061U1737
061U1737
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1737)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della. Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Federazione Provinciale F.I.L.C.A. -, la Camera Sindacale - U.I.L., la F.I.N.E.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bolzano, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai addetti alla industria edile ed affini della provincia di Bolzano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962 Atti dei Governo, registro n. 145, foglio n. 182. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIA EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.
Parte di provvedimento in formato grafico