062U1011
062U1011
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale della provincia di Avellino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1011)
Premessa
IL PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo 25 febbraio 1958, per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale, stipulato tra l'unione Irpina Industriali, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito. Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio, dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 25 febbraio 1958, per le maestranze impiegate in lavori I sistemazione idraulico-agraria-forestale, sono regolato da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale nella provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 37. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 25 FEBBRAIO 1958 PER LE MAESTRANZE IMPIEGATE IN LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIA-FORESTALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico