060U1752
060U1752
Istituzione di Istituti tecnici agrari e cautici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960 n. 1752)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Considerato che gli Istituti tecnici e le specializzazioni indicate nel dispositivo del presente decreto, funzionano, di fatto, dal 1 ottobre 1958; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1958:
a) un Istituto tecnico agrario statale in Alberobello (Bari);
b) un Istituto tecnico agrario statale in Locorotondo (Bari);
c) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Carloforte (Cagliari);
d) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Ortona a Mare (Chieti);
e) l'indirizzo specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura ed il giardinaggio presso l'Istituto tecnico agrario statale di Cesena (Forli) istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2155 ;
f) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Riposto (Catania) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1271 .
Con la medesima decorrenza e' statizzato l'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona-Capezzine (Arezzo), pareggiato con regio decreto 16 luglio 1935.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6 , 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
Art. 3
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica Istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1960 GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 78. - VILLA
Tabelle
TABELLA A
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Alberobello
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Locorotondo
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Carloforte
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Ortona a Marte
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura e il giardinaggio di Cesena
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Riposto
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA G
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona Capezzine
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA H
Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti di istruzione tecnica statale istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1958
Parte di provvedimento in formato grafico