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057U1402

IT - DPR

057U1402

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957 n. 1402)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi internazionali:
Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico concluso a Vienna il 23 marzo 1957;
Accordo tra l'Italia e la Francia di coproduzione, cinematografica con norme sulla procedura d'applicazione e scambi di Note, concluso a Parigi il 15 marzo 1955;
Scambio di Note tra l'Italia, e la Francia per la modifica del paragrafo C dell'art. 6 dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 15 marzo 1955, effettuato a Parigi il 13 gennaio - 13 febbraio 1956;
Scambio di Note tra l'Italia e la Francia per la modifica dei paragrafi A, C e D, dell'art. 6 dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 15 marzo 1955, effettuato a Parigi il 20 - febbraio - 19 aprile - 11 maggio 1957;
Protocollo tra l'Italia e la Germania relativo alle relazioni economiche nel campo della cinematografia, concluso a Roma e a Bonn il 18 ottobre 1955;
Accordo cinematografico, tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 aprile 1956;
Accordo tra l'Italia e la Spagna, di coproduzione cinematografica, concluso a Venezia il 5 settembre 1956;
Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per la abrogazione della lettera B dell'art. III dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 5 settembre 1956, effettuato a Roma il 12-16 luglio 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 35. - RELLEVA

Art. I

Accordo tra il Governo italiano ed il Governo Federale Austriaco per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico. (23 marzo 1957)
IL GOVERNO ITALIANO, ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento
di favorire ed incrementare i rapporti cinematografici tra i due Paesi, sono addivenuti al seguente Accordo:
Art. I
1. Nel quadro delle disposizioni di legge in vigore l'importazione e lo sfruttamento di film in lingua originale a lungo o a corto metraggio, con o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle due Parti ad alcuna limitazione.
2. Egualmente non sono sottoposti ad alcuna limitazione la
importazione e lo sfruttamento di film in versione doppiata; a lungo o a cortometraggio, a carattere documentario, culturale, educativo o scientifico.

Art. II

Art. II
Nel quadro delle disposizioni di legge in vigore le due Parti
esamineranno benevolmente le domande di importazione e sfruttamento dei film destinati alla televisione, che non abbiano carattere pubblicitario.

Art. III

Art. III
1. L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da
giornali filmati di attualita' italiani ed austriaci sara' autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza.
2. La disposizione del precedente paragrafo non si applica
all'importazione di giornali filmati completi di attualita', destinati ad essere proiettati senza modifiche nel Paese di importazione. Cio' vale anche per il materiale (immagini e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualita' riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione.
3. Il semplice spostamento della successione delle immagini di un giornale filmato di attualita' importato, la riduzione oppure un non rilevante aumento di metraggio non sono da considerarsi modifiche.

Art. IV

Art. IV
1. Le Autorita' austriache autorizzeranno l'importazione e lo
sfruttamento di film italiani spettacolari a lungometraggio in versione doppiata nella misura di 15 film nel periodo 1 marzo 1957-31 agosto 1957 e di 30 film nel periodo 1 settembre 1957-31 agosto 1958.
2. Le Autorita' italiane autorizzeranno l'importazione e lo
sfruttamento di film austriaci spettacolari a lungometraggio in versione doppiata, nella misura di 15 film nel periodo 1 marzo 1957-31 agosto 1957 e di 30 film nel periodo 1 settembre 1957-31 agosto 1958.
3. Qualora le richieste per l'importazione e lo sfruttamento di
film spettacolari a lungometraggio in versione doppiata dovessero superare il numero di cui ai precedenti paragrafi, le Autorita' competenti dei due Paesi si riservano di comune accordo di esaminare la possibilita' di concedere ulteriori autorizzazioni.
4. I film spettacolari a lungometraggio presentati dai uno dei due Paesi in Festival internazionali cinematografici dell'altro Paese verranno ammessi all'importazione ed allo sfruttamento nella versione doppiata, senza essere computati nelle quote di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. V

Art. V
1. L'importazione dei film di cui agli articoli precedenti,
qualunque sia il Paese di provenienza, e' subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalita' austriaca o italiana del film.
2. Tale certificato sara' rilasciato da parte austriaca dal
Fachverband der Filmindustrie Oesterreichs e da parte italiana dalla Direzione generale dello spettacolo.
3. Condizione essenziale per il rilascio da parte italiana del
certificato di nazionalita' dei film a lungometraggio e' che siano stati ammessi alla programmazione obbligatoria in Italia.

Art. VI

Art. VI
1. I film italiani introdotti in Austria potranno essere sfruttati nel territorio della Repubblica Austriaca.
2. I film austriaci introdotti in Italia potranno essere sfruttati nel territorio della Repubblica italiana, nelle ex-colonie italiane e sulle navi battenti bandiera italiana.

Art. VII

Art. VII
1. Le autorizzazioni all'importazione e allo sfruttamento dei film in versione doppiata saranno rilasciate dalle Autorita' competenti dei due Paesi soltanto per i film presentati in prima visione mondiale non oltre trentasei mesi prima della presentazione della domanda diretta ad ottenere la relativa autorizzazione.
2. Deroghe potranno tuttavia essere ammesse di comune accordo per i
film di particolare valore artistico.

Art. VIII

Art. VIII
Il trasferimento dei proventi derivanti dallo sfruttamento di film importati nel quadro del presente Accordo avra' luogo secondo le norme dell'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi al momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.

Art. IX

Art. IX
1. Le due Parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni riguardanti lo scambio di film e quelle disposizioni che possono interessare le relazioni cinematografiche fra i due Paesi.
2. In particolare il Ministero federale per il commercio e la
ricostruzione informera' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - di ogni autorizzazione rilasciata per l'importazione di film italiani in Austria, da qualunque Stato essi provengano.
A sua volta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione
generale dello spettacolo - informera' il Ministero federale del commercio e della ricostruzione di ogni autorizzazione rilasciata per lo sfruttamento di film austriaci in Italia, da qualunque Stato essi provengano.

Art. X

Art. X
Le Parti contraenti si adopereranno per incoraggiare la
realizzazione di film a lungometraggio di coproduzione fra l'Italia e l'Austria.
Tali film dovranno soddisfare alle condizioni seguenti:
a) l'ammissione dei film al beneficio della coproduzione e
subordinata ad un preventivo benestare delle Autorita' competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno preventivamente presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film;
b) l'apporto finanziario dei coproduttori dovra' essere
possibilmente proporzionato al rendimento dei due mercati;
c) tale proporzione dovra', nell'insieme, essere rispettata
durante la realizzazione di questi film, riguardo ai diversi elementi della produzione (personale, prestazioni artistiche e tecniche, mezzi tecnici).

Art. XI

Art. XI
1. I film realizzati in coproduzione saranno considerati nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno delle provvidenze previste per film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi.
Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore
del Paese che le concede.
2. I proventi dei film di coproduzione dovranno essere suddivisi
proporzionalmente agli apporti di ognuno dei coproduttori ed i mercati di spettanza esclusiva dovranno essere cosi' ripartiti:
a) al coproduttore austriaco: il territorio della Repubblica
Austriaca;
b) al coproduttore italiano: il territorio della Repubblica
italiana, delle ex colonie italiane e le navi battenti bandiera italiana.
3. I proventi realizzati in terzi Paesi saranno ripartiti pro-rata secondo i rispettivi apporti fra i coproduttori dei due Paesi.
I coproduttori hanno comunque facolta' di ripartire fra loro tali Paesi.
Detta ripartizione dovra' essere approvata dalle competenti
Autorita' dei due Paesi.
4. Le copie per lo sfruttamento dovranno, salvo impossibilita'
tecniche, essere stampate nel Paese cui esse sono destinate.

Art. XII

Art. XII
Per l'attuazione delle coproduzioni valgono le seguenti norme:
1) esse sono soggette al consenso preventivo dei due uffici
competenti e cioe' nella Repubblica Austriaca del Ministero federale del commercio e della ricostruzione, nella Repubblica italiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo.
Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno
reciprocamente;
2) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite
esclusivamente nei due Paesi, salvo quelle eccezioni richieste dal contenuto del film;
3) nel caso dell'esportazione del film in un Paese, in cui
l'importazione dei film di una delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola, sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore, l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi e' equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Tale regola si applica alle coproduzioni minoritarie austriache, per la sola Repubblica Federale di Germania, quando vi sia disponibilita' nel contingente austriaco.
Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due
Paesi, il film sara' considerato di nazionalita' del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza degli apporti di uno o dell'altro Paese;
4) i film di coproduzione, in terzi Paesi e nei Festival
cinematografici internazionali, dovranno essere dichiarati coproduzioni italo-austriache nei titoli di testa e in tutta la pubblicita';
5) i due coproduttori stabiliranno di comune accordo in quale
versione i film saranno presentati ai Festival cinematografici internazionali;
6) gli uffici competenti dei due Paesi si adopereranno entrambi per ottenere che tali film, presentati nei Festival cinematografici internazionali, non siano imputati ai contingenti assegnati ai rispettivi Paesi.

Art. XIII

Art. XIII
1. Possono essere considerati di coproduzione anche i film
destinati alla gioventu'. Si deve qui trattare di film di buona qualita', che possiedono tali valori positivi, dal punto di vista umano e sociale, da garantire una influenza favorevole sulla formazione intellettuale e morale della gioventu'.
Potranno essere ammessi al beneficio di questo tipo di coproduzione
solo i film che abbiano ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi e che abbiano ottenuto, con la garanzia di un contratto di distribuzione, una partecipazione minima del 10% del costo del film.
2. I film destinati alla gioventu', per accedere ai benefici
previsti per questa categoria, dovranno ottenere un benestare di massima prima dell'inizio della lavorazione, previo esame del soggetto da parte delle competenti Autorita' dei due Paesi.
3. L'ammissione definitiva al beneficio delle particolari
condizioni riservate a questa categoria di film sara' subordinata alla visione del film, dopo la sua realizzazione e prima della sua programmazione commerciale nel Paese minoritario.

Art. XIV

Art. XIV
Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la
realizzazione in coproduzione di film di particolare valore internazionale o di film per la gioventu' tra l'Italia, l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.
Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della
coproduzione dovranno formare oggetto di particolare esame caso per caso.

Art. XV

Art. XV
Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, costumi, scenari, ecc.) nonche' per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico.
Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare il trasferimento
degli importi necessari per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.

Art. XVI

Art. XVI
1. Allo scopo di assicurare la regolare applicazione del presente Accordo, nonche' per dirimere le difficolta' che eventualmente potessero sorgere e per predisporre le basi di un nuovo Accordo, si riunira', a richiesta di una delle Parti contraenti e durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso, una Commissione Mista.
2. La Delegazione italiana sara' presieduta dal direttore generale dello Spettacolo in Italia.
La Delegazione austriaca sara' presieduta da un delegato nominato dal Ministero federale del commercio e della ricostruzione.
I presidenti saranno assistiti da funzionari ed esperti in materia cinematografica.

Art. XVII

Art. XVII
Il presente Accordo entrera' in vigore mediante scambio di Note fra
i due Governi e sara' valido, con effetto retroattivo, dal 1 marzo 1957 al 31 agosto 1958. Esso si considerera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti almeno due mesi prima della scadenza.
Il presente Accordo e' redatto in lingua tedesca ed in lingua
italiana ed entrambi i testi faranno ugualmente fede.
Firmato a Vienna il giorno ventitre marzo
millenovecentocinquantasette.
Il Presidente
della Delegazione italiana
ANNIBALE SCICLUNE
Il Presidente
della Delegazione austriaca
PLATZER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo-Procedura

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE COPRODUZIONI ITALO-AUSTRIACHE
(23 marzo 1957)
Per la concessione del benestare per le coproduzioni
cinematografiche e' competente nella Repubblica Federale d'Austria:
- Das Bundesministerium fur Handel und Wiederaufbau
ed in Italia:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale
dello spettacolo.
La procedura di approvazione comprende:
la concessione di un benestare definitivo di coproduzione;
i due coproduttori debbono presentare contemporaneamente non piu'
tardi di due settimane prima di iniziare la ripresa del film, la richiesta della approvazione definitiva della coproduzione.
Alla richiesta debbono essere allegati i seguenti documenti redatti
nelle due lingue:
1) la sceneggiatura definitiva con i dialoghi (due copie);.
2) un documento comprovante l'acquisto dei diritti di autore
necessari o di una opzione relativa;
3) il contratto definitivo di coproduzione tra i due coproduttori
(quattro copie). Da tale contratto dovra' risultare fra l'altro:
a) la specificazione della quota di partecipazione dei due
gruppi;
b) la divisione dei mercati di sfruttamento dei film e la
spartizione dei relativi proventi;
4) il piano di finanziamento definitivo (due copie);
5) la distinta completa del personale da impiegarsi nella
coproduzione (artisti e tecnici) in due copie;
6) il piano di lavorazione completo (due copie);
7) il preventivo di spesa secondo le voci d'uso (due copie);
8) il documento comprovante che e' stata presentata una domanda di iscrizione di contratto di coproduzione al Pubblico registro cinematografico internazionale nel caso in cui venisse istituito presso la Federazione internazionale delle associazioni di produttori di film;
9) contratto di locazione dei teatri di posa;
10) le garanzie finanziarie.
L'approvazione definitiva comprende il benestare degli uffici
competenti dei due Paesi per effettuare una coproduzione nella forma prevista dai contratti ed in conformita', delle eventuali disposizioni emanate dai detti uffici.
E' tuttavia in facolta' dei coproduttori di presentare, prima dell'incartamento definitivo, alle Autorita' dei due Paesi, il soggetto del producendo film, prospettando tutti gli elementi tecnici, artistici e finanziari, al fine di ottenere una autorizzazione di massima. Tale autorizzazione, qualora il film realizzato si distanzi da elementi di prima valutazione, non pregiudica comunque le decisioni che potranno essere adottate dalle Autorita' stesse nei riguardi del riconoscimento della coproduzione.

Accord

Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia - Procedura d'applicazione e scambi di Note
(Parigi, 15 marzo 1955)
Accord de coproduction cinematographique franco-italien
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia
(Roma e Bonn, 18 ottobre 1955)
I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, allo scopo di proseguire ed approfondire, nell'interesse comune, i rapporti di collaborazione economica tra le Cinematografie dei due Paesi, gia' sviluppati con i Protocolli fino ad ora in vigore, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
L'importazione e lo sfruttamento di film in edizione originale, con
o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle Parti contraenti ad alcuna limitazione.

Art. II

Articolo II
Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione
doppiata viene stabilito il seguente regolamento:
a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno
cinematografico saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca di trenta film italiani;
b) nella Repubblica italiana, per ogni anno cinematografico,
saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana di trenta film germanici;
c) in caso di esaurimento delle possibilita' d'importazione
stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista, prevista dall'art.
XVIII decidera' su un aumento delle importazioni. Sara' tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunira' al momento in cui due terzi delle autorizzazioni alla importazione cui alle lettere a) o b) risultino coperti da autorizzazioni, e non piu' tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno cinematografico.

Art. III

Articolo III
L'importazione e lo sfruttamento di film di carattere culturale,
documentario, scolastico, didascalico e cosi' pure di film per l'infanzia e pubblicitari, non e' sottoposta dalle due Parti ad alcuna limitazione.

Art. IV

Articolo IV
Per i film di cui all'art. 11, vale quanto segue:
a) i film devono essere oggetto di un contratto con una o piu'
case di noleggio italiane o, rispettivamente, germaniche, secondo la legislazione dei due Paesi;
b) i film non devono, in linea di massima, essere stati
presentati in prima visione mondiale anteriormente a trentasei mesi prima dell'inizio dell'anno cinematografico in corso. Eccezioni possono essere consentite di comune accordo tra le Parti per film di speciale valore artistico;
c) le autorita' germaniche concederanno le autorizzazioni
all'importazione e allo sfruttamento nella Repubblica Federale di Germania dei film italiani, previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - che ne attesti la nazionalita' italiana, specificando la data della prima visione mondiale e che ne autorizzi l'esportazione.
Il certificato deve essere completato da una dichiarazione che il film e' stato ammesso alla programmazione obbligatoria in Italia;
d) le Autorita' italiane concederanno le autorizzazioni allo
sfruttamento nella Repubblica italiana dei film germanici previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Export-Union der deutschen Filmindustrie e. V. che attesti l'origine germanica dei film e ne specifichi la data della prima visione mondiale.

Art. V

Articolo V
I film di cui agli articoli I e III debbono essere accompagnati
soltanto dal certificato di nazionalita' o di origine rilasciato dagli uffici competenti dei due Paesi.

Art. VI

Articolo VI
Gli uffici competenti dei due Paesi concederanno le autorizzazioni di sfruttamento in versione doppiata dei film dei due Paesi, soltanto previa esibizione di un nulla-osta rilasciato rispettivamente dalle autorita' di cui all'art. IV, lettere c) e d). La validita' di questo certificato e' di quattro mesi e potra' essere prorogata di comune accordo.

Art. VII

Articolo VII
L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione
doppiata nel contingente di cui all'art. II, avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate, di tutti i documenti, e presentate alle Autorita' competenti del Paese importatore.

Art. VIII

Articolo VIII
1. Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore per la produzione di attualita' cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualita' cinematografiche di origine italiana o germanica, non sono sottoposti dalle due Parti ad alcuna limitazione.
2. Per l'importazione nella Repubblica Federale di Germania di
attualita' cinematografiche italiane il certificato d'origine sara' rilasciato da una Camera di commercio italiana in Italia; per l'importazione nella Repubblica italiana di quelle germaniche, tale certificato sara' rilasciato dalla Export-Union der deutschen Filmindustrie e. V.

Art. IX

Articolo IX
I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film
importati nel quadro del presente Protocollo, saranno trasferiti.
Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti
stipulati tra gli interessati, avverra' in conformita' delle norme stabilite dall'accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.

Art. X

Articolo X
I film realizzati in coproduzione saranno riconosciuti come film
nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e, di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che, durante la validita' del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.
Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sara' autorizzato,
pertanto, senza alcuna restrizione.

Art. XI

Articolo XI
I film di coproduzione dovranno essere equilibrati in relazione
alla compartecipazione dei coproduttori alle seguenti condizioni:
a) la partecipazione finanziaria del coproduttore di ogni Paese, in linea di massima, deve essere equivalente. Nel caso che venga accordata, una partecipazione minoritaria, questa deve ammontare almeno al trenta per cento;
b) la partecipazione degli elementi artistici, tecnici e del
restante personale, nonche' l'impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi, in particolar modo dei teatri di posa, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e di doppiaggio, che verranno utilizzati per la realizzazione delle coproduzioni, dovranno nel loro insieme essere per quanto possibile di eguale entita' fra le Parti;
c) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite
esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto del film.
Il regista dovra' appartenere normalmente ad uno dei due Paesi e
verra' coadiuvato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese.
Gli uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo,
consentire la partecipazione in un film di un artista e di un regista di un terzo Paese, purche' di fama internazionale;
d) la Commissione mista di cui all'art. XVIII del presente
Protocollo, dovra', in occasione delle sue riunioni, stabilire se in linea di massima, esiste un equilibrio nella partecipazione delle due Parti in conformita' delle clausole precedenti. Qualora nell'insieme delle coproduzioni effettuate e in corso di attuazione non risultasse tale equilibrio, la Commissione mista proporra' le misure necessarie per assicurare, nel futuro, un equilibrio globale.
In casi speciali la Commissione mista puo' proporre alle Autorita' competenti dei due Paesi deroghe alle clausole di cui alle lettere precedenti a), b), c) ed in particolar modo la riduzione dell'apporto finanziario minoritario fino ad un dieci per cento;
e) tutti i film di coproduzione dovranno avere, nella testata, e nel materiale pubblicitario, l'indicazione che trattasi di un film di coproduzione italo-germanica.

Art. XII

Articolo XII
1. Le coproduzioni di cui all'art. XI dovranno essere
preventivamente autorizzate dalle due Autorita' competenti, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesminister fuer Wirtschaft, nella Repubblica italiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo. Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.
2. Le competenti Autorita', per ogni anno cinematografico, non
concederanno piu' di sei autorizzazioni per film da realizzarsi in coproduzione nella Repubblica Federale di Germania e sei nella Repubblica italiana.
Detto numero puo' essere aumentato di comune accordo.
3. La ripartizione dei proventi nei due Paesi deve di massima
corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. La ripartizione avviene conformemente ai relativi accordi privati nel quadro delle vigenti disposizioni valutarie dei due Paesi.
Il trasferimento dei proventi nell'altro Paese sara' sempre
possibile in dipendenza di contratti approvati dalle competenti Autorita'.
I proventi realizzati in terzi Paesi saranno di massima ripartiti tra i coproduttori in proporzione delle quote rispettive e trasferiti direttamente in ciascuno dei due Paesi coproduttori.
Nei casi in cui cio' risultasse impossibile, i proventi saranno
trasferiti tramite il Paese del venditore che ritrasferira' la quota di spettanza all'altro Paese coproduttore.
La eventuale ripartizione dei mercati puo' anche essa far parte di accordi privati da sottoporre alla approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi.
4. Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese, in cui la
importazione dei film di una delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, di regola, sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore, il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi; il film sara' considerato di nazionalita' del Paese, verso il quale non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza nella produzione dell'apporto di uno o dell'altro Paese. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi e' equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha le maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese di acquisto.
5. Lo sviluppo del negativo e la stampa della copia campione,
qualora tecnicamente possibile, saranno eseguiti nel Paese in cui il film e' stato realizzato.
Le copie necessarie allo sfruttamento del film nei due Paesi
coproduttori, dovranno, salvo eccezioni giustificate, essere stampate nel Paese corrispondente alla stessa versione del film.
6. Di ogni film di coproduzione dovranno essere approntati due
negativi oppure un negativo e un controtipo. Ognuno dei coproduttori avra' la proprieta' di un negativo o di un controtipo.

Art. XIII

Articolo XIII
Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film di
coproduzione di valore internazionale fra produttori della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania e di quei Paesi con i quali esse sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.
Le norme che regoleranno la concessione del benestare per queste
coproduzioni saranno stabilite caso per caso.

Art. XIV

Articolo XIV
Saranno favorevolmente esaminate le domande per la concessione di permessi di entrata e soggiorno del personale artistico e tecnico che dovra' collaborare a questi film.
Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse per
l'importazione e la esportazione del materiale e dei mezzi tecnici necessari alla produzione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione.

Art. XV

Articolo XV
La produzione e lo sfruttamento dei film di coproduzione,
autorizzati secondo le disposizioni del presente Protocollo, avranno ugualmente corso anche dopo la scadenza della sua validita' in conformita' delle norme in esso contenute.

Art. XVI

Articolo XVI
Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le
informazioni relative allo scambio dei film, alle coproduzioni ed in generale tutte le disposizioni interessanti i rapporti economici cinematografici tra i due Paesi.

Art. XVII

Articolo XVII
Gli importi dovuti per il pagamento dei diritti d'autore
cinematografici, delle prestazioni artistiche e tecniche, delle riprese in esterni, nonche' per l'acquisto di pellicola impressionata e di materiale pubblicitario, saranno trasferiti.

Art. XVIII

Articolo XVIII
1. Una Commissione mista ha il compito di curare la regolare
esecuzione del presente Protocollo, di proporre eventuali modifiche e di predisporre tempestivamente le basi di un nuovo accordo.
2. Il Presidente della Parte germanica della Commissione mista
sara' un appartenente al Bundesministerium fuer Wirtschaft.
Il Presidente della Parte italiana della Commissione mista sara' il
direttore generale dello Spettacolo.
Ambedue le Parti della Commissione mista saranno composte da
rappresentanti delle Autorita' competenti ed esperti dell'industria cinematografica.
Le rappresentanze di ognuno dei due Paesi che compongono la
Commissione mista, saranno composte da almeno tre persone ciascuna.
3. La Commissione mista si riunira' a richiesta di una delle Parti contraenti ed in ogni caso al verificarsi di una delle due condizioni previste alla lettera c) dello art. II.

Art. XIX

Articolo XIX
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al Land di Berlino, a meno che, entro tre mesi dalla data della firma del presente Protocollo, il Governo della Repubblica, Federale di Germania, non comunichi una contraria decisione al Governo della Repubblica italiana.

Art. XX

Articolo XX
Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma, ed
ha effetto dal 1 settembre 1955 fino al 31 agosto 1957. Si intendera' prorogato tacitamente di un altro anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, al piu' tardi tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Roma e a Bonn, il 18 ottobre 1955 in quattro esemplari, di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica Federale di Germania
VAN SCHERPENBERG
Per il Governo della Repubblica italiana
A. CATTANI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Art. I

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna e scambio di Note, sostitutivo di quello del 20 aprile 1955
(Madrid, 16 aprile 1956)
Le competenti Autorita' italiane e spagnole, desiderando sviluppare
e facilitare l'intercambio di film tra i loro rispettivi Paesi, hanno tenuto conversazioni a tale scopo e, a conclusione delle medesime, hanno convenuto quanto segue:
Art. I
a) Le competenti Autorita' spagnole autorizzeranno, durante il
periodo di validita' del presente Accordo, l'importazione fino ad un massimo di 30 film italiani a lungo metraggio destinati alla effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola.
b) Reciprocamente, le competenti Autorita' italiane autorizzeranno durante lo stesso periodo l'importazione fino ad un massimo di 30 film spagnoli a lungo metraggio, destinati alla effettiva distribuzione in Italia e nei territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia.
c) Di tali film le Autorita' competenti spagnole ed italiane
potranno autorizzare l'importazione sino ad un massimo di cinque per essere programmati in versione originale o in versione originale con sottotitoli.
d) Il numero di film di cui ai surriferiti paragrafi a) b) e c)
potra' essere eventualmente aumentato di comune accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
e) Le competenti Autorita' italiane e spagnole autorizzeranno
inoltre la importazione nei rispettivi Paesi di cortometraggi e di attualita' cinematografiche spagnole, e, rispettivamente, italiane al di fuori dei contingenti sopra previsti e con l'osservanza delle norme interne vigenti in materia nel Paese importatore.

Art. II

Art. II
I contratti stipulati fra le parti interessate e relativi alla
cessione di diritti di sfruttamento di detti film, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorita' italiane e spagnole.

Art. III

Art. III
Saranno trasferiti ai rispettivi creditori in Spagna e in Italia
nei limiti e con le modalita' di cui al successivo articolo IV, gli importi dovuti in esecuzione di contratti previamente approvati, per il pagamento di:
a) prezzo della cessione dei diritti di sfruttamento dei film di cui all'articolo I;
b) costo delle copie e del materiale accessorio dei film
predetti;
c) spese di produzione, coproduzione e compartecipazione
cinematografica;
d) spese di propaganda cinematografica in genere;
e) spese di doppiaggio, sottotitolaggio, edizione e di spese
direttamente collegate alla cessione di diritti di sfruttamento, alla produzione, alla distribuzione e alla programmazione di film italiani in Spagna e di film spagnoli in Italia.

Art. IV

Art. IV
Gli importi versati da debitori in Spagna per essere trasferiti in favore di creditori in Italia ai titoli previsti al precedente articolo III, saranno periodicamente compensati con gli importi versati agli stessi titoli da debitori in Italia per essere trasferiti in favore di creditori in Spagna.
Il trasferimento degli importi di cui sopra dall'Italia in Spagna, e, per uguale ammontare, dalla Spagna in Italia, avra' luogo tramite il "Conto Generale dollari U.S.A." istituito dall'Accordo di pagamenti del 26 marzo 1952, con l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo stesso.
Gli importi non trasferibili per difetto di disponibilita' in
contropartita resteranno depositati nel Paese debitore, nella moneta del Paese stesso, e saranno utilizzati in occasione di successive compensazioni.
Al fine di facilitare l'utilizzo dell'importo formatosi in uno dei due Paesi, le Autorita' competenti dello stesso Paese, autorizzeranno l'utilizzo dell'importo suddetto per le operazioni previste, nel precedente articolo III, ed in particolare per i pagamenti previsti nel comma c) e d) del predetto articolo, nonche' per il pagamento delle spese sopportate dai dirigenti cinematografici, industriali ed organizzatori, cosi' come per le spese del funzionamento permanente delle Delegazioni ufficiali dei rispettivi Paesi.

Art. V

Art. V
L'Ufficio italiano dei cambi e l'"Instituto Espanol de Moneda
Extranjera" sono autorizzati a concordare le modalita' tecniche necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo per la parte relativa ai pagamenti.

Art. VI

Art. VI
Le Autorita' competenti dei due Paesi concederanno in regime di
reciprocita' le maggiori facilitazioni per l'entrata, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno di essi, dei film, delle copie successive degli stessi e del materiale cinematografico necessario per il loro sfruttamento commerciale.
Ugualmente, e sempre nell'ambito della legislazione vigente in
ciascuno dei due Paesi, le Autorita' competenti di ciascuno di essi, concederanno le massime facilitazioni per i film - copie positive - che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

Art. VII

Art. VII
Una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Paesi, si
riunira' di massima ogni sei mesi, e comunque su richiesta di una delle due Parti, per curare la esecuzione o modificare il presente Accordo.

Art. VIII

Art. VIII
Il presente Accordo si considera in vigore dal 1 marzo 1956 e
sara', valido sino al 28 febbraio 1957. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, a partire dal 1 marzo 1957.
Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua
spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Art. IX

Art. IX
Il presente Accordo sara' sottoposto all'approvazione dei due
Governi mediante scambio di Note.
Firmato a Madrid il giorno sedici aprile
millenovecentocinquantasei.
Per l'Italia NICOLA DE PIRRO
Per la Spagna
JUAN SCHWARTZ Y DIAZ-FLORES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo-Scambio di Lettere

Il Presidente della Delegazione spagnola
Ai Presidente della Delegazione italiana
Madrid, 16 aprile 1956
Signor Presidente,
L'articolo II dell'Accordo firmato in data odierna andra' inteso
nel senso di comprendere non solamente la cessione dei diritti di sfruttamento dei film a prezzo fisso, ma anche mediante i sistemi di distribuzione a percentuale ed a percentuale con minimo garantito.
In tali ultimi casi, i benefici che risultino a favore delle ditte venditrici saranno versati periodicamente nei conti di compensazione previsti all'articolo IV dell'Accordo firmato in data odierna.
Le saro' grato se Ella vorra' farmi conoscere il Suo accordo su
quanto precede.
La prego di voler gradire, Signor Presidente, i sensi della mia
alta considerazione.
JUAN SCHWARTZ Y DIAZ-FLORES
Al gr. uff. avv. NICOLA DE PIRRO
Direttore generale dello Spettacolo - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Il Presidente della Delegazione italiana
Al Presidente della Delegazione spagnola
Madrid, 16 aprile 1956
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:
"L'articolo II dell'Accordo firmato in data odierna andra' inteso nel senso di comprendere non solamente la cessione dei diritti di sfruttamento dei film a prezzo fisso, ma anche mediante i sistemi di distribuzione a percentuale ed a percentuale con minimo garantito.
In tali ultimi casi, i benefici che risultino a favore delle ditte venditrici saranno versati periodicamente nei conti di compensazione previsti all'articolo IV dell'Accordo firmato in data odierna.
Le saro' grato se Ella vorra' farmi conoscere il Suo accordo su
quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe il mio accordo su quanto precede.
La prego di voler gradire, Signor Presidente, i sensi della mia
alta considerazione.
NICOLA DE PIRRO
A S. E. il Signor JUAN SCHWARTZ Y DIAZ-FLORES
Ministro Plenipotenziario - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Art. I

Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo
(Venezia, 5 settembre 1956)
La cinematografia italiana e la cinematografia, spagnola sono
destinate, per le loro caratteristiche tradizionali ed ambientali, ad integrarsi a vicenda, con la possibilita', secondo le norme di cui al presente Accordo, di raggiungere una collaborazione efficace nella produzione comune di film di importanza internazionale, Pertanto, si e' convenuto quanto appresso:
Art. I
Le competenti Autorita' dei due Paesi faciliteranno, nei limiti del
possibile, la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.

Art. II

Art. II
I film, per essere riconosciuti di coproduzione, ai fini del
presente Accordo, dovranno essere tratti da soggetti che abbiano un valore internazionale ed una qualita' tali da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inoltre, essere prodotti da ditte di provata capacita' tecnica e di riconosciuta solvenza finanziaria, ed essere diretti esclusivamente da registi italiani e spagnoli.

Art. III

Art. III
I film di coproduzione di cui all'art. II dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi:
a) L'apporto finanziario dei produttori di ciascun Paese dovra' essere del 50% del costo totale di realizzazione di ogni film: i rispettivi apporti, nel loro insieme, dovranno essere approssimativamente equivalenti, specie per quanto si riferisce alle riprese (in interni ed esterni), alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici, ed al materiale necessario.
Tuttavia, e sempre che esistano ragioni che lo giustifichino, puo' essere autorizzata, in caso eccezionale, e previo esame di ogni caso da parte dei competenti Organismi, una percentuale inferiore al 50% e non minore del 30%.
Durante il periodo di validita' del presente Accordo potranno
essere autorizzati dalle competenti Autorita' dei due Paesi sino a sei film in coproduzione, con la possibilita' di autorizzare di comune intesa altre coproduzioni, sempre che i suddetti sei film siano ultimati o in fase di avanzata lavorazione.
Le Autorita' competenti dei due Paesi prenderanno in esame quelle domande di coproduzione che siano accompagnate da una garanzia bancaria pari, per ognuna delle Parti, al totale del suo apporto.
b) Film destinati alla gioventu'. - Sono considerati film
destinati alla gioventu' quelli di buona qualita' che, secondo i criteri vigenti al riguardo in ciascuno dei due Paesi, possiedano tali valori positivi, dal punto di vista umano e sociale, da garantire una influenza favorevole sulla formazione intellettuale e morale della gioventu'.
Detti film saranno dispensati dall'equivalenza degli apporti
finanziari, artistici e tecnici.
Potranno essere ammessi al beneficio di questo tipo di coproduzione
solo i film che abbiano ricevuto l'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi e che abbiano ottenuto, con la garanzia di un contratto di distribuzione, una partecipazione minima del 10% del costo del film.
Il numero massimo di film per la gioventu' che potranno beneficiare
di tali vantaggi e' fissato a tre per anno.
Per ciascuno degli anni successivi, questo numero massimo sara'
determinato dalla Commissione mista prevista dall'art. XII del presente Accordo.
c) Coproduzioni con un terzo Paese. - Le Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di alta qualita' internazionale, tra la Spagna, l'Italia ed un altro Paese con il quale entrambe abbiano in vigore Accordi di coproduzione.
Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di esame, caso per
caso, per la loro approvazione.

Art. IV

Art. IV
Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno, caso per caso, di comune accordo, per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente Accordo, concedere parte delle seguenti deroghe:
1) dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento dell'azione prevista nel soggetto lo renda necessario;
2) autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti
stranieri, che risiedano e lavorino abitualmente in uno dei due Paesi;
3) autorizzare la partecipazione di un elemento artistico, di
fama internazionale, di un terzo Paese;
4) autorizzare, in via eccezionale, la partecipazione di qualche elemento artistico di riconosciuto valore, appartenente a Paesi con i quali l'Italia e la Spagna abbiano Accordi di coproduzione;
5) autorizzare la produzione di film realizzati mediante
procedimenti speciali con pellicola vergine, macchinari (non esistenti in alcuno dei due Paesi) e tecnici di terzi Paesi; nonche' autorizzarne, in un terzo Paese, lo sviluppo, il montaggio e l'approntamento della copia matrice per le rispettive edizioni nazionali e per la edizione delle copie destinate a terzi Paesi.
Nei casi indicati nei cinque suddetti paragrafi, le valute estere necessarie per provvedere ai relativi pagamenti, saranno fornite dai due Paesi in relazione ai rispettivi apporti finanziari nei film. La valuta necessaria per il pagamento delle copie destinate all'edizione dei film nei due Paesi coproduttori sara' concessa rispettivamente da ciascuno di essi.

Art. V

Art. V
I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del
presente Accordo saranno considerati nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi. Di conseguenza, beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi.
Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore
del Paese che le concede.

Art. VI

Art. VI
I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale
o di ogni manifestazione artistica, culturale o tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentati con la dizione:
"Coproduzione italo-spagnola" o "Coproduzione ispano-italiana".
Questa dizione dovra' apparire nei titoli di testa in un quadro separato.
Tale dizione dovra' egualmente figurare in tutta la pubblicita' a pagamento, come in tutti gli annunci o comunicazioni verbali e scritti riguardanti la presentazione del film di coproduzione.
Nelle competizioni internazionali, i film di coproduzione saranno presentati dal Paese che, i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sara' presentato dal Paese maggioritario e, se al 50%, dal Paese della nazionalita' del regista.

Art. VII

Art. VII
La ripartizione dei proventi tra i coproduttori dei due Paesi
dovra' essere stabilita nel modo seguente:
1) i proventi realizzati in Italia, ex Africa italiana, Malta e navi battenti bandiera italiana, saranno attribuiti alla Parte italiana;
2) i proventi realizzati in Spagna, Territori soggetti alla
giurisdizione spagnola, Portogallo, Territori portoghesi d'Oltre Mare, Turchia, Impero Marocchino e Gibilterra, saranno attribuiti alla Parte spagnola.
Cosi' pure i proventi realizzati sulle navi battenti bandiera
spagnola, portoghese, turca e dell'impero Marocchino;
3) i proventi realizzati in Paesi diversi da quelli sopra
indicati saranno ripartiti pro-rata, secondo gli apporti finanziari di ciascun coproduttore, oppure secondo un sistema differente, concordato al riguardo dai rispettivi coproduttori.
Detta ripartizione dovra' essere approvata dalle competenti
Autorita' dei due Paesi.
Quando non fosse possibile per i coproduttori ricevere
proporzionalmente le somme loro spettanti da terzi Paesi, soprattutto nei casi previsti nel successivo articolo VIII, tutto il ricavato delle vendite e dello sfruttamento in detti terzi Paesi, sara' introitato dal Paese esportatore.
Le competenti Autorita' dei due Paesi concorderanno il regolamento delle somme cosi' accumulate di spettanza dei coproduttori dei rispettivi Paesi.

Art. VIII

Art. VIII
Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate, il film sara' imputato, in linea di principio, al contingente del Paese di cui la partecipazione finanziaria e' maggioritaria.
Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sara' imputato al contingente del Paese che abbia le maggiori possibilita' di esportazione nel Paese importatore. Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.

Art. IX

Art. IX
Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi, o in
difetto, un negativo e un controtipo.
Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sara' proprietario di un negativo o di un controtipo (lavander o internegativo, e colonne sonore internazionali) che potra' esportare, senza alcuna restrizione, nel Paese della propria nazionalita'.

Art. X

Art. X
La Direzione generale dello spettacolo per l'Italia e la Direzione generale per la cinematografia e teatro per la Spagna, emaneranno le norme di procedura per l'applicazione del presente Accordo.

Art. XI

Art. XI
Le competenti Autorita' dei due Paesi si impegnano a facilitare al massimo le formalita' per il trasferimento dei materiali e delle persone e di agevolare tutte le forme di finanziamento che potranno essere stabilite per il buon esito delle coproduzioni, sia nella fase di preparazione, sia in quella di realizzazione e di sfruttamento.

Art. XII

Art. XII
Una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Paesi, si
riunira' di massima ogni sei mesi, ed in via straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di una delle Parti, per curare la esecuzione o modificare le disposizioni del presente Accordo.

Art. XIII

Art. XIII
Il presente Accordo entra in vigore in data odierna e sara' valido sino al 28 febbraio 1957. Si intendera' prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una della Parti, tre mesi prima che termini il periodo previsto. Sara' sottoposto all'approvazione dei rispettivi Governi, che se ne daranno comunicazione mediante Scambio di Note.
Fatto a Venezia, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, il giorno 5 settembre 1956.
Per il Governo Spagnolo
Il Direttore generale della politica economica
JUAN SCHWARTZ Y DIAZ-FLORES
Per il Governo italiano
Il Direttore generale dello Spettacolo
NICOLA DE PIRRO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo-Scambio di Note

Scambio di Note fra l'Italia e la Spagna per l'abrogazione della lettera B) dell'art. III dell'Accordo di coproduzione
cinematografica italo spagnolo concluso in Venezia il 5 settembre 1956.
(Roma, 12-16 luglio 1957)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 12 luglio 1957
Signor Ambasciatore,
La Commissione mista prevista dall'articolo 12 dell'Accordo di
coproduzione cinematografica italo-spagnolo del 2 settembre 1953, ha deciso, come risulta dal Processo verbale redatto in Roma il 19 febbraio 1957 a conclusione dei lavori della V sessione, di sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi l'abolizione della norme di cui alla lettera b) dell'articolo III dell'Accordo di coproduzione cinematografica concluso in Venezia il 5 settembre 1956, riguardanti la categoria dei films destinati alla gioventu'; in considerazione di quanto sopra, la lettera c) del citato articolo III diventerebbe lettera b).
Ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo italiano
approva la proposta sopra enunciata.
Le saro' grato se vorra' farmi conoscere se il Governo spagnolo e' d'accordo sulla proposta stessa; in tal caso la presente Nota e la risposta di V. E. costituiranno un Accordo fra i due Governi per emendare quello concluso in Venezia il 5 settembre 1956; l'Accordo di modifica potra' considerarsi in vigore dalla data della Nota di V. E.
La prego gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
PELLA
S. E. don EMILIO DE NAVASQUES RUIZ
de Velasco Conte de Navasques
Ambasciatore di Spagna - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
EL EMBAJADOR DE ESPANA
EN ITALIA
Roma, 16 de Julio de 1957
Excelencia,
Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 12 de los
corrientes que dice lo siguiente:
"La Commissione mista prevista dall'articolo 12 dell'Accordo di
coproduzione cinematografica italo-spagnolo del 2 settembre 1953, ha deciso, come risulta dal Processo verbale redatto in Roma il 19 febbraio 1957 conclusione dei lavori della V sessione, di sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi l'abolizione delle norme di cui alla lettera b) dell'articolo III dell'Accordo di coproduzione cinematografica concluso in Venezia il 5 settembre 1956, riguardanti la categoria dei films destinati alla gioventu'; in considerazione di quanto sopra, la lettera c) del citato articolo III diventerebbe lettera b).
Ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo italiano
approva la proposta sopra enunciata.
Le saro' grato se vorra' farmi conoscere se il Governo spagnolo e' d'accordo sulla proposta stessa; in tal caso la presente Nota e la risposta di V. E. costituiranno un Accordo fra i due Governi per emendare quello concluso in Venezia il 5 settembre 1956; l'Accordo di modifica potra' considerarsi in vigore dalla data della Nota di V.
E.".
Me es especialmente grato informar a V. E. que el Gobierno espanol esta' de acuerdo con el contenido de la misma.
Sirvase aceptar, Sefior Ministro, el testimonio de mi mas alta
consideracion.
DE NAVASQUES
Su Excelencia Don GIUSEPPE PELLA
Ministro de affari esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
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