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066U1382

IT - DPR

066U1382

Esecuzione degli Accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Francia, il Belgio e la Repubblica Federale di Germania rispettivamente il 7 ottobre 1961, il 28 ottobre 1961 ed il 1 giugno 1962 e relativi Scambi di Note. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 luglio 1966 n. 1382)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi cinematografici:
Scambi di Note tra l'Italia e la Francia effettuati a Parigi il 13 maggio-30 giugno 1958, il 6-26 agosto 1959, il 16-17 dicembre 1959, il 29 marzo-2 agosto 1960, il 16 giugno 1961, recanti modifiche ad alcune clausole dell'Accordo di coproduzione cinematografica dell'8 novembre 1957;
Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 ottobre 1961 e Scambio di Note effettuato a Parigi il 20 ottobre-20 dicembre 1961;
Accordo cinematografico tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 28 ottobre 1961 e Scambio di Note effettuato a Bruxelles il 5 febbraio 1962;
Scambi di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania effettuati a Bad Godesberg-Bonn il 18 novembre 1960-5 gennaio 1961 e l'8 gennaio-15 febbraio 1962 recanti modifiche al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955;
Protocollo tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania relativo alle relazioni economiche nel campo della cinematografia, concluso a Bonn il 1 giugno 1962;
Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962, effettuato a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre-4 dicembre 1963;
Nota italiana del 2 dicembre 1964 relativa alla proroga del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 159. - GRECO

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955.
(Bad Godesberg-Bonn, 18 novembre 1960-5 gennaio 1961)
15700
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Auswaertiges Amt ed ha l'onore di comunicare che per regolare le relazioni fra i due Paesi in materia cinematografica il Governo italiano propone la proroga dei Protocolli in vigore sino al 31 agosto 1960 con le modifiche e condizioni qui appresso indicate:
a) La validita' del Protocollo relativo alle relazioni economiche
italo-germaniche nel campo della cinematografia, del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui al Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958, prorogata dal 31 agosto 1959 fino al 31 dicembre 1959, con scambio di note del 13 novembre 1959, e dal 31 dicembre 1959 al 31 agosto 1960, con scambio di note 25 gennaio 1960, e' ulteriormente prorogata dal 31 agosto 1960 al 31 dicembre 1961. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo del 16 ottobre 1955 viene elevato da ambo le parti a 40 film all'anno e per l'ultimo quadrimestre del 1961 a 14 film per parte;
b) Per quanto riguarda le coproduzioni, tenuto conto della
prossima scadenza della legge italiana 22 dicembre 1959, n. 1097, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dagli articoli X e XII del Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958 potranno essere concesse a condizione che il film di coproduzione sia proiettato al pubblico in Italia prima del 31 dicembre 1960;
c) Le clausole dei suindicati Protocolli con la variante di cui al seguente comma e) si applicano, oltre che per il periodo 31 agosto 1960-31 dicembre 1960, anche per il periodo 31 dicembre 1960-31 dicembre 1961 a condizione che le legislazioni italiana e germanica permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' dei Protocolli stessi;
d) Tutti i film realizzati in coproduzione nei quali questa
qualita' sara' stata riconosciuta dalle Autorita' italiane a titolo provvisorio e sotto la condizione prevista al comma c) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata;
e) All'articolo XII del Protocollo del 18 ottobre 1955 comma 6), la parola "controtipo" viene sostituita con "negatif, positif (intermediaire de travail)".
Se il Governo della Repubblica Federale Tedesca potesse essere
d'accordo su quanto precede, l'Ambasciata d'Italia propone che questa Nota e la Nota di risposta dell'Auswaertiges Amt vengano considerate come con ferma formale dell'intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca.
L'Ambasciata d'Italia si vale dell'occasione per rinnovare
all'Auswaertiges Amt i sensi della sua piu' alta considerazione.
Bad Godesberg, 18 novembre 1960
All'Auswaertiges Amt - BONN
VERBALNOTE
Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955.
(Bad Godesberg-Bonn, 8 gennaio-15 febbraio 1962)
N. 407
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Auswaertiges Amt ed ha l'onore di comunicare che, per regolare le relazioni fra i due Paesi in materia cinematografica, il Governo italiano propone la proroga dei Protocolli in vigore sino al 31 dicembre 1961 con le modifiche e condizioni qui appresso indicate:
a) La validita' del Protocollo relativo alle relazioni
italo-germaniche nel campo della cinematografia del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui ai successivi Protocolli addizionali, e' ulteriormente prorogata di tre mesi e precisamente dal 31 dicembre 1961 al 31 marzo 1962.
Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo
del 18 ottobre 1955 viene fissato da ambedue le parti a 50 film l'anno e a 12 film per parte per il primo trimestre del 1962.
b) Per quanto riguarda le coproduzioni, le clausole dei predetti Protocolli, con la variante di cui al seguente paragrafo d), si applicano al periodo 31 dicembre 1961-31 marzo 1962, a condizione che le legislazioni italiana e germanica permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' dei Protocolli stessi.
c) Tutti i film realizzati in coproduzione ed ai quali questa
qualita' sara' riconosciuta dalle Autorita' italiane a titolo provvisorio o alla condizione prevista al paragrafo b) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata.
d) All'Articolo XII del Protocollo del 18 ottobre 1955, paragrafo
6), la parola "controtipo" resta sostituita con "negatif, positif (intermediaire de travail)".
Se il Governo della Repubblica Federale Tedesca e' d'accordo su
quanto precede, la presente Nota e la Nota di risposta dell'Auswaertiges Amt sono da considerare come un'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare
all'Auswaertiges Amt i sensi della sua piu' alta considerazione.
Bad Godesberg, 8 gennaio 1962
All'Auswaerdiges Amt - BONN
VERBALNOTE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia
I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania, allo scopo di proseguire ed approfondire, nell'interesse comune, i rapporti di collaborazione economica tra le cinematografie dei due Paesi, gia' sviluppati con i Protocolli fino ad ora in vigore, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
L'importazione e lo sfruttamento di film in edizione originale, con
o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle Parti contraenti ad alcuna limitazione.

Art. II

Articolo II
Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione
doppiata viene stabilito il seguente regolamento:
a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno solare, saranno concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca, di sessanta film italiani;
b) nella Repubblica italiana, per ogni anno solare, saranno
concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana, di sessanta film germanici;
c) in caso di esaurimento delle possibilita' di importazione
stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista prevista dall'articolo XVIII decidera' su un aumento delle importazioni. Sara' tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunira' al momento in cui due terzi delle autorizzazioni all'importazione di cui alle lettere a) e b) risultino coperti da autorizzazioni, e non piu' tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno.

Art. III

Articolo III
L'importazione e lo sfruttamento di film a carattere culturale,
documentario, scolastico, didattico e cosi' pure di film per l'infanzia e pubblicitari non sono sottoposti dalle due parti ad alcuna limitazione.

Art. IV

Articolo IV
Per i film di cui all'articolo II, vale quanto segue:
a) i film devono essere oggetto di un contratto con una o piu'
case di noleggio italiane, o, rispettivamente, germaniche, secondo la legislazione dei due Paesi;
b) i film non devono, in linea di massima, essere stati
presentati in prima visione mondiale anteriormente a trentasei mesi prima dell'inizio dell'anno in corso. Eccezioni possono essere consentite di comune accordo tra le Parti per i film di speciale valore artistico;
c) le Autorita' germaniche concederanno le autorizzazioni
all'importazione ed allo sfruttamento nella Repubblica Federale di Germania dei film italiani, previa presentazione di un certificato rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, che ne attesti la nazionalita' italiana, specificando la data della prima visione mondiale e che ne autorizzi l'esportazione. Il certificato deve essere completato da una dichiarazione che il film e' stato ammesso alla programmazione obbligatoria in Italia;
d) le Autorita' italiane concederanno le autorizzazioni allo
sfruttamento nella Repubblica italiana dei film germanici previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Export-Union der deutschen Filmindustrie e. V. che attesti la origine germanica dei film e ne specifichi la data della prima visione mondiale.

Art. V

Articolo V
I film di cui agli articoli I e III debbono essere accompagnati
soltanto dal certificato di nazionalita' o di origine rilasciato dagli uffici competenti dei due Paesi.

Art. VI

Articolo VI
Gli Uffici competenti dei due Paesi concederanno le autorizzazioni di sfruttamento in versione doppiata dei film dei due Paesi, soltanto previa esibizione di un nulla osta rilasciato rispettivamente dalle Autorita' di cui all'articolo IV, lettere c) e d). La validita' di questo certificato e' di quattro mesi e potra' essere prorogata di comune accordo.

Art. VII

Articolo VII
L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione
doppiata nel contingente di cui all'articolo II avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate di tutti i documenti, e presentate alle Autorita' competenti del Paese importatore.

Art. VIII

Articolo VIII
1) Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore,
per la produzione di attualita' cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualita' cinematografiche di origine italiana o germanica, non sono sottoposte dalle due Parti ad alcuna limitazione.
2) Per l'importazione nella Repubblica Federale di Germania di
attualita' cinematografiche italiane il certificato di origine sara' rilasciato da una Camera di Commercio italiana in Italia; per l'importazione nella Repubblica italiana di quelle germaniche, tale certificato sara' rilasciato dalla Export-Union der deutschen Film-industrie e.V.

Art. IX

Articolo IX
I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film
importati nel quadro del presente Protocollo saranno trasferiti. Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti stipulati tra gli interessati avverra' in conformita' delle norme in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.

Art. X

Articolo X
I film realizzati in coproduzione, sia di lungometraggio che di
cortometraggio, saranno riconosciuti come film nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che, durante la validita' del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi.
Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore
del Paese che le concede. Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sara' autorizzato, pertanto, senza alcuna restrizione.

Art. XI

Articolo XI
I film di coproduzione dovranno essere equilibrati in relazione
alla compartecipazione dei coproduttori alle seguenti condizioni:
a) la partecipazione finanziaria del coproduttore di ogni Paese, in linea di massima, deve essere equivalente. Nel caso che venga accordata una partecipazione minoritaria, questa deve ammontare almeno al trenta per cento;
b) la partecipazione degli elementi artistici, tecnici e del
restante personale, nonche' l'impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi, in particolar modo dei teatri di posa, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e di doppiaggio che verranno utilizzati per la realizzazione delle coproduzioni, dovranno nel loro insieme essere, per quanto possibile, di eguale entita' fra le Parti;
c) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite
esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto del film. Il regista dovra' appartenere normalmente ad uno dei due Paesi e verra' coadiuvato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese.
Gli Uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo,
consentire la partecipazione in un film di un artista e di un regista di un terzo Paese, purche' di fama internazionale.
d) nei film di particolare impegno artistico e tecnico, i cui
costi di produzione non sono inferiori a 1,64 milioni di DM, la partecipazione minoritaria potra' essere ridotta fino al 20%. Per tali film potranno essere concesse deroghe ai precedenti paragrafi b) e c);
e) la Commissione mista di cui all'articolo XVIII del presente
Protocollo dovra', in occasione delle sue riunioni, stabilire se in linea di massima esiste un equilibrio nella partecipazione delle due parti in conformita' delle clausole precedenti. Qualora nell'insieme delle coproduzioni effettuate e in corso di attuazione non risultasse tale equilibrio, la Commissione mista proporra' le misure necessarie per assicurare, nel futuro, un equilibrio globale;
f) tutti i film di coproduzione dovranno avere, nei titoli di
testa e nel materiale pubblicitario, l'indicazione che trattasi di un film di coproduzione italo-germanica.

Art. XII

Articolo XII
1) Le coproduzioni di cui all'articolo XI dovranno essere
preventivamente autorizzate dalle due Autorita' competenti: nella Repubblica italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft. Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.
2) Qualora si verifichi uno squilibrio di due unita' fra i film
maggioritari di uno dei due Paesi ed i film maggioritari dell'altro Paese, verranno riconosciuti soltanto film la cui ammissione possa attenuare tale squilibrio o almeno lasciarlo inalterato.
3) La ripartizione dei proventi nei due Paesi deve di massima
corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. La ripartizione avviene conformemente ai relativi accordi privati nel quadro delle vigenti disposizioni valutarie dei due Paesi. Il trasferimento dei proventi nell'altro Paese sara' sempre possibile in dipendenza dei contratti approvati dalle competenti autorita'. I proventi realizzati in terzi Paesi saranno di massima ripartiti tra i coproduttori in proporzione delle quote rispettive e trasferiti direttamente in ciascuno dei due Paesi coproduttori. Nei casi in cui cio' risultasse impossibile, i proventi saranno trasferiti tramite il Paese del venditore, che ritrasferira' la quota di spettanza dell'altro Paese coproduttore. L'eventuale ripartizione dei mercati puo' anch'essa far parte di accordi privati, da sottoporre all'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi.
4) Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese in cui
l'importazione dei film delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, di regola, sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi, il film sara' considerato di nazionalita' del Paese verso il quale non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza nella produzione dell'apporto di uno o dell'altro Paese. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi e' equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha le maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese di acquisto.
5) Lo sviluppo del negativo e la stampa della copia campione,
qualora tecnicamente possibili, saranno eseguiti nel Paese in cui il film e' stato realizzato. Le copie necessarie allo sfruttamento dei film nei due Paesi coproduttori, dovranno, salvo eccezioni giustificate, essere stampate nel Paese corrispondente alla stessa versione del film.
6) Di ogni film di coproduzione dovranno essere approntati due
negativi oppure un negativo e un "negatif, positif (intermediaire de travail)". Ognuno dei coproduttori avra' la proprieta' di un negativo o di un "negatif, positif (intermediaire de travail)".

Art. XIII

Articolo XIII
Le parti contraenti favoriranno la realizzazione di film di
coproduzione di valore internazionale fra produttori della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania e di quei Paesi con i quali esse sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.
Le norme che regolano la concessione del benestare per queste
coproduzioni saranno stabilite caso per caso.

Art. XIV

Articolo XIV
Saranno favorevolmente esaminate le domande per la concessione di permessi di entrata e soggiorno del personale artistico e tecnico che dovra' collaborare a questi film.
Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse per
l'importazione e l'esportazione del materiale e dei mezzi tecnici necessari alla produzione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione.

Art. XV

Articolo XV
La produzione e lo sfruttamento dei film di coproduzione
autorizzati secondo le disposizioni del presente Protocollo, avranno ugualmente corso anche dopo la scadenza della sua validita', in conformita' delle norme in esso contenute.
Tenuto conto della prossima scadenza della legge italiana 31 luglio
1956, n. 897, in materia cinematografica.
Le autorizzazioni previste dagli articoli X fino a XII del presente
Protocollo potranno essere concesse a condizione che il film di coproduzione sia proiettato al pubblico in Italia prima del 30 giugno 1962.
Le clausole del presente Protocollo relative alla coproduzione
hanno vigore in quanto le legislazioni italiana e germanica permettano di considerare come film nazionali, a tutti gli effetti, in ciascuno dei due Paesi, i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' di questo Protocollo.
Tutti i film realizzati in coproduzione ed ai quali questa qualita'
sara' stata riconosciuta dalle Autorita' italiane sotto la suddetta condizione saranno ammessi definitivamente ai benefici della coproduzione dal momento in cui questa condizione si sara' verificata.

Art. XVI

Articolo XVI
Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le
informazioni relative allo scambio dei film, alle coproduzioni ed in generale tutte le disposizioni interessanti i rapporti economici cinematografici tra i due Paesi.

Art. XVII

Articolo XVII
Gli importi dovuti per il pagamento dei diritti di autore
cinematografici, delle prestazioni artistiche e tecniche, delle riprese in esterni, nonche' per l'acquisto di pellicola impressionata e di materiale pubblicitario, saranno trasferiti.

Art. XVIII

Articolo XVIII
1) Una Commissione mista ha il compito di curare la regolare
esecuzione, del presente Protocollo, di proporre eventuali modifiche e di predisporre tempestivamente le basi di un nuovo accordo.
2) Il presidente della parte germanica della Commissione mista
sara' un appartenente al Bundesministerium fuer Wirtschaft.
Il presidente della parte italiana della Commissione mista sara' il
direttore generale dello spettacolo.
Ambedue le parti della Commissione mista saranno composte da
rappresentanti delle autorita' competenti ed esperti dell'industria cinematografica.
Le rappresentanze di ognuno dei due Paesi che compongono la
Commissione mista, saranno composte da almeno tre persone ciascuna.
3) La Commissione mista si riunira' a richiesta di una delle parti contraenti, ed in ogni caso al verificarsi di una delle due condizioni previste alla lettera c) dell'articolo II.

Art. XIX

Articolo XIX
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al Land di Berlino, a meno che, entro tre mesi dalla data della firma del presente Protocollo, il Governo della Repubblica Federale di Germania, non comunichi una contraria decisione al Governo della Repubblica italiana.

Art. XX

Articolo XX
Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma ed ha effetto dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1962. Si intendera' prorogato tacitamente di un altro anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti al piu' tardi tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Bonn il 1 giugno 1962 in due esemplari, di cui uno in
lingua italiana e uno in lingua tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica Federale di Germania
ALLARDT
Per il Governo della Repubblica italiana
Gastone GUIDOTTI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Scambio di Note

Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962.
(Bad Godesberg-Bonn, 13 novembre-4 dicembre 1963)
21491
Bad Godesberg, 13 novembre 1963
Signor Ministro Federale,
ho l'onore di richiamarmi ai colloqui, che hanno avuto luogo a
Venezia dal 6 al 10 settembre 1963 tra Rappresentanti dei nostri due Governi nell'ambito della Commissione mista a norma dell'articolo XVIII del Protocollo del 1 giugno 1962 circa le relazioni economiche italo-germaniche in materia cinematografica.
A seguito di tali colloqui i Rappresentanti dei nostri due Governi hanno firmato il 10 settembre 1963 a Venezia il Processo Verbale in lingua italiana e tedesca, allegato alla presente Nota.
Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo ha preso conoscenza ed approvato il contenuto di tale Processo Verbale.
Inoltre ho l'onore di proporre che le seguenti modifiche al
Protocollo del 1 giugno 1962 sulle relazioni economiche italo-germaniche in materia cinematografica, previste nel Processo Verbale sopraccennato, costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi, Accordo che entrera' in vigore alla data della Sua Nota di risposta.
Tali modifiche sono:
1. - L'articolo XI, lett. A, del Protocollo viene modificato come
segue:
"Le partecipazioni dei coproduttori di ognuno dei due Paesi
devono, in linea di massima, essere equivalenti. Nel caso che venga concordata una partecipazione minoritaria, questa deve ammontare almeno al 20%. In via eccezionale - e per soli 5 film nel 1963 e 5 film nel 1964 da ambo le parti - detta partecipazione minoritaria potra' ridursi al 15%. Nel caso di coproduzioni al 15%, la partecipazione minoritaria potra' essere anche solo finanziaria".
2. - L'articolo XI, lett. D, del Protocollo deve essere
soppresso.
3. - L'articolo XII, cap. 2, del Protocollo viene modificato come
segue:
"Le partecipazioni dei coproduttori dei due Paesi dovranno essere
in linea di massima equilibrate. Non oltre il 30 giugno 1964 la Commissione mista constatera' se l'equilibrio e' raggiunto. Qualora in tale occasione risultasse uno squilibrio, la. Commissione mista, di cui all'articolo XVIII del Protocollo, proporra' le misure necessarie per ristabilire sostanzialmente tale equilibrio".
4. - L'articolo XV, cap. 2, del Protocollo viene modificato come segue:
"Tenuto conto della prossima scadenza della legge italiana del 14
febbraio 1963, n. 76, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dal presente Protocollo potranno essere concesse ai film di coproduzione, che siano stati proiettati al pubblico prima della scadenza della legge stessa, che e' prevista non oltre il 30 giugno 1964. Qualora l'ordinamento legislativo successivo italiano lo consentisse e la relativa notizia fosse comunicata dal Governo della Repubblica italiana al Governo della Repubblica Federale di Germania, le autorizzazioni previste per le coproduzioni potranno essere concesse anche ai film che saranno proiettati al pubblico in Italia dal 1 luglio 1964 al 31 dicembre 1964.
Le stesse condizioni valgono analogamente per i film di
coproduzione maggioritari italiani nella Repubblica Federale di Germania".
5. - L'articolo XVIII, n. 2, cap. 2, del Protocollo viene
modificato come segue:
"Il presidente della parte italiana nella Commissione mista sara'
il direttore generale dello Spettacolo o un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo da lui incaricato".
6. - L'articolo XVIII, n. 3, del Protocollo viene modificato come
segue:
"La Commissione mista si riunira' a richiesta di una delle Parti contraenti ed in ogni caso entro il 30 giugno 1964".
7. - L'articolo XX del Protocollo viene modificato come segue:
"Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma ed ha effetto dal 10 settembre 1963 al 30 giugno 1964. Qualora le previste disposizioni legislative italiane lo consentissero, il Governo della Repubblica italiana provvedera' a comunicare nella forma opportuna al Governo della Repubblica Federale di Germania che il presente Protocollo rimane in vigore fino al 31 dicembre 1964".
La prego gradire, Signor Ministro Federale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Gastone GUIDOTTI
A Sua Eccellenza Dr. Gerhard SCHROEDER
Ministro Federale degli Affari Esteri - BONN
TESTO IN LINGUA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota italiana relativa alla proroga del Protocollo cinematografico tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania del 1 giugno
1962.
(Bad Godesberg, 2 dicembre 1964)
AMBASCIATA D'ITALIA
17394
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Auswaertiges Amt ed ha l'onore di comunicare, in conformita' al punto 7 dello Scambio di Note del 13 novembre-4 dicembre 1963, che nessuna nuova disposizione legislativa italiana nel campo della cinematografia e' stata presa nel frattempo e che conseguentemente il Protocollo sulle relazioni italo-tedesche in campo cinematografico del 1 giugno 1962, modificato con lo Scambio di Note sopracitato, si deve intendere valido fino al 31 dicembre 1964.
Per la stessa ragione la Commissione mista menzionata all'articolo XVIII del Protocollo del 1 giugno 1962, non si e' riunita, come era previsto al punto 6 del citato Scambio di Note. L'Ambasciata d'Italia propone che la Commissione mista italo-tedesca si riunisca, non appena una nuova legge italiana sulla cinematografia sara' promulgata, al fine di regolare le relazioni tra i due Paesi nel settore cinematografico a partire dal 1 gennaio 1965.
L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare
all'Auswaertiges Amt i sensi della sua piu' alta considerazione.
Bad Godesberg, 2 dicembre 1964
All'Auswaertiges Amt - BONN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
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