Monitoring Gesetzessammlung

062U1163

IT - DPR

062U1163

Adeguamento dell'orario giornaliero di lavoro degli Uffici del registro alle esigenze del pubblico servizio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 luglio 1962 n. 1163)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 ; Visto il decreto dei Capo del Governo 17 settembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1939 ; Visto il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681 ; Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260 ; Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270 ; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Ferme restando le norme in vigore sull'orario giornaliero di servizio degli Uffici del registro, per tutto il tempo in cui gli Uffici finanziari osserveranno l'orario di lavoro giornaliero di sei ore, gli Uffici del registro rimarranno aperti al pubblico per cinque ore in ciascun giorno feriale.
Negli Uffici del registro, nei quali e' in funzione il servizio autonomo di cassa, l'orario di cassa avra' termine un'ora prima della chiusura dell'Ufficio al pubblico.
Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono l'orario di lavoro ridotto nell'ultimo giorno del mese e nei giorni considerati solennita' civile.

Art. 2

L'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico e l'orario di cassa sono stabiliti su proposta dei titolari degli Uffici del registro, sentito l'Ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dall'intendente di finanza, in modo che corrispondano alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio.
Detti orari saranno portati a conoscenza del pubblico mediante affissione di apposito avviso alla porta d'ingresso dell'Ufficio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 6. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht