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067U0908

IT - DPR

067U0908

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 settembre 1967 n. 908)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 , e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967; Visto l'atto in data 13 marzo 1967 a rogito del notaio dott. prof. Carlo Giannattasio, di Genova, con il quale e' stato costituito fra le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, e ne e' stato formato lo statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova e con un fondo di garanzia iniziale di lire 2 miliardi, e ne e' approvato lo statuto, composto di n. 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2

L'Istituto predetto e' autorizzato ad esercitare, nel territorio delle province di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia il credito fondiario ed edilizio in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 1967 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 34. - GRECO

Art. 1

Statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria
Art. 1.
L'Istituto di credito fondiario della Liguria, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona, e' Ente morale a carattere consorziale, con personalita' giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto ha sede in Genova ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
Esso potra' inoltre costituire apposite sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione e attribuita dalla vigente legislazione anche agli Istituti di credito fondiario.

Art. 3

Art. 3.
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4

Art. 4.
I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 2 miliardi e sono costituiti da 2.000 quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come appresso:
Cassa Risparmio di Genova, quote 1.300 per L. 1.300.000.000
Cassa Risparmio della Spezia, quote 400 per L. 400.000.000
Cassa Risparmio di Savona, quote 300 per L. 300.000.000
-------------
L. 2.000.000.000
I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1 miliardo, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.
Dovra' in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 .
Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, puo' aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea.
La responsabilita' degli Enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5

Art. 5.
I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 31.
Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.

Art. 6

Art. 6.
Sono organi dell'Istituto:
l'assemblea dei partecipanti;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato;
la Presidenza;
il Collegio sindacale;
il direttore.

Art. 7

Art. 7.
L'assemblea e' costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle Casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione, ai sensi del presente statuto.

Art. 8

Art. 8.
Spetta all'assemblea:
a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti, il Consiglio di amministrazione ed i membri del Collegio sindacale;
b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;
c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli Enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;
e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;
f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dello emolumento da corrispondere ai sindaci;
g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Art. 9.
L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub a), b), e), f), g).
Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal Collegio sindacale oppure da Enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.
Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10

Art. 10.
La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli Enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11

Art. 11.
Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano essere ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.
Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell'art. 8 occorre il voto unanime degli Enti partecipanti; per quelle sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), f) e' richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.
Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore dell'istituto, che fungera' da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.

Art. 12

Art. 12.
L'istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sei consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli Enti partecipanti.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
I membri del Consiglio eletti nel corso di un triennio - per sostituzione od integrazione del numero - decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori.
Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prendera' la iniziativa per la loro sostituzione.
Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 13

Art. 13.
Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14

Art. 14.
Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato - una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 15

Art. 15.
Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, puo' provvedere per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all' art. 2386 Codice civile .

Art. 16

Art. 16.
I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli Enti partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.

Art. 17

Art. 17.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei consiglieri in carica. Alle adunanze del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Art. 18

Art. 18.
Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.
Esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;
3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;
4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del Comitato;
5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;
6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;
7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti;
su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore;
8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
9) sulle funzioni e competenze del Comitato e sulla nomina dei suoi componenti;
10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;
11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;
12) sui compiti da attribuire agli Enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto;
13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 19

Art. 19.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta s'intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore nella sua qualita' di segretario del Consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del Consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 20

Art. 20.
Il Comitato e' costituito dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore dell'Istituto. Assistono, con voto consultivo, i direttori generali degli Enti partecipanti o i loro sostituti.

Art. 21

Art. 21.
Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal Consiglio di amministrazione.
Esso delibera tra l'altro:
a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal Consiglio;
b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal Consiglio.
Il Comitato esprime altresi' il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Art. 22.
Il Comitato e' convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la riunione puo' essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica.
Per la validita' delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri.
I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; questo ultimo viene designato periodicamente dal Comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli Enti partecipanti.

Art. 23

Art. 23.
La Presidenza si compone del presidente e del vice presidente. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio ed il Comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere piu' anziano. A parita' di anzianita' di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere piu' anziano per eta'.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 24

Art. 24.
La gestione dell'Istituto e' controllata da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli Enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea. I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato.

Art. 25

Art. 25.
Alla direzione dell'Istituto e' preposto un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.
Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato.
Egli inoltre:
a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle Direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al Comitato;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione, del Comitato e del presidente;
c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle Amministrazioni pubbliche;
d) funge da segretario delle assemblee e del Consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;
e) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Comitato sulle domande di mutuo, nonche' su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;
f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;
g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;
h) redige il bilancio annuale e lo presenta al Consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.
In caso di assenza od impedimento, il direttore puo' essere validamente sostituito dal vice direttore - se nominato - o, in via subordinata, da un funzionario dell'Istituto o da dirigenti o funzionari degli Enti partecipanti, espressamente designati dal Consiglio.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 26

Art. 26.
Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il direttore e' facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonche' delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e della quietanza dei mandati delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 27

Art. 27.
Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto puo' valersi della opera di liberi professionisti, ed assumere proprio personale.
Presso l'Istituto puo' inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli Enti partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze degli Enti stessi ai quali compete il rimborso della relativa spesa.

Art. 28

Art. 28.
Le Casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come Direzioni locali dello Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione; assistono ed agevolano i richiedenti nell'estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla Direzione dell'istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere.
Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'istituto; all'incasso delle semestralita' di ammortamento e degli altri versamenti da farsi allo Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Art. 29.
Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprieta' dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'istituto deve previamente sentire il parere della Cassa partecipante nella cui zona trovasi il mutuatario o l'immobile oggetto del mutuo o dell'esecuzione.

Art. 30

Art. 30.
Le Casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

Art. 31

Art. 31.
L'esercizio dell'istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio verra' chiuso il 31 dicembre 1968.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile alla assemblea, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:
1) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;
2) per i residui nove decimi:
a) alle Casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6 per cento;
b) la parte ancora restante, ad ulteriori fondi di riserva.

Art. 32

Art. 32.
In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione dell'Istituto, le attivita' nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

Art. 33

Art. 33.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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