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057U1511

IT - DPR

057U1511

Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957 n. 1511)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 ;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, n. 495 ;
Vista l'istanza con cui in data 21 luglio 1954, il presidente del Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento della scuola di canto (ramo cantanti);
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 ;
Visto il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1957 la scuola di canto (ramo cantanti) presso il Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina e' pareggiata a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 56. - RELLEVA
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