Monitoring Gesetzessammlung

062U0366

IT - DPR

062U0366

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 366)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti per la provincia di Livorno: - il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera. Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; - l'accordo collettivo 6 maggio 1953, per gli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 20 aprile 1950; - gli accordi collettivi 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, per gli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate, stipulati tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Livorno:
il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini;
gli accordi collettivi 6 maggio 1953, 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, relativi agli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi P dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 37. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 20 APRILE 1950 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE ACQUE GASSATE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1953 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO DEL 7 GIUGNO 1955 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 22 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Parte di provvedimento in formato grafico
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