059U0820
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Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959 n. 820)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 5, comma primo e secondo, lettere a) , b) e d) della legge 4 agosto 1955, n. 692 ; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e' demandata, per effetto dell' art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, 6 determinato per gli aiuti 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge stessa, nelle seguenti misure.
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Art. 2
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, e' posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni di cui all' art. 5, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 agosto 1955, n. 692 , secondo il riparto che segue:
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A carico delle Gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle Imprese, Fondi, Casse, Gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonche' delle Gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente n. 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai titolari di rendite, indicati all' art. 1, comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' stabilito:
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Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 18. - VILLA