066U1168
066U1168
Contingenti tariffari a dazio ridotto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966 n. 1168)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dal 1 agosto 1966 all'11 settembre 1966, per la "carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati" (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 12.000 espresse in carne non disossata.
Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata.
Durante lo stesso periodo e' sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea.
Art. 2
Dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, per le lamiere dette "magnetiche" aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watt per kg. non superiore a 0,75 Watt (lamiere a cristalli orientati) (voci della tariffa numeri 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1), provenienti da Paesi estranei alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - FANFANI - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 72. - VILLA