062U0448
062U0448
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei bottoni nella provincia di Piacenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 448)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti i contratti collettivi 1 marzo 1956, per i dipendenti dalle aziende occupanti rispettivamente fino a 12 e piu' di 12 lavoratori che attendono alla lavorazione e alla produzione dei bottoni ed articoli affini, escluse le lavorazioni e le produzioni comunque gia' regolate da altri contratti collettivi; Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 20 febbraio 1947, per la definizione delle qualifiche degli operai addetti alla, lavorazione dei bottoni, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9, della provincia di Piacenza, in data 22 ottobre 1960, nell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 20 febbraio 1947, relativo alla definizione delle qualifiche degli operai addetti alla lavorazione dei bottoni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei bottoni nella provincia di Piacenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta' ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti addi' 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 15. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 20 FEBBRAIO 1947 PER LA DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI BOTTONI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.
Parte di provvedimento in formato grafico