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069U0823

IT - DPR

069U0823

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969 n. 823)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Pisa e' istituita la facolta' di lingue e letterature straniere.
L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facolta' di economia e commercio della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di lingue e letterature straniere.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di economia e commercio della stessa Universita' di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre statali di lingua e letteratura spagnola; di lingua e letteratura francese e di tre posti attualmente vacanti e destinati uno alla storia, uno al raddoppio di storia e uno al raddoppio di lingua e letteratura latina e dei posti convenzionati assegnati alle cattedre di lingua e letteratura latina e di geografia (istituito con legge 13 giugno 1955, n. 504 ) e di lingua e letteratura inglese (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1842 ); con i posti sono trasferiti anche i professori;
b) ventinove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di economia e commercio della stessa Universita' di Pisa e propriamente cosi' ripartiti per le relative cattedre: tre posti alla lingua e letteratura latina; uno alla geografia; cinque alla lingua e letteratura spagnola; tre alla lingua e letteratura italiana; sei alla lingua e letteratura inglese; cinque alla lingua e letteratura francese; due alla storia della filosofia; due alla lingua e letteratura tedesca; uno alla storia; uno alla filologia germanica.

Art. 3

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che la lettera b) dell'art. 41 e' soppressa e che, gli articoli 46, 47, 48 e 49 sono raggruppati sotto il titolo IV, facolta' di lingue e letterature straniere (con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli successivi).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 54. - CARUSO
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