061U1766
061U1766
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1766)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria del cappello, del feltro e cappello di pelo, del feltro e cappello di lana, del pelo per cappello; Visto, per la zona del Verbano Cusio e Ossola della provincia di Novara, l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola e il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.U.I.L.C.A. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, relativo alla classificazione del personale operaio dei cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1964 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: Basco Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 109. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 7 MARZO 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 4 GENNAIO 1949 SULLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO DEI CAPPELLIFICI DELLA ZONA DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Parte di provvedimento in formato grafico