062U0335
062U0335
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ratifiche ed affini della provincia di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 335)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Venezia: - il contratto collettivo 19 dicembre 1956, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche ed affini; - l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, e relativa tabella, modificativo, del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956; - l'accordo collettivo 20 maggio 1960, e relativa tabella, per la determinazione di un "compenso speciale" e di una "integrazione retributiva" per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche: tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Venezia, in data 17 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati preso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 19 dicembre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane e ratifiche ed affini, l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, modificativo del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956, l'accordo collettivo 20 maggio 1960, relativo alla determinazione di un "compenso speciale" e di una "integrazione retributiva" per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo, cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane grafiche ed affini, della in provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 18. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 9 FEBBRAIO 1960, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1960, RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DI UN "COMPENSO SPECIALE" E DI UNA "INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA" PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico