Monitoring Gesetzessammlung

061U1839

IT - DPR

061U1839

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1839)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - gruppo Esercenti l'Industria della Escavazioni e Lavorazione dei Materiali Lapidei - e la, Federestrattive Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Federazione Estrattivi Provinciale - U.I.L. -, e, in pari data, tra, l'Associazione degli Industriali - Gruppo Esercenti l'Industria della Escavazione e Lavorazione Materiali Lapidei - e il Sindacato Provinciale Edili e Affini - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bari il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 93. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI BARI.
Parte di provvedimento in formato grafico
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