Monitoring Gesetzessammlung

064U0673

IT - DPR

064U0673

Costituzione in Comune autonomo della frazione Falciano, del comune di Carinola, con la denominazione di "Falciano del Massico" (Caserta). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 luglio 1964 n. 673)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la istanza in data 14 gennaio 1959, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Falciano, del comune di Carinola (Caserta), ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo, con la denominazione di "Falciano del Massico"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Carinola, in data 27 novembre 1959, n. 38, e 4 luglio 1962, n. 111, e del Consiglio provinciale di Caserta in data 12 maggio 1960, n. 89, e 23 dicembre 1963, n. 346, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1963, numero 300; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

La frazione Falciano e' distaccata dal comune di Carinola (Caserta) e costituita in Comune autonomo, con la denominazione di "Falciano del Massico" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2

Il prefetto della provincia di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Carinola ed il costituito comune di Falciano del Massico, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Carinola.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Carinola, che sara' inquadrato negli organici del comune di Falciano del Messico sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 luglio 1964 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 22. - VILLA
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