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061U1981

IT - DPR

061U1981

Istituzione di un Istituto tecnico industriale per la meccanica, per l'edilizia e per le costruzioni aeronautiche in Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961 n. 1981)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931 n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2186 , con il quale viene approvato lo statuto e la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale "A. Volta" di Napoli; Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 970 , con il quale viene istituita la sezione per costruttori aeronautici presso l'istituto medesimo; Ritenuta l'opportunita', di enucleare dall'Istituto tecnico "A. Volta" di Napoli le specializzazioni per meccanici, per edili e per costruttori aeronautici per dar vita ad un nuovo Istituto; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1961 e' istituito in Napoli un Istituto tecnico industriale per la meccanica, per la edilizia e per le costruzioni aeronautiche.
Dalla stessa data presso l'Istituto tecnico industriale "A. Volta" di Napoli sono soppresse le specializzazioni per meccanici, per edili e per costruttori aeronautici e l'istituto stesso resta ordinato sulle specializzazioni per la chimica industriale, per l'elettrotecnica e per le telecomunicazioni.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i due Istituti tecnici industriali di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Alle istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .

Art. 4

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 115, art. 1, per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1961 GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 1. - VILLA

Tabelle

TABELLA A
Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per la meccanica, l'edilizia e le costruzioni aeronautiche di Napoli
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica, per la chimica industriale e per le telecomunicazioni "A. Volta" di Napoli
Parte di provvedimento in formato grafico
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