062U1245
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattiero casearia delle province di Bologna, Parma e Mantova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1245)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' lattiero-casearia; Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 15 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, e in pari data, tra l'Associazione dagli Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 15 luglio 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali, l'Unione Provinciale Mantovana delle Cooperative, la Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e delle Mutue e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Alimentari - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, numero 10, della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, n. 1 della provincia di Mantova, in data 10 maggio 1960, dei contratti collettivi sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' lattiere casearie, per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 15 aprile 1957:
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 15 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese casearie delle province di Bologna, Parma, Mantova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 24. - VILLA
Contratti collettivi
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 APRILE 1957 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CASEARIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO I OTTOBRE 1959 PER I PRESTATORI D'OPERA ADDETTI AI CASEIFICI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 15 LUGLIO 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CASEARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.
Parte di provvedimento in formato grafico