065U0308
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Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "Societa' idroelettrica " La Lucense " a responsabilita' limitata", con sede in Grezzana - fraz. Lugo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965 n. 308)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452 , sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Societa' idroelettrica " La Lucense " a responsabilita' limitata", con sede in Grezzana - fraz. Lugo (Verona), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della "Societa' idroelettrica " La Lucense " a responsabilita' limitata", con sede in Grezzana - fraz. Lugo (Verona), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Societa' idroelettrica " La Lucense " a responsabilita' limitata", con sede in Grezzana - fraz. Lugo (Verona), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente, decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addi' 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 149. - VILLA