060U1594
060U1594
Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1960 n. 1594)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ;
Veduta la richiesta in data 2 agosto 1958 del commissario governativo dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto dell'Istituto anzidetto;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 luglio 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addi' 28 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 130. - VILLA
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 1
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma
Art. 1.
L'Istituto superiore statale di educazione fisica, con sede in Roma, istituito ai sensi dell' art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n.
88 , e' una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica e delle attivita' sportive ed ha per scopo:
a) di promuovere il progresso delle scienze applicate al l'educazione fisica;
b) di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 2
Art. 2.
L'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma e' di grado universitario. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla leggi 7 febbraio 1958, n. 88 , e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 si provvedera' mediante incarichi.
L'Istituto dispone:
a) di impianti e attrezzature tecniche ginnico-sportive;
b) di gabinetti scientifici;
c) di un gabinetto sanitario;
d) di una biblioteca.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 3
Art. 3.
Il corso di studi dell'Istituto superiore statale di educazione fisica e' triennale.
L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo dei corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami conseguono il diploma di educazione fisica.
L'Istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 4
Art. 4.
Le autorita' accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto secondo le norme di cui agli articoli seguenti sono:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Consiglio dei professori.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 5
Art. 5.
Il direttore dall'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo, incaricati nell'Istituto.
Dura in carica per un triennio accademico e puo' essere rieletto.
Al direttore dell'Istituto e' attribuita un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sulle indennita' di carica normale e supplementare per I rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 6
Art. 6.
Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;
c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;
e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e del regolamento interno;
g) conferisce annualmente l'incarico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, ad un medico addetto al servizio sanitario;
h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.
In caso di assenze o di impedimento il direttore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.
Il direttore puo' delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 7
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) dell'intendente di finanza;
d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) di tre professori, eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
f) di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L.
10.000.000.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene il dirigente tecnico con voto consultivo.
Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.
I membri di diritto del Consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati; gli altri membri durano in carica un triennio sempreche' continuino a far parte degli organi che li hanno designati o si verifichino le condizioni previste dalla lettera e) ed anch'essi possono essere riconfermati.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 8
Art. 8.
Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;
d) approva entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento, nonche' il comando dai professori ordinari di educazione fisica per le funzioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo;
e) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;
f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;
h) propone ai direttore la nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto;
i) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 22 del presente statuto;
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attivita' dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 9
Art. 9.
Il Consiglio direttivo si compone:
a) del direttore, che lo presiede;
b) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo;
c) di professori incaricati d'insegnamento da almeno un quinquennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, sempreche' insegnanti presso l'Istituto stesso durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Alle riunioni del Consiglio direttivo interviene il dirigente tecnico dell'Istituto.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 10
Art. 10.
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che
faranno parte del Consiglio di amministrazione, secondo il disposto degli articoli 5 e 7;
c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) delibera sui programmi degli insegnamenti;
e) propone le modifiche dello statuto;
f) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;
g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, la conferma od il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui almeno tre relativi a materie fondamentali del gruppo scientifico-culturale dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo, nonche' il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le mansioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo;
h) richiede al Consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli assistenti;
i) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' dei corsi speciali di cui all'art. 22;
l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
m) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono domandate dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tra mesi e straordinariamente sempre che occorra.
L'ordine del giorno e' comunicato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 11
Art. 11.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 12
Art. 12.
Il Consiglio dei professori:
a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera c);
b) propone annualmente il numero degli incarichi di assistenti entro i limiti di spesa da stanziare annualmente in bilancio;
c) approva l'orario delle lezioni, formula le proposte per il piano di studi, per la propedeuticita' degli esami, per le affinita' delle materie in vista degli esami a gruppo, da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 13
Art. 13.
Il dirigente tecnico
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in localita' fuori della sede normale dell'istituto;
g) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e del servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 14
Art. 14.
L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 15
Art. 15.
Il bando di concorso da emanarsi annualmente entro il mese di maggio e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove d'esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.
Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 16
Art. 16.
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova-scritta.
La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
Le Sottocommissione, ove sia opportuno, potranno suddividersi in Collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.
La graduatoria del candidati che hanno raggiunto la idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla Commissione giuridicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi di dette Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 17
Art. 17.
L'ammissione dei candidati al primo anno potra' ritenersi definitiva trascorsi due mesi dalla data dell'inizio ufficiale dei corsi. Nel caso che il Consiglio direttivo ritenesse a suo insindacabile giudizio di non dare luogo alla conferma, e' tenuto a darne comunicazione entro il termine suddetto all'interessato restituendo le tasse eventualmente versate.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 18
Art. 18.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie ala pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 19
Art. 19.
Materie d'insegnamento:
A) Gruppo scientifico-culturale.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:
SEZIONE I
1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
2) antropologia e antropometria (2° e 3° anno);
3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica (1° anno);
4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);
5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
6) igiene generale (2° anno);
7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno);
8) psicologia (3° anno);
9) cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);
10) idroclimatologia (3° anno);
11) igiene della scuola e degli sports (3° anno).
Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attivita' ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.
L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sara' affidato per incarico ad un cultore di cinica ortopedica.
SEZIONE II
1) lingua e letteratura italiana (1° anno);
2) pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno);
3) storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno);
4) istituzioni di diritto pubblico (3° anno);
5) lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, con esercitazioni; una lingua a scelta dello studente (1° e 2° anno).
Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'Istituto.
B) Gruppo tecnico-addestrativo:
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) teoria e metodologia delle attivita' motorie (1°, 2° e 3° anno);
2) tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno);
3) tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (1° 2° e 3° anno);
ginnastica ritmico-moderna (femminile 1°, 2° e 3°, anno);
4) tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
attrezzistica (1° 2° e 3° anno);
nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
giuochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (1° e 2° anno);
scherma (maschile 1° e 2° anno);
5) esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno);
6) ginnastica correttiva (2° e 3° anno);
7) ginnastica e giuochi per l'infanzia (3° anno);
8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportivo-assistenziale, con esercitazioni (1° e 2° anno);
9) teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: (maschile 1° anno; femminile 1° e 2° anno);
10) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno);
11) cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).
Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports; scherma; sci; pattinaggio sul ghiaccio; schettinaggio; tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione; motorizzazione; giuochi sportivi palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche e sportive.
Il Consiglio direttivo determinera' le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticita' degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio sara' impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 20
Art. 20.
La frequenza al corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreche' le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.
Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che e' respinto per non avere superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 3) e 4) del "Gruppo B" (Art. 19) non e' ammesso all'iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato all'art. 19.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 21
Art. 21.
L'esame di diploma consiste in:
a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sara' scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
c) trattazione orale di 2 tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 22
Art. 22.
Oltre i corsi normali l'Istituto organizza: corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive; scuole e corsi di specializzazione tu una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 19; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
L'organizzazione e funzionamento dei corsi di cui al precedente comma, non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 23
Art. 23.
Il calendario dell'anno accademico e' fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo puo', per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 24
Art. 24.
Gli insegnamenti teorici possono essere impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportivi vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati, e da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e gli edifici ginnico-sportivi in disponibilita' dell'Istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in localita' dotate delle apposite attrezzature.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 25
Art. 25.
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 26
Art. 26.
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 27
Art. 27.
Per esigenze delle attivita' pratiche e tecnico-amministrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno, un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneita' degli allievi specie quando abbiano subito malattie ed infortuni, o che rientrino nell'Istituto dopo periodi di assenza. In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attivita' fisico-addestrativa degli allievi visitati.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 28
Art. 28.
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 29
Art. 29.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalita', o minorazioni dell'idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
La tubercolosi ed altre gravi malattie danno luogo all'immediato allontanamento dall'Istituto con analoga deliberazione.
Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano la responsabilita' dell'Istituto stesso.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 30
Art. 30.
Presso l'Istituto puo' essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per ti bilancio dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 31
Art. 31.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico ai sensi dell' art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' indicate ai precedenti articoli 8 e 10.
Ai professori cui e' conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sara' corrisposta dal Consiglio di amministrazione una retribuzione nella misura e con le limitazioni previste dall' art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 .
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 32
Art. 32.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti per incarico secondo le modalita' dei precedenti articoli 8 (lettera d) e 10 (lettera q) a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, necessaria per un insegnamento di grado superiore.
Al personale di cui al presente articolo si applicano per quanto non previsto dal presente statuto le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria.
La retribuzione sara' tuttavia ragguagliata al coefficiente 271.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo possono altresi' essere affidati a professori ordinari di educazione fisica del ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria con le modalita' ed alle condizioni previste dal successivo art. 33.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 33
Art. 33.
La funzione di dirigente tecnico di cui all'art. 13 sara' affidata per ogni anno accademico ad un professore ordinario di educazione fisica del ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria che a tal fine e' comandato presso l'Istituto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.
Alla spesa relativa provvede direttamente ed a proprio carico l'Istituto il quale e' tenuto altresi' a versare al Ministero della pubblica istruzione l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni contenute negli articoli 56 , 57 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 .
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 34
Art. 34.
Le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 19 sono affidate dal Consiglio di amministrazione mediante apposita convenzione ad istruttori specializzati.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 35
Art. 35.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni e le esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo inoltre hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni fondamentali ed integrative anche quando per le esigenze di addestramento o di preparazione professionale e tecnico-organizzativa si trasferiscono temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituali.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 36
Art. 36.
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 37
Art. 37.
Il personale assistente addetto all'Istituto superiore di educazione fisica, si distingue in:
a) assistenti straordinari;
b) assistenti volontari.
Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attivita' didattica ed a quella addestrativa.
Il Consiglio di amministrazione in rapporto alle disponibilita' di bilancio determina annualmente, sentito il Consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti straordinari che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento.
Detto contingente non potra' in ciascun anno superare le otto unita'.
Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione e' disposta dal Consiglio direttivo.
L'assistente straordinario e' nominato annualmente dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente e' stato assegnato, sentito il Consiglio di amministrazione.
Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il Consiglio direttivo.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 38
Art. 38.
L'iscrizione al 1° anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso per titoli ed esami secondo quanto disposto dai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 39
Art. 39.
La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta in carta legale indirizzata al direttore dell'Istituto deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome, nome;
b) residenza della famiglia ed indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) dal certificato di nascita in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorita' competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) dai documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorita' militare competente dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero del certificato provvisorio che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti, su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera universitaria e per il libretto di iscrizione;
g) da altra fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 40
Art. 40.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorita' competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'articolo 15 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarita' e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 41
Art. 41.
L'Istituto puo' consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorita' competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non puo' essere rilasciato alcun diploma ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 42
Art. 42.
L'esame di concorso di ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.
Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalita' previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Universita'.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 43
Art. 43.
Le punizioni che le autorita' accademiche possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni di esami. l'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa;
il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo avere sentito lo studente nella sua discolpa;
le punizioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), e), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 44
Art. 44.
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti, per quanto non previsto dal presente statuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.
La tassa di ammissione al concorso e' fissata nella misura di L.
3000.
Per quanto riguarda le modalita' di versamento e gli esoneri, totali e parziali, delle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551 .
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 45
Art. 45.
L'allievo che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 46
Art. 46.
Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 47
Art. 47.
Gli studenti di disagiate condizioni economiche sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni specie a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 48
Art. 48.
La dispensa di cui all'articolo precedente non e' concessa ne' allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 49
Art. 49.
Ai sensi dell' art. 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili gia' di pertinenza delle Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866 ed ha la proprieta' del materiale mobile delle Accademie stesse.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 50
Art. 50.
Tutti i beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici, delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi, della biblioteca, gia' acquistati dall'Istituto superiore di educazione fisica anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma che provvedera' alla loro manutenzione ordinaria.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 51
Art. 51.
L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con le rendite del suo patrimonio;
b) con il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
c) con contributi di enti e di privati;
d) con i proventi delle tasse e sopratasse scolastiche di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
e) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto puo' eseguire ed essere chiamato a compiere.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 52
Art. 52.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.
Il rendiconto consuntivo e' trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 53
Art. 53.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.
Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione con apposito allegato.
Al rendiconto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'Istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria;
b) un elenco analitico delle anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.
Al conto consuntivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 54
Art. 54.
Il servizio di cassa dell'Istituto sara' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 55
Art. 55.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella A annessa al presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 56
Art. 56.
Il segretario amministrativo sovraintende, in conformita' delle disposizioni dei direttore e delle autorita' accademiche a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici della segreteria.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 57
Art. 57.
Alle esigenze del personale salariale si provvede con operai assunti e disciplinati secondo le disposizioni in vigore per gli operai dello Stato.
La dotazione organica, le qualifiche del personale salariato sono stabiliti dalla tabella E annessa al presente statuto firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 58
Art. 58.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, delle carriere esecutive d'ordine e tecnica e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Al segretario amministrativo e' attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso a coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.
Al predetto segretario e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 - previo esame di idoneita' - al quale egli e' ammesso dopo almeno 12 anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.
Il posto di ragioniere della carriera di concetto di ragioneria e' conferito mediante esami di idoneita', a cui sono ammessi i dipendenti dell'Istituto appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore della medesima carriera con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 59
Art. 59.
I posti previsti dalla tabella B, annessa al presente statuto, sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso da espletare con l'osservanza delle norme e delle modalita' stabilite per i salariati dello Stato delle categorie similari.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 60
Art. 60.
Al personale di ruolo dell'Istituto verra' assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'Istituto concorrera' nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilita' corrisposti al personale il quale a sua volta, per il medesimo fine rilascera' sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.
Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennita' di anzianita'.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 61
Art. 61.
Nella prima applicazione del presente statuto il commissario governativo dell'Istituto superiore di educazione fisica convoca tutti i professori universitari di ruolo con incarico di insegnamento da almeno 5 anni presso l'Istituto stesso e il dirigente tecnico in carica per eleggere il direttore secondo il disposto dell'art. 10.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 62
Art. 62.
Nella prima attuazione del presente statuto i posti di organico previsti per la qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la tabella A annessa allo statuto medesimo sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esame da espletare tra il personale che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione di detto statuto trovasi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per accedere alla carriere stesse prescindendosi dal limite massimo di eta'.
Il personale di cui al precedente comma che non consegue comunque la sistemazione in organico puo' essere trattenuto in servizio presso l'Istituto quale avventizio con il trattamento economico non eccedente quello fissato per il corrispondente personale statale.
In dipendenza del trattenimento in servizio del predetto personale devono essere lasciati vacanti nelle carriere corrispondenti alla categoria di parificazione del personale stesso tanti posti di qualifica iniziale quante sono le unita' del personale trattenuto.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 63
Art. 63.
Fino a quando l'Istituto non potra' usufruire pienamente di tutti gli immobili ad esso destinati a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88, art. 26 , ed attualmente occupati da altri enti, le attivita' comprese nel gruppo tecnico addestrativo continueranno a svolgersi presso gli impianti ginnico-sportivi del Foro Italico e gli insegnamenti compresi nel gruppo scientifico culturale presso l'Istituto di anatomia umana normale della Universita' di Roma.
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 64
Art. 64.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative regolamentari concernenti le Universita' e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.
Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- Tabella A
TABELLA "A"
TABELLA "A"
---------------------------------------------------------------------
Coeffi- | QUALIFICHE | Numero
ciente |----------------------------------------------------| dei
| DELLO STATO | DELL' ISTITUTO | posti
---------------------------------------------------------------------
Carriera direttiva amministrativa
| | |
402 |Direttore di Sezione |Segretario amministrativo |
| | |
325 |Consigliere di 1ª classe | |
| | | 1
271 |Consigliere di 2ª classe | |
| | |
229 |Consigliere di 3ª classe | | 1
| | |
| | | --
| | |
| | | 1
Carriera di concetto di ragioneria
| | |
271 |Ragioniere |Ragioniere | 1
| | |
229 |Ragioniere aggiunto |Ragioniere aggiunto | |
| | > | 1
202 |Vice ragioniere |Vice ragioniere | |
| | | --
| | |
| | | 2
Carriera esecutiva d'ordine
| | |
229 |Primo archivista |Primo archivista | 1
| | |
202 |Archivista |Archivista | 2
| | |
180 |Applicato |Applicato | |
| | > | 6
157 |Applicato aggiunto |Applicato aggiunto | |
| | | --
| | |
| | | 9
Carriera esecutiva tecnica
| | |
229 |Tecnico |Tecnico | 2
| | |
202 | | |
| | |
180 | | |
| | |
157 | | |
| | | --
| | |
| | | 2
Carriera del personale ausiliario
| | |
151 |Uscieri |Uscieri | 3
| | |
151 |Bidelli |Bidelli | 7
| | |
| | | --
| | |
| | | 10
--
Totale ................... 24
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Visto, il Ministro per il tesoro
TAVIANI
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- Tabella B
TABELLA "B"
--------------------------------------------------------------------
Coeffi- | QUALIFICHE | Numero
ciente |----------------------------------------------------| dei
| DELLO STATO | DELL' ISTITUTO | posti
--------------------------------------------------------------------
Ruolo organico dei salariali
| | |
167 |Operai specializzati di |Operai specializzati di | 3
| 1ª categoria | 1ª categoria con qua- |
| | lifica: "Addetti alla |
| | manutenzione delle |
| | attrezzature ginniche |
| | sportive" |
| | |
151 |Operaio di 3ª categoria |Operaio comune di 3ª | 1
| | categoria |
| | | --
Totale.................... 4
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Visto, il Ministro per il tesoro
TAVIANI