Monitoring Gesetzessammlung

062U1046

IT - DPR

062U1046

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle province di Ancona e Macerata. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1046)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie, per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra -, la Liberterra Provinciale - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1955, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Coltivatori Diretti, la Unione italiana del Lavoro, la Federmezzadri - C.G.I.L., la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ancona, in data 8 aprile 1960, n. 2 della, provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne h accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, relativo alle aziende agricole a mezzadria;
per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1956, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle province di Ancona e Macerata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 56. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 15 MARZO 1957 PER LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI ANCONA, STIPULATO IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE 20 LUGLIO 1956, PUNTO 50.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1955, AGGIUNTIVO AL CAPITOLATO GENERALE DI MEZZADRIA 15 GENNAIO 1939 VIGENTE IN PROVINCIA DI MACERATA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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