057U0924
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Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957 n. 924)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 , che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496 , concernente dichiarazione di pubblica utilita' di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isole delle Femmine (provincia di Palermo); Su proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496 , citato nelle premesse, e' prorogato di mesi diciotto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 agosto 1957 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 85. - RELLEVA