067U1467
067U1467
Riordinamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio "P. Boselli" di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967 n. 1467)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1738, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 24 settembre 1966 , con il quale e' stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1965 l'Istituto professionale di Stato per il commercio "P. Boselli" di Torino; Considerato che in Cirie' funziona una scuola tecnica commerciale; Considerata la necessita' che tale scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in scuola coordinata dell'istituto professionale per il commercio "P. Boselli" di Torino; Ritenuta l'opportunita' e la convenienza di procedere alla detta trasformazione; Considerata, d'altro lato, l'opportunita' di adeguare formalmente l'organizzazione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio "P. Boselli" di Torino allo sviluppo da esso assunto; Considerato che il funzionamento dell'Istituto predetto e' gia' in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966 e che, pertanto occorre provvedere alla sua formale regolarizzazione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
All' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1738 viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 1 ottobre 1966 la scuola tecnica commerciale di Cirie' e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'istituto professionale di Stato per il commercio "P. Boselli" di Torino, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica in atto".
Art. 2
L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1738 , e' sostituito dal seguente:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori del commercio".
Esso e' costituito da una scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale) n. 4 sezioni;
addetto alla contabilita' d'azienda (triennale) n. 3 sezioni;
applicato ai servizi amministrativi (biennale);
stenodattilografo (biennale).
Art. 3
Il disposto dell'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica si applica con effetto dal 1 ottobre 1966 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Cirie', derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica commerciale statale.
Art. 4
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1738 e' elevato da L. 127.000.000 a L. 161.500.000.
Art. 5
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1738 dell'Istituto professionale per il commercio "P. Boselli" di Torino viene sostituita da quella annessa al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 6
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1966.
La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 1967 SARAGAT GUI - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 44. - GRECO
Tabella
Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio "P. Boselli" di Torino
N. 4 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 3 sezioni per addetto alla contabilita' d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 sezione per stenodattilografo (biennale).
per complessive classi n. 25
Numero Qualifica dei posti
Personale di ruolo
1. Presidente senza insegnamento (I categoria)........... 1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A).................... 10
3. Segretario economo.................................... 1
4. Applicati............................................. 4
5. Personale di servizio................................. 6
Personale incaricato
6. Incarichi d'insegnamento per complessive 635 ore set-
timanali.
N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO