060U1184
060U1184
Inclusione dell'abitato di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare e da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960 n. 1184)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1510, emesso nell'adunanza del 26 luglio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, escluso la zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, la quale, a norma dell' art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunta, a tutti gli effetti della precitata legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1960 GRONCHI ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 133. - VILLA