063U2342
063U2342
Trasferimento all'Ente Nazionale per Energia Elettrica dell'impresa "Consorzio elettrico Montefontana". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963 n. 2342)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36 , contenente norme relative ai trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa "Consorzio elettrico Montefontana" con sede, in Castelletto Cirades frazione Montefontana (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36 ; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa "Consorzio elettrico Montefontana" con sede in Castelletto Ciardes frazione Montefontana (Bolzano), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti i previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 art. 3 .
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Consorzio elettrico Montefontana con sede in Castelletto Ciardes frazione Montefontana (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963 SEGNI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 60. - VILLA