062U0900
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dallo agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della citta' di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 900)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 196, n. 1927, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali; Visto, per la citta' di Roma, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici, stipulato tra l'Associazione dei Distributori di Giornali e Riviste e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, dell'abccordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la citta' di Roma, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della citta' di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 55 - VILLA
Accordo collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 LUGLIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI DISTRIBUZIONE DEI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA CITTADI ROMA.
Parte di provvedimento in formato grafico