Monitoring Gesetzessammlung

061U1641

IT - DPR

061U1641

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione del materiali lapidei della provincia di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961 n. 1641)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale - C.G.I.L., la Federazione Provinciale della Federestrattive - C.I.S.L., il Sindacato Provinciale - U.I.L., l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 19430, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentita il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1969, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte, dei conti, addi' 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 166. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 19 SETTEMBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Parte di provvedimento in formato grafico
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