Monitoring Gesetzessammlung

062U0936

IT - DPR

062U0936

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 936)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1960, e relative tabelle, modificativo del contratto collettivo nazionale 30 maggio 1958, per il trattamento economico e normativo del personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato fra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Pubblici Mediatori Marittimi, "Federagenti", con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S. L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 7 gennaio 1961, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 175, del 10 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1960, relativo al personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 28. - VILLA

Accordo collettivo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 LUGLIO 1960 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO ALLE DIPENDENZE DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE AGENZIE AEREE E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI.
Parte di provvedimento in formato grafico
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