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061U1171

IT - DPR

061U1171

Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1961 n. 1171)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1105 ; Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104; 24 dicembre 1959 , numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588; 30 giugno 1960 , n. 592; 17 settembre 1960 , n. 1220; 20 dicembre 1960 , n. 1543;24 dicembre 1960 , numeri 1585 e 1556 e 3 aprile 1901 , numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da'; piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e da esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 ,che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 130 .7, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che da piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista, la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci relativi annessi;Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla, nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951; Trattato che istituisce la Comunita', europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957; a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 154 , che d'applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1 ; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587 , che stabilisce le modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 luglio 1961 a non oltre il 31 dicembre 1961 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carboni e dell'acciaio a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise grezze, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa 73.01-d-1);
b) il dazio doganale nella misura del 3% sui valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-a-1):
I) nei limiti di in contingente di tonnellate 50.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaieria ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di roils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto ed in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;
II) nei limiti di un contingente di tonnellate 15.000, riservato alle aziende che, anche tramite proprie consociate, producano tubi ad alla pressione di tipo a saldatura elicoidale ad arco sommerso e che provvedano inoltre direttamente alla costruzione di oleodotti,
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2.400 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per Kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I);
d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5,5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 75.15-a-4-beta-I).

Art. 2

All' art. 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1585 , la voce della tariffa 32.07-a-2-beta-IX e' corretta in "ex 32.07-a-2-beta-IX (cromati e solfocromati di piombo e di zinco)".
Alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1586 , nella colonna "Osservazioni" in corrispondenza del dazio del 26% con un minimo di L. 130 (') per pezzo, indicato per la voce 85.21-c, aggiungere "Per i diodi a cristallo e' sospesa l'applicazione del dazio minimo per pezzo".
Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1961, n. 321 , nella colonna "Osservazioni" in corrispondenza del dazio del 14% (a), indicato per la voce di tariffa ex 28.38-b-2, leggere "Escluso l'allume di potassio" invece di "Escluso il cloruro di potassio".

Art. 3

La denominazione delle merci per la voce n. 73.03: -b 3-gaiaina della tariffa dei dazi doganali di importazione e' modificata come segue:
"non nominati, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o diffusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in masse informi pressate o in pezzi, di dimensioni non superiori a m. 1,50 x 0,50 x 0,50 (C)".

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.
Agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea e scortati dai prescritti certificati rimane tuttavia applicabile il regime daziario attualmente in vigore per tali provenienze qualora risulti piu' favorevole di quello stabilito nell'annessa tabella.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 15 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 4. - VILLA

Tabella

TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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