Monitoring Gesetzessammlung

062U1009

IT - DPR

062U1009

Norme sulla parita' di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dalle imprese industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1009)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, e relative tabelle, sulla parita' di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici; Visto l'accordo interconfederale 14 luglio 1960, e relative tabelle, per l'applicazione all'indennita' di contingenza del predetto accordo interconfederale di pari data, ambedue stipulati tra la Confederazione Generale della Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro, ed, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, nonche', in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione italiana Sindacati Autonomi Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 183 in data 14 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo alla parita' di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;
l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo all'applicazione all'indennita' di contingenza del predetto accordo di pari data;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24. - VILLA

all. 1 - art. 1

ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER LA PARITA DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER L'APPLICAZIONE ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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