064U1601
064U1601
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 ottobre 1964 n. 1601)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Alle propedeuticita' di esami del corso di Laurea in Giurisprudenza 6 aggiunta la seguente: "Lo esame di Diritto Internazionale non puo' essere sostenuto dallo studente, se non abbia gia' superato l'esame di Istituzioni di diritto privato". Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: Psicologia dell'eta' evolutiva; Glottologia; Sociologia; Storia delle dottrine politiche; Filosofia della storia; Storia della scienza. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia, sono aggiunti quelli di: Storia delle dottrine politiche; Filosofia della storia; Storia della scienza. Art. 121, relative agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria e' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Patologia speciale e clinica medica" e di "Patologia speciale e clinica chirurgica" comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 40 anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 84. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Alle propedeuticita' di esami del corso di Laurea in Giurisprudenza 6 aggiunta la seguente: "Lo esame di Diritto Internazionale non puo' essere sostenuto dallo studente, se non abbia gia' superato l'esame di Istituzioni di diritto privato".
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Glottologia;
Sociologia;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia della storia;
Storia della scienza.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia, sono aggiunti quelli di:
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia della storia;
Storia della scienza.
Art. 121, relative agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria e' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "Patologia speciale e clinica medica" e di "Patologia speciale e clinica chirurgica" comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 40 anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 84. - VILLA