062U0157
062U0157
Norme sul trattamento economico e normativo per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 157)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo, ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1939, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 20 aprile 1957, e relativa tabella, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo ai viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e il Sindacato Milanese Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti; e, in pari data separatamente tra l'Unione provinciale Commerciali e la Federazione Provinciali Sindacati Addetti al Commercio e Affini - C.I.S.L. - e la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Milano, in data 17 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1962. Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 110. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960, PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico