060U1060
060U1060
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1060)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 31 gennaio 1957, per gli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica; Visto l'accordo 9 marzo 1956, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1952 per la classificazione delle qualifiche di mestiere degli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica, e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1957, per gli impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica, ed Affini, con l'assistenza, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 ottobre 1957, per le categorie speciali (ex equiparati) dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1957; Visto l'accordo 29 luglio 1959, e relative tabelle, per la revisione dei minimi salariali e stipendiali degli addetti ai settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica, Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957, 30 ottobre 1957 e gli accordi 9 marzo 1956 e 29 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alle imprese dei settori della ceramica, ivi previsti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei suddetti settori della ceramica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 58. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO
DEL 31 GENNAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE
INDUSTRIE DEI SETTORI DELLA CERAMICA
Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e stealite.
Terraglia forte e terraglia dolce.
Piastrelle di gres ceramico.
Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo.
Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay.
Gres ceramico.
Ceramiche d'arte.
Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte.
Addi', 3 gennaio 1957 in Milano.
Presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. Angolo Lupi, assistita dal dott. Corrado Malavasi Segretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto da seguenti Settori dell'Associazione:
Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Settore Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore Piastrelle di gres ceramico;
Settore Piastrelle di maiolica di terraglia e di altro tipo;
Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Settore Gres ceramico;
Settore Ceramiche d'arte;
Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti signori: rag. Franco Bignamini, rag. Clemente Cadenazzi, dott. Giovanni Cassinelli, dott. Renato Ciampolini, dott. Piero Cocconi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giovanni Elli, dott. Filippo Forno, sig. Marco Gobbi, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Silvio Paoli, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Taccari; e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli industriali della provincia di Forli', del dott. Alberto Morgantini dell'unione industriale di Cuneo, del dott.
Sandro Viola dell'Associazione industriali della provincia di Varese, del rag. Roncalli dell'Associazione industriali della provincia di Cremona, del dott. Tarditi dell'Associazione degli industriali della provincia di Genova, del dott. Bava della Unione Industriale della Provincia di Torino; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei signori: avv. Renzo Boccardi, capo della delegazione Alta Italia, e dott. Maria Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria Nazionale signori: Silvano Libano, Primo Spangari, Libero Lemmi, Lelio Vaglini; con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai signori: Napoleone Azzolini, Giancarlo Antera, Giordano Albini, Franco Battistini Mario Besozzi, Virgilio Bendinelli, Pietro Biggi, Giovanni Bortoluzzi, Luigi Battaglia, Athos Ronaccorsi, Gianfranco Buti, Livio Catelli, Ardelio Cerettini, Alberto Corana, Giuseppe Comissoli, Paolo Colombo, Pietro Crezena, Aldo Dati, Renato Dini, Giovanni Faccini, Dino Filippi, Renato Franceschelli, Flavio Giovannini, Sergio Giudici, Sergio Imperadori, Costante Lecchi, Nicola Loffredo, Adolfo Lolsei, Dario Lusierdi, Aronte Lenzi, Adolfo Mammi, Renato Mazzani, Alessandro Malatesta, Aldo Malatesta, Otello Petroni, Francesco Ponta, Ferdinando Parrini, Giuseppe Ratto, Dante Rimazza, Alberto Scalabrini, Angelo Signorelli, Enrico Traiani, Giuliano Trallori, Pietro Verducci; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del segretario generale sen. Renato Bitossi e del sig. Eugenio Guidi;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI, rappresentata dal suo segretario generale signor Stelvio Ravizza;
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo segretario generale cav. Alberto Abbiati, assistito dai signori: Michele Calvi, Enzo Daniele, Renato Romoli, componenti il Consiglio Direttivo Nazionale del Sindacato, con la partecipazione dei rappresentanti del Sindacato provinciale di categoria di Milano, Bergamo, Genova, Reggio Emilia, Savona, Varese, Venezia e Vercelli;con l'intervento della Delegazione dei lavoratori nelle persone dei signori: Filippo Arancio, Enrico Beretta, Giuseppe Buelli, Augusto Bot, Bartolomeo Calcagno, Luciano Carco, Vasco Coccomi, Aldo De Ambroggi, Carlo De Ambroggi, Patrizio Domenghini, Jacobelli, Carlo Milani, Vincenzo Mandarino, Macazzani, Angelo Maestri, Scuri, Talo', ed altri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del segretario confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal cav.
Alberto Abbiati;
la UNIONE ITALIANA LAVORO - SINDACATO NAZIONALE VETRO CERAMICA ED ABRASIVI, rappresentato dal suo segretario generale sig. Cesare Sergio, assistito dai signori: Luigi Jesu, Adolfo Di Marino, Mauro Mazzilli, Piero Eusebio, Fernando Ferro e con l'assistenza del l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del suo segretario nazionale dott. Raffaele Vanni e del sig. Mario Zuppiroli;
Addi', 31 gennaio 1957 in Milano.
Presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Corrado Malavasi Segretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione:
Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Settore Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore Piastrelle di gres ceramico;
Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Settore Gres ceramico;
Settore Ceramiche d'arte;
Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti Signori: Rag. Franco Bignamini, rag. Clemente Cadenazzi, dott. Giovanni Cassinelli, dott. Renato Ciampolini, dott. Piero Cocconi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giovanni Elli, dott. Filippo Forno, sig. Mario Gobbi, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Silvio Paoli, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Taccari; e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Forli', del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriale di Cuneo, del dott.
Sandro Viola dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Varese, del rag. Roncalli dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona, del dott. Tarditi dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, del dottor Bava dell'Unione Industriali della Provincia di Torino; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nelle persone dei signori avvocato Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia, e dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata per delega del segretario nazionale sig. Giulio Giocondi, dal sig. Bruno Scheggi;
e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli operai addetti alle industrie dei Settori sopra elencati.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Per l'assunzione degli operai si osservano le norme legislative.
All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. Tale comunicazione opera ad ogni effetto solo dopo il risultato del periodo di prova e all'atto della conferma dell'operaio in servizio.
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Art. 2
Art. 2.
DOCUMENTI E VISITA MEDICA
Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti:
1) Carta d'identita' o documento equipollente;
2) Libretto di lavoro;
3) Tessera e libretti di assicurazioni sociali e di malattia;
4) Stato di famiglia per il capo famiglia;
5) Documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto).
Il datore di lavoro potra' anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreche' l'interessato ne sia in possesso.
L'operaio dovra' dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificarne i successivi mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per gli operai per i quali cio' e' prescritto, l'operaio, prima dell'assunzione, potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova di una settimana lavorativa prorogabile di comune accordo fino a due settimane Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascera' senz'altro lo stabilimento previa riscossione di quanto dovutogli per le ore di lavoro compiuto, in base alla paga minima fissata per la categoria nella quali ha prestato servizio.
Compiuto il periodo di prova, l'anzianita' dell'operaio decorrera' dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto. Saranno esenti da tale periodo di prova i lavoratori che l'abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Art. 4
Art. 4.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro e' quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 5
Art. 5.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 , non puo' superare le dieci ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Per le ore di lavoro normale eccedenti le 8 giornaliere si fara' riferimento agli accordi interconfederali vigenti e le stesse saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50%.
L'indennita' giornaliera di contingenza e' ragguagliata, per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ad un orario di 10 ore od a quel maggiore orario sopra previsto.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore a 8 ore, l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura, giornaliera.
Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato, deve essere adottata, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita'.
Art. 6
Art. 6.
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue:
a) il primo segnale sara' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sara' aperto il cancello;
b) il secondo segnale sara' dato 5 minuti, prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale sara' dato all'ora: fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sara' chiuso il cancello ed ogni operaio deve iniziare il lavoro.
Trascorsi 15 minuti dal terzo segnale resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari.
La fine dell'orario di lavoro sara' preannunciata da un apposito segnale con 5 minuti di anticipo, ma soltanto ad un secondo segnale il lavoratore sara' autorizzato a cessare l'effettivo lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
Art. 7
Art. 7.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia, e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale puo' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'azienda dovra' preavvisarne l'operaio possibilmente quarantotto ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno ventiquattro ore, l'operaio che prestera' la sua opera nella giornata di riposo compensativo avra' il diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Art. 8
Art. 8.
APPRENDISTATO
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato si fa
riferimento alle disposizioni di legge.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di 4 anni per il settore della ceramica d'arte ed in un massimo di 3 anni per gli altri settori.
Tale durata sara' ridotta di un anno per coloro che abbiano seguito con profitto ed esito favorevole scuole o corsi di formazione
professionale comunque riconosciuti da Ente pubblico.
L'apprendista che ha compiuto la meta' del periodo di apprendistato, anche in piu' aziende dello stesso ramo, puo' richiedere di essere sottoposto all'esame (capolavoro) per conseguire il passaggio ad operaio qualificato. Tale esame se negativo, potra' essere ripetuto ad intervalli di sei mesi.
L'apprendista superato il periodo massimo di apprendistato avra'
diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato.
La retribuzione degli apprendisti e' fissata come segue:
Per tutti i settori di produzione escluso quello della ceramica
d'arte:
1° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 2° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71% 3° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77% 4° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83% 5° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89% 6° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95%
della retribuzione oraria dell'operaio qualificato di corrispondente eta' e sesso.
Per il settore produttivo della ceramica d'arte:
1° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 2° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% 3° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85% 4° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95%
della retribuzione oraria dell'operaio qualificato di corrispondente eta' e sesso.
Art. 9
Art. 9.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Iniziative interaziendali atte ad istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.
Art. 10
Art. 10.
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
Art. 11
Art. 11.
PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA
E CUMULO DI MANSIONI
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria con le modalita' di cui appresso.
Quando e' destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza; all'operaio dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima contrattuale della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, aspettativa, chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a mesi sei, ecc., nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Il passaggio di categoria avverra' solo quando il lavoratore assente avra' cessato la sua attivita' presso l'azienda o comunque sara' stato adibito ad altre lavorazioni.
Quando e' destinato temporaneamente a mansioni che comportino diminuzione di retribuzione, all'operaio verra' corrisposta la normale retribuzione che percepiva nel reparto di provenienza.
In caso di passaggio definitivo a mansioni inferiori, sia per richiesta dell'operaio sia per cessazione di attivita' di un reparto che comporti eventualmente l'impiego degli operai addetti a tale reparto in mansioni di categoria inferiore, la retribuzione sara' ragguagliata a tale inferiore categoria.
Se accetta le nuove mansioni inferiori l'operaio conserva l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione per il periodo antecedente al passaggio di mansioni.
L'operaio che non accetti le nuove mansioni potra' chiedere di essere licenziato con le indennita' spettanti in caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari).
L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse, verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Il lavoro straordinario e' quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 4 (orario di lavoro) e all'articolo 5 (addetti ai lavori discontinui) del presente Contratto.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
E' lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festivita' nazionali e infrasettimanali.
L'operaio non potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti consentiti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione (da calcolarsi sulla paga oraria individuale piu' il minimo contrattuale di cottimo per i "cottimisti", sulla paga oraria di fatto per i lavoranti ad economia; piu' indennita' di contingenza):
1) lavoro straordinario diurno........... 25%
2) lavoro straordinario notturno......... 50%
3) lavoro straordinario festivo (oltre le
8 ore)................................ 50%
4) lavoro notturno non compreso in turni. 35%
5) lavoro notturno compreso in turni av-
vicendati............................. 15%
6) lavoro festivo........................ 42%
7) lavoro nei giorni domenicali per gli
operai lavoranti a turni avvicendati,
nei due turni domenicali.............. 10%
Le percentuali di maggioranze sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 13
Art. 13.
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
Art. 14
Art. 14.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui e' avvenuta l'interruzione.
Art. 15
Art. 15.
RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI
In caso di riduzione di lavoro, la ditta procedera', compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro e - possibilmente - alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.
Art. 16
Art. 16.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati d'impresa sono quelli previsti dai vigenti accordi interconfederali.
Art. 17
Art. 17.
REGOLAMENTO INTERNO
La' dove esista, o fosse in seguito redatto dall'azienda un regolamento interno, lo stesso non potra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
Art. 18
Art. 18.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata, potra' essere punita ai sensi dell'articolo riguardante i provvedimenti disciplinari.
Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Art. 19
Art. 19.
FERIE
L'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura:
con anzianita' da 1 a 8 anni compiuti, 12 giorni;
con anzianita' da oltre gli 8 e fino ai 15 anni compiuti, 14 giorni;
con anzianita', da oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti, 16 giorni;
con anzianita' oltre i 20 anni, 18 giorni.
All'inizio del godimento delle ferie dovra' essere effettuato, a chi ne fara' richiesta, il pagamento della relativa retribuzione.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel previsto dall'art. 20 del presente Contratto, in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse.
Nel caso in cui l'azienda ritenga per la sua necessita' di produzione di non avvalersi della facolta' di pagare le anzidette festivita' potra' sostituire al pagamento stesso il corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Il periodo delle ferie avra' normalmente carattere continuativo e sara' prescelto di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio, e non potra' avere inizio in giorno festivo.
Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto l'operaio e' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata.
Non e' consentita la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, l'operaio non possa godere dell'intero periodo di ferie, e' ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
Il periodo di preavviso cui puo' essere considerate come periodo di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, anche nel corso del primo anno di servizio, all'operaio spettera' il pagamento delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nei casi di ferie collettive all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Chiarimento a verbale.
Agli operai in servizio al 1 gennaio 1949 verra' conservata ad personam, ai soli effetti del godimento delle ferie, quella maggiore anzianita' convenzionale maturata presso altra azienda del ramo, che risulti comprovata ed abbia gia' dato luogo in passato al godimento di un maggior periodo feriale. Tale concessione non sara' invece operante per gli assunti successivamente alla predetta data.
Art. 20
Art. 20.
FESTIVITA'
Sono considerate festivita':
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile);
la Festa del Lavoro (1 maggio);
la Fondazione della Repubblica (2 giugno);
il giorno dell'Unita' Nazionale (4 novembre);
c) Capo d'Anno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio) S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedi di Pasqua (mobile);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
d) la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo
stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del Santo Patrono di cui al punto d).
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornata di festivita' nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sara' concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
Art. 21
Art. 21.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In caso di malattia l'operaio deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dell'assenza ed inviare all'azienda stessa, entro i tre giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza sara' considerata ingiustificata.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'operaio dal medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentate dal presente contratto (escluso le ceramiche d'arte e le terrecotte industriali:
1° - 7 mesi per anzianita' di servizio fino a 9 anni compiuti; 2° - 8 mesi per anzianita' di servizio oltre i 9 e fino ai 17 anni compiuti;
3° - 10 mesi per anzianita' di servizio oltre i 17 anni.
B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte e delle terrecotte industriali:
1° - 6 mesi per anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti;
2° - 8 mesi per anzianita' di servizio oltre i 10 anni e fino ai 19 anni compiuti;
3° - 9 mesi per anzianita' di servizio oltre i 19 anni.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al quarto comma, pari alla meta' dei periodi suddetti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non abbia ripreso il lavoro, il rapporto di lavoro potra' essere risolto da ciascuna delle due parti con liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'articolo riguardante il licenziamento per punizione.
Per il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto comma del presente articolo.
L'operaio infortunato che, entro due giorni dal rilascio del certificato di guarigione, non si presenti al lavoro, sara' passibile del licenziamento di cui all'art. 43 (licenziamento per mancanze).
Per il trattamento in caso di infortunio si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 22
Art. 22.
CONGEDO MATRIMONIALE
Nel caso di matrimonio compete all'operaio un periodo di congedo di dieci giorni consecutivi. In relazione a quanto sopra spetta agli operai di ambo i sessi un assegno di importo pari a 80 ore di retribuzione oraria di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'istituto di Previdenza Sociale a tale titolo, in base al vigente accordo interconfederale 31 maggio 1941 laddove viene regolato l'istituto del congedo matrimoniale.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro I trenta giorni successivi all'inizio' del periodi di congedo.
Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
Art. 23
Art. 23.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Art. 24
Art. 24.
TRASFERTE
All'operaio che viene inviato a prestare la sua opera fuori del Comune ove ha sede lo stabilimento, competera':
1) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i normali mezzi di trasporto e di quelle altre eventuali spese per l'espletamento della missione, sempre che siano autorizzate e comprovate;
2) la normale retribuzione oraria per le prime 8 ore di viaggio e un indennizzo pari al 95% della retribuzione stessa per le ore effettive di viaggio successive alle prime otto;
3) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalita' ed in base a nota documentata, quando la durata del servizio comporti per l'operaio tali spese;
4) una indennita' pari al 25% della normale retribuzione giornaliera. Tale indennita' non sara' dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 24 ore. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'indennita' sara' ridotta al 20%.
Agli autisti non compete il trattamento di cui al numero 2), ma il solo trattamento di trasferta per i viaggi che comportino l'assenza dalla sede per un periodo che superi le 24 ore e cio' sempre che non sia stato o venga preventivamente concordato un particolare trattamento.
Art. 25
Art. 25.
TRASFERIMENTI
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diversa localita', e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, sara' corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari viventi a carico che con lui effettivamente si trasferiscono, nonche' delle masserizie.
Limitatamente per l'operaio, l'azienda in piu' di tali spese riconoscera' una speciale indennita' di trasferimento che assorbe ogni e qualsiasi indennita' di trasferta, nella misura corrispondente alla paga normale (paga di fatto e contingenza) per 100 ore se celibe e 200 ore se con familiari viventi a carico.
Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento ed a causa di cio' sorga vertenza che determini la rottura del rapporto di lavoro, allo stesso competera' la normale indennita' di liquidazione prevista dal presente contratto.
In caso di cessazione di una lavorazione, in uno stabilimento di una azienda e di attivazione della lavorazione stessa in altro stabilimento della medesima azienda, sito in altra provincia, o di incremento di produzione in questo secondo stabilimento, gli eventuali trasferimenti di maestranze del primo al secondo stabilimento, sempre che gli stessi siano di apprezzabili dimensioni, andranno regolati con accordi particolari, a deroga di quanto fissato nel presente articolo.
Art. 26
Art. 26.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutta il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 45 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare. Salvo che trattasi di richiamo non superiore a 30 giorni nel qual caso si fara' riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
In caso diverso l'operaio sara' considerato dimissionario.
Art. 27
Art. 27.
DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi assunti dell'operaio verso lo stabilimento secondo il presente contratto collettivo di lavoro la ditta potra' costituire, per ogni operaio alle dipendenze dello stabilimento, un deposito cauzionale corrispondente all'importo di sei giornate di paga (48 ore).
Le trattenute per la formazione del deposito cauzionale saranno effettuate nella misura di una giornata di paga per ogni settimana di lavoro, sul deposito cosi' formato decorreranno gli interessi del 5% annuo da versarsi alla Cassa Mutua Malattia aziendale in favore degli operai interessati.
Quando il computo di tali interessi comporti difficolta' contabili per le ditte, potra' essere adottata una forma forfettario d'accordo con le Associazioni locali competenti.
Art. 28
Art. 28.
CONTEGGIO PAGA
La paga sara' effettuata mensilmente o per altro periodo, secondo consuetudine, mediante buste o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenze e ritenute che la compongono.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinche' l'ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente al regolamento delle differenze agli operai interessati.
Trascorso tale periodo di 5 giorni le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta paga del periodo successivo.
Sul totale delle competenze, se mensili, sara' corrisposto all'operaio, trascorsa una quindicina, un acconto fisso corrispondente a circa il 50% della retribuzione media globale netta mensile salvo diversa consuetudine.
Art. 29
Art. 29.
FORMA DI PRESTAZIONE DEL LAVORO E SUA RETRIBUZIONE
La prestazione del lavoro e' effettuata ad economia oppure a cottimo.
L'operaio e' retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo; determinate in relazione alle possibilita' tecniche ed all'incremento della produzione.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10% del minimo di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto, con la stessa tariffa nei periodi sopraindicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 10%.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell' articolo 2100 del Codice civile .
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed all'operaio saranno concessi acconti sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
Il precedente comma non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, oppure quando per necessita' produttiva l'operaio cottimista venga temporaneamente adibito a lavorazioni del medesimo genere che presentino particolari esigenze per cui l'azienda stessa consideri impossibile l'applicazione di tariffe di cottimo.
Quando siano state attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
Per il settore delle terraglie dolci (domestico), il minimo di cottimo e' fissato nell'8% del minimo di paga base.
Trattamento minori in addestramento il minore che entri nel ciclo della produzione quale aiutante dell'operaio cottimista percepira' oltre la sua retribuzione individuale:
per il primo anno il 35% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale e' affiancato;
per il secondo anno il 55% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale e' affiancato;
per il terzo anno il 70% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale e' affiancato.
Il minore in addestramento, superato il periodo massimo di tre anni, avra' diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato.
Il minore in addestramento che ha compiuto la meta' del periodo di addestramento medesimo, anche in piu' aziende del ramo stesso, puo' richiedere di essere sottoposto ad un esperimento per conseguire il passaggio ad operaio qualificato. Tale esperimento, se negativo, potra' essere ripetuto ad intervalli di sei mesi.
Art. 30
Art. 30.
UTENSILI E MATERIALI E LORO CONSERVAZIONE
L'operaio ricevera' dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed e' responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascera' ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
L'operaio e' tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto e' affidato alla sua custodia.
Esso rispondera', in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, sempreche' siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L'operaio non potra' portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dara' diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.
Art. 31
Art. 31.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI
Previa contestazione all'interessato, le trattenute per risarcimento dei danni saranno fissate dalla Direzione in relazione al danno arrecato e alle circostanze in cui il danno stesso si e' verificato. Dette trattenute, in ogni periodo di paga, non potranno essere superiori al 10% del salario netto, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi la trattenuta puo' essere operata fino a concorrenza della totalita' delle competenze dovute.
Art. 32
Art. 32.
IGIENE DEL LAVORO
Per quanto riguarda l'igiene del lavoro si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Art. 33
Art. 33.
PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Art. 34
Art. 34.
SOMMINISTRAZIONI SPECIALI
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.
Art. 35
Art. 35.
ABITI DA LAVORO
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'azienda fornira' agli operai interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 90%.
In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potra' avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato.
Qualora l'azienda intenda far adottare agli operai una speciale tenuta di lavoro o divisa, dovra' fornirla gratuitamente.
Nell'eventualita' che, fuori dei casi previsti dai precedenti comma, l'operaio faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l'azienda, in relazione alle mansioni svolte dall'operaio, ne favorira' l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
Art. 36
Art. 36.
MENSE AZIENDALI
Tenendo conto della grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennita' sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilita' di esame locale o aziendale della materia.
Art. 37
Art. 37.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai assunti per localita' non malarica che, per ragioni di lavoro, vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38
Art. 38.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che sono membri di Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga, espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
Art. 39
Art. 39.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretari o dirigenti nazionali, nonche' di segretari o vice segretari regionali e provinciali o di segretari comunali nelle Organizzazioni dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire la carica di Sindaco nelle amministrazioni comunali, che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto. Tale periodo di aspettativa sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento.
Art. 40
Art. 40.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto: per i cottimisti, si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.
Art. 41
Art. 41.
PREMIO DI ANZIANITA'
Agli operai, all'atto del compimento del 15° anno, del 23° anno e del 30° anno di anzianita' continuativa presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1949, verra' corrisposto una volta tanto un premio di anzianita' nelle seguenti rispettive misure:
al compimento del 15° anno: 125 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata);
al compimento del 23° anno: 195 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata);
al compimento del 30° anno: 230 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata).
L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione percepita dall'operaio al momento del godimento del premio.
Nell'ipotesi che un operaio abbia raggiunto nella azienda l'anno in cui matura il diritto al premio di anno si verifichi la risoluzione del rapporto di lavora per collocamento in pensione di invalidita' o di vecchiaia o per licenziamento a causa di malattia o di infortunio, sempreche' la risoluzione stessa avvenga dopo che il lavoratore abbia prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi dell'anno di cui sopra, egli percepira' ugualmente il premio previsto per lo scaglione di competenza.
Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto l'anzianita' dagli stessi ma turata al 31 dicembre 1948 sara' riconosciuta, ai fini del computo dell'anzianita' stessa per la liquidazione del premio, nella misura del 50%.
Nel caso che nel passato sia stato gia' corrisposto un premio o indennita' allo stesso fine, l'importo di tale eventuale premio o indennita' gia' corrisposto sara' ragguagliato ad ore in relazione alla retribuzione vigente al momento della concessione del premio o indennita' il numero delle ore cosi' ricavato sara' detratto dalle ore di retribuzione che in base al presente articolo dovranno essere corrisposte all'operaio.
Art. 42
Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - MULTE E SOSPENSIONI
Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravita' della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga piu' contingenza;
3) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell'art. 43.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Multe e sospensioni - Ricade sotto il provvedimento delle multe e sospensioni l'operaio che:
a) non si presenti al lavoro, come previsto dall'articolo 18 (Assenze dal lavoro) o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo, all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.
La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo della multa e' devoluto alle esistenti Casse mutue aziendali o mutue integrative interne o, in mancanza, alla Cassa Mutua provinciale.
Art. 43
Art. 43.
LICENZIAMENTI PER MANCANZE
A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni
alla disciplina od alla diligenza del lavoro che, pur essendo di
maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente i festivi o seguente le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidata mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto f) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azenda o di lavorazione;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nel periodo di un anno;
e) fumare dove cio' puo' provocare pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio, nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso;
g) introduzione di persone estranee nello stabilimento senza regolare permesso.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto nello stabilimento;
b) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
c) trafugamento di modelli, schizzi, disegni, o riproduzione degli stessi, documenti o altri oggetti dello stabilimento;
d) insubordinazione grave verso i superiori;
e) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio per conto di terzi fuori dello stabilimento di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta;
f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
Art. 44
Art. 44.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 43 (Licenziamento per mancanze), o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
sei giorni per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti;
otto giorni per anzianita' di servizio oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto;
dieci giorni per anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservazione dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo di ferie.
Art. 45
Art. 45.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda per il licenziamento non a sensi dell'art. 43 (Licenziamento per mancanze) sara' riconosciuta all'operaio, conformemente ai criteri di legge per quanto riguarda la proporzionalita' delle aliquote, per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio e per ciascuno degli anni compresi in ogni scaglione, una indennita' da computarsi nelle seguenti misure:
a) per l'anzianita' di servizio maturata anteriormente al 1 giugno 1946 il numero delle giornate spettanti all'operaio (Art. 33 del C.C.N. 24 febbraio 1940) e' di:
dal 1° al 4° anno due giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
dal 5° al 12° anno tre giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
per gli anni successivi quattro giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo;
b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 giugno 1946 fino alla data del 1 gennaio 1949, il numero delle giornate spettanti all'operaio (Art. 35 del C.C.N.27 maggio 1946) e' di:
per ciascun anno compreso in tale periodo quattro giornate di retribuzione globale per ciascun anno;
c) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1949 fino al 1 gennaio 1952 il numero delle giornate spettanti all'operaio (Art. 45 del C.C.N. 14 febbraio 1949) e' di:
dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 5° e fino al 12° anno sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 12° e fino al 20° anno otto giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 20° anno dieci giornate per ciascun anno residuo.
d) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1952 il numero delle giornate di indennita' spettanti all'operaio (Art. 45, del C.C.N. 31 gennaio 1952) e' di:
dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 5° e fino all'11° sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre all'11° e fino al 16° otto giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 16° e fino al 21° dieci giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 21° anno dodici giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo;
e) per l'anzianita' di servizio maturata successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto, il numero delle giornate delle indennita' spettanti all'operaio e' di:
1) per tutti i settori esclusa la ceramica d'arte e la terraglia dolce:
dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 5° e fino al 10° anno sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 10° e fino al 15° anno nove giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 15° e fino al 20° anno dodici giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 20° anno quattordici giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo;
2) per la ceramica d'arte e la terraglia dolce:
dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
da oltre il 5° anno e fino all'11° sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
da oltre l'11° anno e fino al 16° nove giornate di retribuzione, globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
da oltre il 16° anno e fino al 21° undici giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione;
oltre il 21° anno tredici giornate di retribuzione globale per ciascuno anno residuo.
Le maggiori indennita' previste ai punti a) c) d) e), non verranno corrisposte per l'anzianita' gia' maturata all'entrata in vigore dei contratti ai quali si riferiscono i vari gruppi di scaglioni; pero' tali anzianita' verranno computate, agli effetti del diritto alle maggiori indennita' stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore dei contratti citati.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, rese uguali a mese intero.
Agli effetti del presente articolo, si intende per retribuzione globale il complesso della retribuzione di fatto ai sensi dell'art. 50 piu' ratei della gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica dell'8%, nonche' la indennita' sostitutiva di mensa.
Art. 46
Art. 46.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere il seguente trattamento percentuale dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 45:
A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentante dal presente Contratto (escluse le ceramiche d'arte) che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda:
il 50% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda da 2 a 5 anni compiuti;
il 75% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda da oltre 5 fino a 9 anni compiuti;
il 100% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda oltre i 9 anni compiuti.
B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte, che abbiano compiuto 2 anni e mezzo di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda:
il 50% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda dai 2 anni e mezzo ai 6 anni compiuti;
il 75% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda da oltre 6 fino a 10 anni compiuti;
il 100% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti.
Per gli operai che hanno effettuato l'apprendistato nell'azienda il periodo di anzianita' non operante previsto alle lettere A) e B), decorrera' dal compilamento del periodo minimo di apprendistato fissato, per i diversi settori di produzione dall'art. 8 (Apprendistato).
Il 100% dell'indennita' di anzianita' e' dovuto inoltre all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero il 55° anno di eta', se donna, sempreche' abbia maturato presso l'azienda una anzianita' ininterrotta di almeno:
2 anni per quanto concerne la lettera A);
2 anni e mezzo per quanto concerne la lettera B);
nonche' alle operai dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza, puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 47
Art. 47.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Per l'indennita' in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto dall' art. 2122 del Codice civile .
Art. 48
Art. 48.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro la settimana successivo, alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati e di cui l'operaio rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che - serva da giustificazione allo stesso per chiedere i documenti necessari a contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro, dichiarazione che dovra' pero' essere restituita al momento della consegna dei documenti sopradetti.
Art. 49
Art. 49.
CERTIFICATO DI LAVORO
Per il certificato di lavoro si fai riferimento all' articolo 2121 del C.C. che cosi' si enuncia:
"Se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate".
Art. 50
Art. 50.
CALCOLO INDENNITA'
La liquidazione delle ferie, dell'indennita' sostitutiva, del preavviso e della indennita' di licenziamento, sara' calcolata come segue:
a) se l'operaio lavora ad economia, sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita;
b) se l'operaio lavora a cottimo o ad altre forme di incentivo, sulla media della retribuzione globale afferente alle ultime due quindicine o alle ultime quattro settimane di prestazione d'opera.
Art. 51
Art. 51.
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE - CESSAZIONE FALLIMENTO
DI AZIENDA
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro e l'operato ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda alla integrale liquidazione di quanto spettante all'operaio stesso.
In caso di fallimento seguito da licenziamento dell'operaio od in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltre che al normale preavviso, all'indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto o al suo contratto individuale.
Art. 52
Art. 52.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'operaio, che dovranno essere mantenute:
Art. 53
Art. 53.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami sull'applicazione del presente Contratto, le controversie individuali o plurime o collettive aziendali di applicazione contrattuale saranno risolte possibilmente in prima istanza fra le Direzioni e le Commissioni interne ai sensi del vigente accordo interconfederale sui compiti delle Commissioni interne.
In mancanza di accordo saranno esaminate dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali territoriali.
Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente Contratto sara' esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.
Art. 54
Art. 54.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per quanto riguarda le norme generali e regolamentari del presente contratto, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.
Art. 55
Art. 55.
DISPOSIZIONI FINALI
Qualora dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Art. 56
Art. 56.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Normativo di Lavoro avra' decorrenza dal 10 gennaio 1957 ed avra' la durata di due anni da tale data; esso si intendera' tacitamente prorogato di anno in anno se non verra' disdetto da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Accordo nazionale del 9 marzo 1956-Accordo
ACCORDO NAZIONALE DEL 9 MARZO 1956 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE
QUALIFICHE DI MESTIERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE
DEI SETTORI DELLA CERAMICA
Addi', 9 marzo 1956 in Milano.
Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione generale dell'Industria italiana.
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Corrado Malavasi e dal rag. Renzo Rossi rispettivamente segretario e vicesegretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti settori dell'Associazione:
Settore Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Settore Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore Piastrelle di gres ceramico;
Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Settore Gres ceramico;
Settore Ceramiche d'arte;
Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle Aziende Industriali, dei seguenti signori:
per il settore "Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite": ing. Emanuele Albertini, dottore Eros Biavati, rag.
Clemente Cadenazzi, ing. Lorenzo Calegari, dott. Gino Campana, dott.
Mario Cioni, geom. Giacomo Fiorio, ing. Renato Meregalli, dottore Leone Molone, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, ing. Gian Pietro Reggiori, ing. Carlo Vaccari, dottor Guido Zadra;
per il settore "Terraglia forte e terraglia dolce": dott. Mario Cioni, comm. Antonio De Ambroggi, geometra Augusto Madruzza, ing.
Renato Meregalli, dottore Carlo Morganti, dott. Luigi Musso, comm. ingegnere Francesco Re, sig. Primo Silvestrini, dott. Guido Zadra;
per il settore "Piastrelle di gres ceramico": Ingegnere Domenico Jachetti, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. Benito Vaccari, ing.
Giorgio Vaccari;
per il settore "Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo"; dott. Oscar Antico, dott. Carlo Castiglioni, dott. Mario Cioni, ing. Mario Cozonibo, cavaliere Mario Costi, dott. ing. Giulio Galeone, sig. Vincenzo Giberitini, geom. Augusto Madruzza, dott.
Confucio Matteuzzi, dott. Giacomo Montefiore, ing. Luigi Ongaro, dott. Mario Giacomo Tedeschi;
per il settore "Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay": comm. Antonio De Ambroggi, dott. Domenico Fortuna, dott. ing. Francesco Gavazzoni, sig. Marco Gobbi, dott. ing.
Gianni Margola, dott. ing. Manlio Minardi dott. Renzo Sbordoni, dott.
ing. Sergio Tomatis, geom. Giuseppe Trivulzio, comm. dott. ing. G. B.
Zanchi; - per il settore "Gres ceramico": dott. Domenico Fortuna, dott. ing. Franco Levi Broglio, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. ing. Armando Pantanelli, geom. Giuseppe Trivulzio;
per il settore "Ceramiche d'arte": sig. Angelo Bignami, dott.
Gualtiero Loria;
per il settore "Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte";
sig. Loris Boschi, sig. Giovanni Cassinelli, sig. Gianni Colombo, sig. Ivo Felici, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, rag.
Luigi Occhipinti, dott. Silesio Paoli, sig. Luigi Sarri, geom.
Giuseppe Trivulzio sig. Sergio Valpendi, comm. ing. Rodolfo Vecchini;
e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Nazionale Lombarda;
dott. Lino Quattrocchi, dott. Alberto Morgantini, sig. Giovanni Giacomino dell'Unione Industriale di Cuneo; dott. Gastone Carini dell'Associazione Industriale della Provincia di Forli'; avv. Einaudi dell'Unione Industriale Pratese;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALI DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei signori: avvocato Renzo Boccardi, Capo della Delegazione-Alta Italia e dott. Mario Binaghi della Delegazione stessa,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal sito segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria nazionale signori: Libano Silvano, Primo Spangaro, Libero Lemmi, Lelio Vaglini;
con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai signori:
per il settore "Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite": Mario Agazzi, Mario Besozzi, Mario Benassai, Orlando Bruni, Attilio Cadario, Carlo Capi, Giuseppe Ferrari, Gino Lena, Dario Lusiardi, Luigi Minora, Mario Mordini, Carlo Panchini, Eugenio Pedemonte, Carlo Pozzi, Vasco Puccini, Adelmo Ravagli, Luigi Tenconi, Enrico Traiani, Giuliano Trallori, Pietro Verducci, Roberto Vivaldi; per il settore "Terraglia forte e terraglia, dolce": Franco Angeloni, Paolo Arnaldi, Athos Bonaccorsi, Emilio Beccaria, Luigi Belvolto, Mario Besozzi, Romeo Castellani, Dino Filippi, Antonio Ferracini, Mario Garlaschelli, Antonio Giacchetti, Dario Lusiardi, Costante Lecchi, Wilma Maiocchi, Renzo Morandi, Oliviero Rizzi, Enrico Traiani;
per il settore "Piastrelle di gres ceramico": Franco Battistini, Pietro Biggi, Bruno Bichi, Remo Bassignani, Maria Colombo, Giordano Castagna, Giuseppe Cocretoli, Renzo Delle Piane, Enrico Galasio, Guido Lazzerini, Nicolo' Pavani, Franco Quarantani, Giovanni Ricci, Venceslao Ruggeri, Giulio Trentanove;
per il settore "Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo": Mario Benassai, Guerrino Ferrari, Flavio Giovannini, Dario Lusiardi, Giuseppina Mammi, Adolfo Mammi, Teresa Montagnani, Wilma Maiocchi, Bruno Magli, Egidia Salvatori, Enrico Traiani;
per il settore "Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay": Erminio Bianchini, Emilio Bordoni, Danilo Bovolenta, Giuseppe Chinelli, Renato Del Signore, Giovanni Faccini, Gilberto Gibellino, Dario Lusiardi, Giovanni Maestrelli, Lamberto Pagani, Otello Patrizi, Arnaldo Picchetto, Enrico Traiani, Angelo Ongarini;
per il settore "Gres ceramico": Giovanni Bonaita, Pietro Crevena, Francesco d'Adda, Pietro Rota, Giovanni Santini, Agostino Speranza; per il settore "Ceramiche d'arte": Renato Dini Elva Gasprini, Loris Cioni, Alessandro Ceccherini, renato Giaggi, Dario, Luciardi, Federico Silva, Enrico Traiani, Giuliano Trallori, Nara Venni;
per il settore "Refrattari di qualsiasi operaio e ferrecotte":
Giovanni Bortoluzzi, Paolo Colombo, Giulio Consorti, Guido Francioli, Pietro Gazzolo, Enzo Gistri, Fosco Lotti, Tolmino Malucelli, Carlo Murialdo, Maresco Pollastri, Luigi Rossi, Cesare Tronconi, Gino Valentini, Giuseppe Vizzani;
per la classificazione delle qualifiche di mestiere degli operai ausiliari e di quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia comuni a tutti i settori: Aldo Baccilieri, Pietro Biggi, Dario Lusiardi, Giuseppe Passerini, Ettore Patrioli, Francesco Ponta, Enrico Traiani;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del segretario generale senatore Renato Bitossi e sig. Eugenio Guidi;
la FEDERAZIONE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI rappresentata dal sig. Alberto Abbiati segretario nazionale, assistito dai signori: Enzo Daniele, Angelo Maestri, Giuseppe Motta membri dell'Esecutivo Provinciale di Milano e con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai signori:
per il settore e Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite": Gennaro Arioli, Alfio Arcangeli, Carlo Milani, Giuseppe Pieraldi;
per il settore "Terraglia forte e terraglia dolce": Giuseppe Airoldi, Aldo Do Ambroggi, Carlo Gervasini;
per il settore "Piastrelle di gres ceramico": Angelo Agnitelli, Lino Mariano;
per il settore "Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo": Riccardo Jacobelli, Giuseppe Ninzoli, Renato Romoli;
per il settore "Gres ceramico": Patrizio Domenghini, Riccardo Jacobelli, Maggiani;
per il settore "Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte":
Michele Calvi, Lino Mariani;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
e
la UNIONE ITALIANA LAVORO - SINDACATO VETRO CERAMICA, rappresentato dal sig. Scalvini segretario del Sindacati Provinciale Vetro e Ceramica.
Addi', 9 marzo 1956 in Milano
Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione generale dell'Industria italiana.
Tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA e DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Corrado Malavasi e dal rag. Renzo Rossi rispettivamente segretario e vicecesegretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti dell'Associazione:
Settore Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Settore Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore Piastrelle di gres ceramico;
Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Settore Gres ceramico;
Settore Ceramiche d'arte;
Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle Aziende Industriali, dei seguenti signori: per il settore "Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite": ing. Emanuele Albertini, dottore Eros Biavati, rag. Clemente Cadenazzi, ing. Lorenzo Calegari, dott. Gino Canapa, dott. Mario Cioni, geom. Giacomo Fiorio, ing. Renato Meregalli', dottore Leone Molone, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina.ing. Gian Piero Reggiori, ing. Carlo Vaccari, dottor Guido Zadra;
per il settore "Terraglia forte e terraglia dolce": dott. Mario Cioni, comm Antonio De Ambroggi, geometra Augusto Madruzza, ing.
Renato Meregalli, dottore Carlo Morgonti, dott. Luigi Musso, comm. ingegnere Francesco Re, sig. Primo Silvestrini, dott. Guido Zadra:
per il settore "Piastrelle di gres ceramico": dottore Domenico Jacchetti, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. Benito Vaccari, ing.
Giorgio Vaccari;
per il settore "Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo";, dott. Oscar Antico, dott. Carlo Castiglioni, dott. Mario Cioni, ing. Mario Colombo, cavaliere Mario Costi, dott. ing. Giulio Galeone, sig. Vincenzo Gibertini, geom. Augusto Madruzza, dott.
Confucio Matteuzzi, dott. Giacomo Montefiore, ing. Luigi Ongaro, dott. Mario Giacomo Tedeschi;
per il settore "Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay": comm. Antonio De Ambroggi, dott. Domenico Fortuna, dott. ing. Francesco Gavazzoni, sig. Marco Gobbi, dott. ing.
Gianni Margona, dott. ing. Manlio Minardi, dott. Enzo Sbordoni, dott.
ing. Sergio Tomatis, geom. Giuseppe Trivulzio, comm. dott. ing. G. B.
Zanchi;
per il settore "Ceramiche d'arte": sig. Angelo Bignami, dott.
Gualtiero Loria;
per il settore "Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte":
sig. Loris Boschi, sig. Giovanni Cassinelli sig. Gianni Colombo, sig.
Ivo Felici, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, rag. Luigi Occhipinti, dott. Silvio Paoli, sig. Luigi Sarri, geom. Giuseppe Trivulzio, sig. Sergio Valpendi, comm. ing. Rodolfo Vecchini;
per il settore "Gres ceramico": dott. Domenico Fortuna, dott.
ing. Franco Levi Broglio, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. ing. Armando Pantanelli, geom. Giuseppe Trivulzio;
e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; dott. Lino Quattrocchi, dott. Alberto Morgantini, sig.
Giovanni Giacomino dell'Unione Industriale di Cuneo; dott. Gastone Carini, dell'Associazione Industriale della, Provincia di Forli; avv.
Einaudi dell'Unione Industriale Pratese;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei signori: avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia e dottore Alario Binaghi della Delegazione stessa,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA rappresentata per delega del segretario nazionale sig. Giulio Giocondi dal sig. Brano Scheggi,
e' stato stipulato il presente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale Normativo di Lavoro del 31 gennaio 1952 per la classificazione delle qualifiche di mestiere degli operai riguardanti i settori sopra elencati.
MANSIONI NON CONTEMPLATE NELL'ACCORDO
Le classificazioni di cui sopra valgono per le qualifiche di mestiere cui si riferiscono. Per le eventuali mansioni non citate dovra' farsi riferimento alle declaratorie.
TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni di cui all'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale Normativo di lavoro del 31 gennaio valgono anche per la classificazione delle qualifiche di mestiere di cui al presente accordo. Resta pertanto stabilito che le parti non hanno inteso sostituire con esso le condizioni piu' favorevoli all'operaio, che dovranno essere e mantenute.
I - PARTE COMUNE A TUTTI I SETTORI
DECLARATORIE
Le presenti declaratorie riguardano tutti i settori di categoria.
La loro validita' per ogni settore decorre dalle date stabilite per l'entrata in vigore dello rispettive qualifiche di mestiere.
OPERAI SPECIALIZZATI.
Sono coloro che compiono a regola d'arte quei lavori o quelle operazioni che per la loro difficolta' o complessita' richiedono una non comune e specifica capacita' tecnico-pratica conseguita attraverso il necessario tirocinio o mediante adeguata preparazione.
OPERAI QUALIFICATI.
Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che per la loro esecuzione richiedono capacita' di mestiere conseguibile con normale preparazione tecnico-pratica.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Sono coloro che compiono lavori od operazioni richiedenti comuni capacita' e che sono adibiti a lavorazioni di reparto od in aiuto ad operai di categorie superiori.
MANOVALI.
Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti e simili, anche se nei reparti, ma che comunque non facciano parte dei reparti di produzione.
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Sono Coloro che compiono lavori od operazioni che per per la, loro esecuzione richiedono capacita' di mestiere conseguibile con normale preparazione tecnico-pratica.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Sono coloro che compiono lavori od operazioni richiedenti comuni capacita' e che sono adibite a lavorazioni di reparto o in aiuto ad operai di categorie superiori.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti e simili, anche se nei reparti, ma che comunque non facciano parte dei reparti di produzione.
CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE DI MESTIERE
DEGLI OPERAI AUSILIARI
La presente classificazione riguarda tutti i settori di categoria.
La sua validita' per ogni settore decorre dalle date stabilite per l'entrata in vigore delle rispettive qualifiche di mestiere.
OPERAI SPECIALIZZATI.
Meccanici finiti.
Fabbro forgiatore finito.
Brasatore o saldatore autogeno od elettrico finito.
Elettricista finito.
Addetti agli impianti Idraulici e lavori simili di prima.
Carpentiere in ferro o in legno finito.
Falegname finito.
Muratore-fornellista.
Grusta.
Conduttore patentato di mezzi a trazione elettrica od a scoppio (tipo Pyloader - Stigler - Highster) per servizi interni od esterni.
OPERAI QUALIFICATI.
Meccanici non finiti.
Fabbro-forgiatore non finito.
Brasatore o saldatore autogeno od elettrico non finito.
Elettricista non finito.
Addetti agli impianti idraulici e lavori simili di seconda.
Carpentiere in ferro o in legno non finito.
Falegname non finito.
Muratore non finito.
Conduttore non patentato di mezzi a trazione elettrica od a scoppio (tipo Pyloader - Stigler - Highster) per servizi interni.
Verniciatore.
Cinghiaio.
OPERAIO COMUNI (Manovali specializzati).
Aiutanti degli operai ausiliari.
CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE DI MESTIERE DEGLI DEGLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA.
La presente classificazione riguarda tutti i settori di categoria.
La sua validita' per ogni settore decorre dalle date stabilite per
l'entrata in vigore delle rispettive qualifiche di mestiere
UOMINI
RAGGRUPPAMENTO A) (Operai specializzati).
Autisti meccanici,
Autisti di autotreni,
Infermieri diplomati.
RAGGRUPPAMENTO B) (Operai qualificati).
Autisti non meccanici.
Motocarristi di furgoni.
Portieri titolari.
Guardie per servizio notturno.
Guardie con incarichi di particolare fiducia.
Fattorini con incarichi di fiducia.
Infermieri non diplomati.
RAGGRUPPAMENTO C) (Operai comuni).
Portieri.
Guardie.
Fattorini e uscieri.
RAGGRUPPAMENTO D) (Manovali comuni).
Inservienti addetti alla pulizia.
DONNE
RAGGRUPPAMENTO A) (1ª categoria).
Infermiere diplomate.
RAGGRUPPAMENTO B) (2ª categoria).
Infermiere non diplomate.
RAGGRUPPAMENTO C) (3ª categoria).
Inservienti addette alla pulizia.
II - CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE DI MESTIERE PER SETTORE
PORCELLANE PER USO DOMESTICO
(in vigore dal 1 febbraio 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Modellatori madristi.
Addetti agli scioglitoi e ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Foggiatori, colatori e rifinitori di oggetti artistici.
Foggiatori a mano o a macchina semiautomatica sempre che la foggiatura meccanica sia perfezionata dall'operaio (formatura piedino ecc.) di fonderia o pezzeria in genere, esclusi i piattini per servizi da the', caffe', Rifinitori e guarnitori di fonderia o pezzeria in genere.
Colatoi, rifinitori e guarnitori di pezzeria in genere.
Colatori di forme in gezzo di prima (sono coloro che colano e riuniscono con una comune e specifica capacita).
Verniciatori o invetratori ad immersione degli articoli di grossa mole.
Decoratori a mano.
Torcolieri.
Incisori.
Litografi ed operatori cromo-litografia.
Filettatori a mano alilo capello.
Fascettatori a mano con oro fino.
Aerografisti sopra e sotto smalto.
Toglitori di grane.
Sagomisti.
Impilatori di prima.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti patentati.
Magazzinieri addetti all'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Addetti agli scioglitoi e ai molini senza responsabilita delle composizioni, ma con responsabilita' delle misurazioni.
Addetti alla preparazione degli smalti, vernici e colori.
Addetti al filtri-pressa.
Colatori di forme di gesso.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della, regolarita' degli Impasti.
Foggiatori, formatori e colatori di caselle e di pezzi speciali in refrattario.
Foggiatori di stoviglie in geniere con macchine automatiche.
Foggiatori a macchina semi-automatica (operazioni di foggiatura consistenti nella manovra delle forme o dei modelli).
Foggiatori di piattini per servizi da the', caffe', caffelatte.
Rifinitori di piattini per servizi da the', caffe', caffelatte.
Fabbricatori di tazze a macchina automatica.
Verniciatori o invetratori ad immersione.
Fornaciottai.
Filettatori o fascettatori a mano.
Brunitori.
Impilatori di seconda.
Incasellatori.
Caricatori di carrelli per forni continui.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Spianatori di caselle.
Arrotatori.
Sceglitori.
Imballatori.
Magazzinieri.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Aiutanti a filtri-pressa.
Formatori di lastre o placche.
Addetti ai forni per quarzo.
Operatori alle macchine e alle presse per lavorazioni Addetti alle impastatrici di refrattario.
Spolveratori.
Filettatori a macchina.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Porgitori di caselle e vuotatori di forni intermittenti vernice e biscotto.
Scasellatori.
Scalpellatori di forni.
Scaricatori di carrelli.
Aiuto imballatori.
MANOVALI.
Addetti allo scarico materie prime e combustibili
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA
Foggiatrici - colatrici e rifinitrici di oggetti artistici.
Foggiatrici a mano.
Colatrici in genere.
Rifinitrici in genere.
Aerografiste in genere.
Guarnitrici in genere.
Litografiste ed operatrici cromo-litografia Esecutrici di incisioni.
Toglitrici di grane Decoratrici a mano Brunitrici.
Filettatrici di prima.
Invetratrici, verniciatrici o smaltatrici ad immersione, a spruzzo o a pennello di pezzi artistici e di grossa mole.
Applicatrici di bordure a cromo e a stampa.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Foggiatrici a macchina automatica.
Aiuto litografiste e operatrici cromo-litografia.
Filettatrici di seconda.
Invetratrici, verniciatrici e smaltatrici ad immersione, a spruzzo o a pennello in genere.
Applicatrici di fiori sparsi.
Porgitrici di caselle.
Scasellatrici.
Arrotatrici.
Spolveratrici.
Sceglitrici.
Incartatrici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Lavatrici di teli.
Aiuto-incartatrici.
Addette al trasporto materiali.
Addette alla pulizia.
PORCELLANE PER USO TECNICO E STEATITE
(in vigore dal 1 dicembre 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Modellatori e madristi.
Addetti agli scioglitori e ai mulini con responsabilita' delle composizioni.
Addetti al laboratorio chimico con mansioni specializzate.
Colatori di forme di gesso di prima (sono coloro che colano e rifiniscono con una non comune e specifica capacita).
Sbozzatori a mano di grossi passanti.
Sbozzatori di isolatori sospesi.
Guarnitori (attaccatori di isolatori in crudo).
Colatori di prima (sono coloro che colano con una non comune e specifica capacita).
Tornitori a secco e a umido, a mano libera, di piccoli, medi e grossi isolatori.
Foratori di prima (sono coloro che forano con una non comune e specifica capacita' e che hanno il compito di preparare l'attrezzatura e di allestire e affilare gli utensili).
Controllori-ripassatori.
Sagomisti.
Invetratori, smaltatori o verniciatori di prima a spruzzo, a pennello o ad immersione di isolatori in genere (sono coloro che invetrano, smaltano i verniciano con una non comune e specifica capacita).
Impilatori di prima.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore
Gasogenisti patentati.
Addetti alla rettifica di isolatori cotti.
Montatori a lega e cementatori di sospesi e grossi isolatori.
Operatori agli apparecchi di sala prova e collaudo (degli isolatori).
Magazzinieri addetti all'allestimento ordini e commissioni'.
OPERAI QUALIFICATI.
Addetti agli scioglitoi e ai mulini senza responsabilita' delle composizioni, ma con responsabilita' delle misurazioni.
Addetti alla preparazione degli smalti e vernici.
Addetti ai filtri-presa.
Colatori di forme di gesso.
Pressatori e rifinitori di isolatori e minuterie a stampo.
Colatori di seconda (sono coloro che colano con ordinaria capacita).
Foratori.
Ripassatori.
Tornitori a macchina con sagoma, a secco e a umido, di piccoli e medi isolatori.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Foggiatori formatori e colatoi di caselle e di pezzi speciali di refrattario.
Invetratori, smaltatori o verniciatori di seconda a spruzzo, a pennello od a immersione di isolatori in gelire (sono coloro che invetrano, smaltano o verniciano con ordinaria capacita).
Incasellatori.
Impilatori di seconda.
Caricatori di carrelli per forni continui.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Spianatori e molatori.
Montatori a lega o cementatori di isolatori.
Tagliatori a mola di isolatori cotti.
Addetti alla scelta e collaudo degli isolatori.
Imballatori.
Magazzinieri.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Aiutanti ai filtri-pressa.
Addetti alle impastatrici di refrattari.
Operatori alle macchine e alle presse per lavorazioni di refrattario.
Tornitori a macchina automatica di isolatori.
Invetratori, smaltatori o verniciatori a macchina.
Porgitori di caselle e vuotatori forni intermittenti vernice e biscotto.
Scalpellatori di forni.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Scaricatori di carrelli.
Incapsulatori di piccoli pezzi o montatori con macchine automatiche.
Aiuto imballatore.
MANOVALI.
Addetti allo scarico materie prime e combustibili.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Pressatrici e rifinitrici di isolatori e minuterie a stampo.
Guarnitrici in genere di isolatori.
Tornitrici a secco o ad umido a mano o a macchina con sagoma di isolatori in genere.
Colatrici-sformatrici di isolatori in genere.
Rifinitrici di isolatori di isolatori o di minuterie.
Aerografiste in genere di isolatori e minuterie.
Invetratrici, verniciatrici o smaltatrici a spruzzo, a pennello o ad immersione di isolatori in genere.
Montatrici di isolatori in genere.
Addette alla scelta e collaudo degli isolatori.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Tornitrici a macchina automatica di isolatori.
Sbavatrici di minuterie.
Invetratrici, verniciatrici o smaltatrici a macchina.
Spolveratrici.
Porgitrici di caselle.
Aiuto montatrici di isolatori.
Incapsulatrici di piccoli pezzi o montatrici con macchine automatiche.
DONNE Dl 3ª CATEGORIA.
Lavatrici di teli.
Addette al trasporto materiali.
Addette alla pulizia.
TERRAGLIA FORTE E SEMI-FORTE
(in vigore dal 1 febbraio 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Modellatori di forme e madristi.
Colatori di forme di gesso in piu' di due pezzi.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori composti per "fritte" e vernici con responsabilita' delle miscele.
Foggiatori, colatori, rifinitori di oggetti artistici.
Foggiatori a mano e a macchina semiautomatica di piatteria, fonderia, fruttiere, zuppiere, catini, brocche, orinali, nonche' insalatiere sopra i 25 cm.
Rifinitori e guarnitori in genere esclusi tazze con manico, vasetti, tazze con piede semplice e similari.
Colatori, rifinitori e guarnitori di articoli di grossa mole, come ad esempio zuppiere, vasi, brocche, padelle.ecc., o di riconosciuta difficolta', come ad esempio pezzi di servizio, portasale, lattiere e articoli con sottoquadri.
Verniciatori e invetratori ad immersione di articoli di grossa mole.
Decoratori a mano.
Ritoccatori di oggetti artistici.
Filettatori a mano a filo capello, Stampatori di decorazioni a mano.
Litografi.
Incisori.
Impilatori e colmatori di forni intermittenti.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti patentati.
Magazzinieri incaricati dell'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Colatori di forme di gesso.
Addetti agli scioglitoi ed ai mulini senza responsabilita' delle composizioni, ma con responsabilita' delle misurazioni.
Addetti alla preparazione degli smalti "fritte", vernici e colori.
Addetti ai filtri-pressa.
Impastatore o battitore con compito di controllo alla regolarita' degli impasti.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Foggiatori di tazze in genere, di insalatiere al di sotto dei 25 cm., boli e foggiatori alle macchine automatiche.
Rifinitori e guarnitori di tazze con manico, di tazze con piede semplice, di vasetti e similari.
Foggiatori di caselle a mano o di pezzi speciali in rifrattario.
Colatori, rifinitori e guarnitori di oggetti di facile esecuzione, quali ad esempio posacenere e bomboniere semplici, articoli non di servizio e similari.
Sorveglianza stacci.
Carico molini Cottura vernici.
Verniciatori e invetratori ad immersione.
Filettatori e fascettatori a mano.
Aerografisti in genere.
Applicatori con timbri sopra e sotto smalto.
Stampatori di decorazioni a macchina.
Decoratori a trasporto su seta (trama) a mano o a macchina semiautomatica.
Spolveratori di pezzi speciali o di grossa mole.
Incasellatori.
Caricatori di vagonetti.
Fuochisti di forni intermittenti senza, compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Scasellatori sceglitori.
Sceglitori.
Imballatori.
Magazzinieri e stivatori di merce finita.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Addetti alle operazioni di alimentazione dei frantoi, molazze e simili.
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Scarico molini.
Cottura quarzo.
Addetti alle impastatrici.
Preposti alle impastatrici per il reparto refrattari.
Operatori alle macchine o alle presse per lavorazioni in refrattario.
Filettatori a macchina.
Spolveratori in genere.
Decoratori a trasporto su seta (trama) a macchina automatica.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti ai trasporto carbone).
Porgitori di caselle.
Porgitori ai forni intermittenti.
Scasellatori o scaricatori di forni e vagonetti.
Scalpellatori di forni.
Aiuto imballatori.
Addetti al movimento merce finita.
MANOVALI.
Secondo la declaratoria concordata.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Foggiatrici, colatrici rifinitrici di oggetti d'arte.
Foggiatrici in genere a mano o a macchina semiautomatica di tondiname e boli.
Colatrici rifinitrici in genere.
Guarnitrici in genere.
Rifinitrici in genere.
Ritoccatrici.
Decoratori a nano in genere.
Addette all'incisione.
Filettatrici o fascettatrici a mano in genere.
Spolveratrici di pezzi artistici.
Invetratrici ad immersione di prima.
Applicatrici di smalti.
Applicatrici di prima di decori a stampa, cromo e timbri.
Sceglitrici.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Foggiatrici in genere a macchina, automatica e di tazzeria.
Operatrici alle presse e alle macchine per lavorazioni in refrattario.
Spolveratrici in genere.
Filettatrici a macchina.
Decoratrici a trasporto di seta (trama) a mano, a macchina semiautomatica o automatica.
Invetratrici ad immersione di seconda.
Addette alle macchine invetratrici.
Applicatrici di seconda di decori a stampa, cromo e timbri.
Scasellatrici.
Incartatrici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Aiuto incartatrici.
Addette al trasporto materiali.
Addette alla pulizia.
TERRAGLIA DOLCE
(in vigore dal 1 luglio 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Modellatori di forme e madristi.
Colatori di forme di gesso in piu' di due pezzi.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori composti per "fritte" e vernici con responsabilita' delle miscele.
Foggiatori, colatoi, rifinitori di oggetti artistici.
Foggiatori-rifornitori.
Colatori, rifinitori, guarnitori di pezzi di grossa mole, di pezzi artistici o di riconosciuta (difficolta'.
Decoratori a mano provetti.
Stampatori di decorazioni a mano.
Ritoccatori di oggetti artistici.
Incisori.
Impilatori e colmatori di forni intermittenti.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Magazzinieri incaricati dell'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Colatori di forme di gesso.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini senza responsabilita' delle composizioni ma con responsabilita' delle misurazioni.
Adetti alla preparazione degli smalti, fritte, vernici e colori.
Impastatore o battitore con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Cottura vernici.
Addetti ai filtri-pressa.
Carico molini.
Sorveglianza stacci.
Foggiatori di fonderia, calotte, di tazze in genere, di insalatiere e di boli.
Colatori, rifinitori, guarnitori di oggetti di facile esecuzione.
Foggiatori, formatori e colatori di caselle e di pezzi speciali in refrattario.
Spolveratori di pezzi speciali o di grossa mole.
Decoratori a mano.
Decoratori a trasporto su seta (trama) a mano o a macchina semiautomatica.
Stampatori di decorazioni a macchina.
Filettatori e fascettatori a mano.
Aerografisti in genere.
Incasellatori.
Caricatori di vagonetti.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Addetti al funzionamento forni a passaggio senza compiti di regolazione.
Sceglitori.
Magazzinieri e stivatori di merce finita.
Imballatori.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Macinatori al frantoi, molazze e simili.
Scarico molini.
Aiutanti ai filtri-presa.
Addetti alle impastatrici.
Addetti alla preparazione colombini.
Addetti al carico e scarico pasta dai montacarichi e alle taglierine, e lavori diversi del reparto foggiatura colaggio.
Preposti alle impastatrici per reparto refrattari.
Operatori alle macchine o alle presse per lavorazioni in refrattario.
Spolveratori in genere.
Filettatori a macchina.
Decoratori a trasporto su seta (trama) a macchina automatica.
Porgitori di caselle.
Porgitori ai forni intermittenti.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Scasellatori o scaricatori di forni e vagonetti.
Scalpellatori di forni.
Addetti al movimento merce finita.
Aiuto imballatori.
MANOVALI.
Secondo la declaratoria, concordata.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Colatrici rifinitrici di oggetti artistici.
Colatrici e rifinitrici di zuppiere, brocche, orinali, piatteria e tazziname.
Spolveratrici di oggetti artistici.
Decoratrici a mano a pennello.
Filettatrici a mano.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Operatrici alle presse calle macchine per lavorazioni in refrattario.
Colatrici e rifinitrici di oggetti minuti.
Filettatrici a macchina.
Addette alle macchine automatiche e semiautomatiche per la verniciatura.
Addette alla scelta, smistamento e spolveratura del biscotto.
Fascettatrici a mano.
Timbratrici con miniatura.
Invetratrici.
Aerografiste.
Scasellatrici.
Spolveratrici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Addette alla pulizia.
Addette ai trasporto materiali.
PIASTRELLE DI GRES CERAMICO
(in vigore dal 1 novembre 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Addetti agli scioglitoi ed al molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori smalti e vernici con responsabilita' delle miscele.
Carichini.
Responsabili alla manutenzione ed al funzionamento delle presse.
Spingitori provetti ai forni tubolari.
Impilatori o loghisti responsabili di forni.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti patentati.
Mosaicisti compositori.
Magazzinieri addetti all'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Operai addetti alle teleferiche.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini, senza responsabilita' delle composizioni ma con responsabilita' delle misurazioni.
Preparatori smalti e vernici.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Foggiatori o formatori di caselle e pezzi speciali in refrattario.
Addetti alla manutenzione e al funzionamento delle presse.
Alimentatori alle presse con mezzi meccanici.
Pressatori alle macchine semi-automatiche e automatiche.
Incasellatori di piastrelle.
Sbavatori di piastrelle o mosaici di prima.
Sorveglianza separatori.
Caricatori di carrelli per forni continui.
Spingitori non provetti ai forni tubolari.
Operai addetti alla macinazione del carbone.
Fuochisti di forni intermittenti, senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui, senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogeni non patentati.
Posatori su pannelli di mosaici su disegno.
Sceglitori o specchiatori.
Calibristi di piastrelle.
Invetratori e smaltatori a pistola di piastrelle e mosaici.
Magazziniere addetto al magazzino scorte.
Imballatori responsabili di piastrelle e mosaici.
Legatori di pacchi o gabbie.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Cavatori.
Addetti alla operazione di alimentazione ai frantoi, molazze e simili.
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Addetti alle impastatrici di refrattario.
Operatori alle macchine o alle presse per lavorazioni in refrattario.
Addetti ai filtri-pressa.
Sorveglianza stacci.
Addetti all'alimentazione delle presse.
Aiutanti alla manutenzione e al funzionamento delle presse.
Pressatori a mano.
Prenditori alle presse.
Addetti ai movimento del materiale pressato (mattonelle e mosaici).
Sbavatori di piastrelle o mosaici di seconda.
Infornatori e sfornatori.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Operai addetti all'annerimento delle piastrelle.
Preparatori di colla.
Scasellatori.
Scaricatori di carrelli di forni.
Prenditori ai forni tubolari.
Calibratori a macchina.
Posatori su pannelli di mosaici unicolore.
Addetti al mantenimento scorta mosaici.
Addetti allo smistamento e allo stivaggio del materiale finito.
Aiuto imballatore.
Addetti al carico di materiale da spedire.
MANOVALI.
Manovali alle cave.
Addetti allo scarico materie prime e combustibili.
Addetti alla pulizia e al trasporto rottami del reparto.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Pressatrici di piastrelle o mosaici a macchina automatica o semiautomatica.
Sbavatrici di piastrelle o mosaici di prima.
Incasellatrici di piastrelle e mosaici.
Invetratrici e smaltatrici a spruzzo di piastrelle e mosaici.
Sceglitrici o specchiatrici di piastrelle e mosaici.
Calibratrici di piastrelle.
Calibratrici a macchina.
Posatrici su disegno di mosaici sui pannelli.
Imballatrici responsabili di piastrelle e mosaici.
Legatrici di pacchi o gabbie.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Pressatrici a mano di piastrelle o di mosaici.
Sbavatrici di piastrelle o di mosaici di seconda.
Alimentatrici alle presse.
Operatrici alle macchine ed alle presse per lavorazioni in refrattario.
Prenditrici alle presse.
Prenditrici ai forni tubolari.
Scaricatrici di carrelli.
Posatrici di mosaici unicolore su pannelli.
Addette alla confezione di pannelli (preparazione carta, spalmatrici di colla, Incollatrici).
Addette allo smistamento e stivaggio del pannelli.
Incartatrici.
Aiuto imballatrici di piastrelle e mosaici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Aiuto incartatrici
Addette al trasporto materiali.
Addette alla pulizia.
PIASTRELLE DI MAIOLICA, DI TERRAGLIA E DI ALTRO TIPO
(in vigore dal 1 febbraio 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori degli smalti, vernici e colori con responsabilita' delle miscele.
Preposti alla manutenzione e ai funzionamento delle presse.
Preposto al funzionamento e alla manutenzione delle macchine sceglitrici.
Preposto al funzionamento e alla manutenzione delle macchine smaltatrici.
Preposto alle macchine smaltatrici con responsabilita' della smaltatura.
Decoratori a mano.
Stampatori di decorazioni a mano.
Ritoccatori di piastrelle artistiche.
Incisori.
Impilatori e colimatori di forni intermittenti.
Spingitori provetti ai forni tubolari.
Ingrissatori provetti di carrelli per tunnel.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Casogenisti patentati.
Magazzinieri responsabili ai magazzini scorta.
Magazzinieri incaricati dell'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini senza responsabilita' delle composizioni, ma con responsabilita' delle misurazioni.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Addetti ai filtri-pressa.
Carico molini.
Sorveglianza stacci.
Alimentatore alle prese.
Pressatori.
Foggiatori e formatori di caselle e pezzi speciali in refrattario.
Applicatori con timbri.
Stampatori di decorazioni.
Filettatori e fascettatori a mano.
Sbavatori e ritoccatori del materiale smaltato.
Incasellatori.
Ingrissatori non provetti di carrelli per tunnel.
Spingitori non provetti ai forni tubolari.
Caricatori di vagonetti per tunnel.
Responsabile della manovra carrelli negli essiccatoi.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Aerografisti in genere.
Imballatori.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Addetti alle operazioni di alimentazione, ai frantoi, molazze e simili.
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Aiutanti ai filtri-pressa.
Scarico molini.
Cottura, quarzo.
Addetti alle impastatrici di refrattario.
Operatori alle macchine o alle presse per lavorazioni in refrattario.
Addetti alla alimentazione delle presse.
Addetti al movimento del materiale pressato.
Filettatori e fascettatori a macchina.
Addetti al movimento dei biscotto.
Posatori alle macchine smaltatrici.
Addetti al movimento del materiale smaltato.
Addetti ai rifornimento telai.
Addetti al magazzino scorte.
Addetti alla introduzione, sistemazione, estrazione delle piastrelle nei o dai luoghi di essiccazione.
Porgitori di caselle.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Prenditori ai forni tubolari.
Scasellatori e scaricatori di forni e vagonetti.
Incartatori.
Aiuto imballatori.
Addetti al movimento del materiale scelto e imballato.
Ingabbiatori e inchiodatori di gabbie.
MANOVALI.
Addetti allo scarico di materie prime e combustibili.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Pressatrici.
Scavatrici o rifinitrici di materiale pressante.
Addette alle macchine smaltatrici con responsabilita' della smaltatura.
Ritoccatrici (sbavatrici e raschiatrici) di materiale smaltato.
Ingrassatrici di carrelli per tunnel biscotto.
Sceglitrici a mano di pezzi speciali in biscotto.
Specchiatrici.
Ritoccatrici di piastrelle artistiche.
Decoratrici a mano.
Aerografiste in genere.
Applicatrici di decori a stampa, cromo e timbri.
Sceglitrici a mano di piastrelle finite.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Operatrici alle macchine o alle presse per lavorazioni in refrattario.
Addette all'alimentazione delle presse.
Prenditrici alle presse.
Prenditrici ai forni tubolari.
Prenditrici alle macchine smaltatrici.
Aiutanti all'ingrossamento di carrelli per tunnel biscotto.
Sceglitrici di biscotto.
Decoratrici a trasporto su seta (trama) a mano od a macchina semi-automatica o automatica.
Incasellatrici.
Incartatrici.
Ingabbiatrici ed inchiodatrici di gabbie.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Aiuto incartatrici.
Aiuto ingabbiatrici.
Addette al trasporto materiali.
Addette alla pulizia.
ARTICOLI SANITARI DI TERRAGLIA FORTE E DOLCE,
DI PORCELLANA E DI FIRE-CLAY
(in vigore dal 1 febbraio 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Modellatori.
Madristi.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori vernici, smalti e ingobbi con responsabilita' delle miscele.
Foggiatori.
Foggiatori-guarnitori.
Colatori di prima (sono coloro che colano, guarniscono e rifiniscono con una non comune e specifica capacita).
Preposti al controllo di pezzi in crudo.
Preposti al controllo del biscotto.
Verniciatori, invetratori o smaltatori ad immersione.
Ritoccatori di smalti o vernici.
Responsabile della condotta degli essiccatoi.
Controllore ritoccatore del carico dei carrelli di forni continui.
Impilatori e colmatori di forni intermittenti.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti patentati.
Magazzinieri incaricati dell'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Colatori di forme di gesso.
Addetti agli scioglitori ed ai molini senza responsabilita' delle composizioni, ma con responsabilita' delle misurazioni.
Preparatori vernici, smalti e ingobbi.
Impastatori o battitori con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Addetti ai filtri pressa.
Sorveglianza stacci.
Impastatori al reparto refrattari con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Foggiatori, formatori e colatori di caselle e di pezzi speciali in refrattario.
Colatori di seconda (sono coloro che colano, guarniscono e rifiniscono con ordinaria capacita).
Verniciatori, invetratori o smaltatori a pennello o a spruzzo.
Rettificatori.
Incasellatori.
Caricatori di carrelli per forni continui.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Addetti alla molatura e ritocco del biscotto e dei pezzi da ricuocere.
Sceglitori.
Collaudatori di pezzi finiti.
Imballatori.
Magazzinieri.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Addetti alle operazioni di alimentazione, ai frantoi, molazze e simili.
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Preposti alle impastatrici per il reparto refrattari.
Operatori alle macchine o alle presse per lavorazioni in refrattario.
Aiutanti ai filtri-pressa.
Cottura quarzo.
Addetti alle impastatrici.
Addetti al cambio forme.
Addetti al movimento e alla stivatura dei pezzi in crudo.
Addetti alla pulitura del biscotto.
Addetti alla preparazione della legna, (spaccatura) per forni intermittenti.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto del carbone).
Porgitori di pezzi ai forni ed ai carrelli.
Addetti alla introduzione, alla sistemazione dei pezzi negli essiccatori ed alla relativa estrazione.
Scasellatori e scaricatori di vagonetti.
Addetti al movimento di merce finita.
Incartatori.
Aiuto imballatori.
MANOVALI.
Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti e simili, anche se nei reparti, ma che comunque non facciano parte dei reparti di produzione.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Foggiatrici di apparecchi sanitari.
Colatrici di apparecchi sanitari.
Guarnitrici di apparecchi sanitari.
Rifinitrici di apparecchi sanitari.
Ritoccatrici.
Verniciatrici, smaltatrici e invetratrici ad immersione, a pennello o a spruzzo.
Addette al controllo del biscotto.
Sceglitrici.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Colatrici di accessori per il carico.
Incasellatrici.
Scasellatrici.
Incartatrici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Lavatrici di teli.
Aiuto incartatrici.
Addette al trasporto di materiali.
Addette alla pulizia.
GRES CERAMICO
(in vigore dal 1 febbraio 1956)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Modellatori di forme e madristi.
Colatori di forme di gesso in piu' di due pezzi.
Macchinisti alle escavatrici.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori smalti e vernici con responsabilita' delle miscele.
Preparatori di miscele al reparto resine sintetiche.
Responsabili alle trafile del reparto resine sintetiche.
Giuntisti di prima al reparto resine sintetiche.
Foggiatori e/o formatori di prima.
Stampatori di prima.
Tornianti di prima.
Impilatori o loghisti.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Smerigliatori provetti.
Collaudatori.
Montatori di gres provetti.
Magazzinieri addetti all'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Colatore di forme di gesso.
Addetti agli scioglitoi ed alle impastatrici con responsabilita' delle misurazioni.
Preparatori smalti e vernici.
Addetti filtri-pressa.
Trafilatori di pezzi speciali e tubi.
Giuntisti di seconda al reparto resine sintetiche.
Giuntisti di trafilati di seconda.
Foggiatori e/o formatori di seconda.
Stampatori di seconda.
Tornianti di seconda.
Capo pressatore.
Fuochisti di forni intermittenti senza, compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Verniciatori e invetratori di seconda.
Smerigliatori comuni.
Sceglitori di materiale sfornato.
Montatori di gres non provetti (dopo la permanenza di 24 mesi nella presente categoria avranno diritto al passaggio alla categoria superiore).
Imballatori in gabbie o casse.
Magazzinieri.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Cavatori di argille.
Addetti alle operazioni di alimentazione ai frantoi, molazze e simili.
Addetti ai granulatori al reparto resine sintetiche.
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Aiutanti ai filtri-pressa.
Operatori alle presse.
Porgitori alle presse e caricatori di trafile.
Prenditori alle presse e trafile.
Rigatori.
Voltatori di tubi.
Addetti agli essiccatoi.
Porgitori ai forni.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Sceglitori o verificatori.
Addetti al movimento del materiale crudo, semilavorato e scaricatori di forni.
Stivatori.
Aiuto imballatori.
MANOVALI.
Aiuto cavatori.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Foggiatrici, formatrici, stampatrici, giuntiste di articoli di media e piccola mole: rubinetteria, sifoni, sfere, ecc. Trafilatrici di pezzi speciali e tubi.
Pressatrici di piastrelle antiacido.
Rifinitrici.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Addette alle macchine impastatrici.
Addette alla alimentazione delle presse.
Prenditrici alle presse.
Trafilatrici di anelli.
Porgitrici ai forni ed ai carrelli.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Addette al trasporto materiali.
Addette alla pulizia.
CERAMICHE D'ARTE
(in vigore dal 1 febbraio 1956)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Madristi in genere.
Formatori che facciano forme a tassello in gesso.
Colatori di forme in gesso di prima (sono coloro che colano e rifiniscono con una non comune e specifica capacita).
Addetti agli scioglitoi ed ai molini con responsabilita' delle composizioni.
Preparatori composti e vernici con responsabilita' delle miscele.
Tornianti in genere al tornio a mano, a pedale od elettrico.
Calcatori o stampatori provetti.
Colatori.
Modinatori in genere.
Rifinitori o ritoccatori in genere.
Grafitori.
Scalfitori.
Pittori in genere.
Decoratori provetti.
Patinatori-laccatori.
Aerografisti sotto e sopra smalto.
Smaltatori od invetratori finiti.
Incasellatori di "pezzi unici" o di oggetti particolarmente delicati.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Fornaciai muffolisti con responsabilita' dell'infornamento.
Conduttori patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti patentati.
Restauratori.
Magazzinieri addetti all'allestimento ordini e commissioni.
OPERAI QUALIFICATI.
Colatori di forme di gesso.
Addetti agli scioglitoi ed ai molini senza responsabilita' delle composizioni, ma con responsabilita' delle misurazioni.
Preparatori vernici e smalti.
Tornianti di oggetti semplici (vasetti, posacenere, boccali, coppine, portavasi, ecc.). Calcatori o stampatori di oggetti di facile esecuzione.
Colatori di oggetti di facile esecuzione.
Pressatori di piastrelle.
Sbavatori e rifinitori semplici (vasetti, posacenere, coppine, boccali, portavasi, ecc.). Rifinitori o ritoccatori di oggetti semplici.
Portatori del manufatto crudo.
Decoratori di oggetti di facile esecuzione.
Patinatori comuni.
Aerografisti sotto smalto.
Smaltatori od invetratori a spruzzo o ad immersione.
Incasellatori.
Caricatori di carrelli per forni continui.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Conduttori non patentati di caldaie a vapore.
Gasogenisti non patentati.
Imballatori.
Magazzinieri.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Addetti alle operazioni di alimentazione ai frantoi, molazze e simili.
Trafilatori accessori per forni.
Prenditori alle pressa.
Porgitori ai forni ed alle muffole.
Vuotatori di forni e muffole.
Scaricatori di carrelli.
Scasellatori.
Addetti al trasporto di oggetti in biscotto o finiti.
Aiuto-imballatori.
Addetti al carico del prodotto finito da spedire.
MANOVALI.
Addetti al trasporto rottami nei reparti.
Addetti alla pulizia.
Aiutanti al carico del prodotto finito da spedire.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Foggiatrici, colatrici e rifinitrici di oggetti artistici in genere.
Calcatrici o stampatrici.
Modinatrici in genere.
Ritoccatrici o rifinitrici.
Guarnitrici.
Pittrici in genere.
Patinatrici.
Aerografiste.
Smaltatrici, verniciatrici o invetratrici a spruzzo, ad immersione o a pennello.
Applicatrici di decalcomanie di prima.
Preposte alla scelta merce finita.
Imballatrici.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Trafilatrici accessori per forni.
Porgitrici, ai forni ed alle muffole.
Applicatrici di decalcomanie di seconda.
Decoratrici di fiori, pizzi e merletti a stampo.
Scasellatrici.
Incartatrici.
Aiuto imballatrici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Addette al trasporto rottami nei reparti.
Addette alla pulizia.
Aiuto incartatrici.
REFRATTARI DI QUALSIASI SPECIE
(in vigore dal 1 gennaio 1955)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Preparatori impasti con responsabilita' delle composizioni.
Fabbricanti di storte.
Fabbricanti di crogiuoli.
Verniciatori e collaudatori di stampi.
Formatori e rifinitori a mano di pezzi complessi.
Fabbricanti finiti di blocchi da bacino o pezzi sagomati con martello pneumatico.
Colatori e rifinitori di pezzi complessi.
Regolatori dei vibratori.
Primi impilatori.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui o a tunnel.
Gasogenisti patentati.
OPERAI QUALIFICATI.
Impastatore con compito di controllo della regolarita' degli impasti.
Formatori e rifinitori a mano di pezzi semplici.
Colatori e rifinitori di pezzi semplici.
Capo pressatore.
Fabbricanti non finiti di blocchi da bacino o pezzi sagomati con martello pneumatico.
Preposti ai vibratori.
Secondi impilatori.
Fuochisti di forni intermittenti senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui o a tunnel senza compiti di regolazione del forno.
Gasogenisti non patentati.
Rettificatori.
Operai di magazzino addetti alla preparazione ordini e commissioni.
Primo imballatore.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Preposti alle impastatrici.
Trafilatori.
Operatori alle presse.
Addetti allo stivaggio del materiale negli essiccatoi ed al movimento dei materiali foggiati e pressati.
Stivatori al carico di prodotti finiti.
MANOVALI.
Addetti allo scarico materie prime.
Manovali addetti ai frantoi, molazze e simili.
DONNE
DONNE DI 1ª CATEGORIA.
Formatrici e rifinitrici.
Colatrici e rifinitrici.
Capo pressa.
Operaie di magazzino incaricate della scelta.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Operatrici alle presse.
Trafilatrici.
Addette all'infornamento e sfornamento.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Secondo la declaratoria concordata.
TERRECOTTE - STUFE IN TERRACOTTA -
TERRACOTTA DOMESTICA
(in vigore dal 1 marzo 1956)
UOMINI
OPERAI SPECIALIZZATI.
Voci comuni:
Foggiatori, formatori o stampatori di vasi o comignoli di prima.
Primo impilatore di forni intermittenti.
Fuochisti responsabili di forni intermittenti.
Conduttori responsabili di forni continui.
Magazzinieri responsabili dell'allestimento ordini e commissioni.
Stufe in terracotta:
Operai responsabili alle macchine per la produzione di lastre.
Stampatori di stufe monolitiche o di focolari di stufe a ripiani.
Verniciatori-smaltatori.
Terracotta domestica:
Modellatori di forme e madristi.
Colatori di forme in gesso in piu' di due pezzi.
Preparatori smalti e vernici con responsabilita', delle miscele.
Foggiatori o abbozzatori provetti.
Primi fornaciai.
OPERAI QUALIFICATI.
Voci comuni:
Impastatrici con compiti di controllo della regolarita' degli impasti.
Foggiatori, formatori o stampatori di vasi o comignoli di seconda.
Secondo impilatore di forni intermittenti.
Fuochisti di forni intermittenti, senza compiti di regolazione del fuoco.
Conduttori di forni continui senza compiti di regolazione del forno.
Caricatori di carrelli.
Magazzinieri di carrelli.
Primo imballatore.
Stufe in terracotta:
Stampatori di muffole, basi o accessori per stufe in cotto.
Battitori o stampatori di lastre di prima.
Montatori di stufe (applicazione cerchi, sportelli, ecc.).
Verniciatori e stuccatori.
Terracotta domestica:
Colatori di forme di gesso.
Preparatori smalti e vernici.
Foggiatori o abbozzatori comuni.
Fornaciai.
Staccatori.
OPERAI COMUNI (Manovali specializzati).
Voci comuni:
Addetti alle impastatrici.
Macinatori ai frantoi, molazze e simili.
Infornatori e sfornatori.
Aiuto generico ai forni intermittenti senza compiti inerenti alla condotta del fuoco (esclusi gli addetti al trasporto carbone).
Porgitori di pezzi ai carrelli.
Imballatori.
Stufe in terracotta:
Battitori o stampatori di lastre di seconda.
Terracotta domestica:
Aiutanti foggiatori o abbozzatori.
Aiutanti fornaciai.
Addetti al trasporto di pezzi in crudo o di materiale finito (ritiratori).
Aiutanti staccatori.
MANOVALI.
Voci comuni:
Addetti allo scarico di materie prime e combustibili.
Addetti al trasporto rottami.
Addetti alla pulizia.
DONNE
DONNE Dl 1ª CATEGORIA.
Stufe in terracotta:
Stampatrici di stufe.
Verniciatrici-smaltatrici.
Verniciatrici e stuccatrici di prima.
Terracotta domestica:
Rifinitrici provette.
Guarnitrici.
Sceglitrici.
DONNE DI 2ª CATEGORIA.
Stufe in terracotta.
Stampatrici di accessori di stufe e cucine.
Aiutanti al montaggio delle stufe.
Verniciatrici o stuccatrici di seconda.
Terracotta domestica:
Rifinitrici comuni.
Spolveratrici o spazzettatrici.
DONNE DI 3ª CATEGORIA.
Voci comuni:
Addette alla pulizia.
Terracotta domestica:
Aiuto spolveratrici o spazzettatrici.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 31 LUGLIO 1957 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI
DALLE INDUSTRIE DEI SETTORI DELLA CERAMICA
Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Terraglia forte e terraglia dolce;
Piastrelle di gres ceramico;
Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Gres ceramico;
Ceramiche d'arte;
Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
Addi', 31 luglio 1957, in Milano.
Presso la sede della delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Tra
l'Associazione NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente, dott. Angelo Lupi, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione:
Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Settore Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore Piastrelle di gres ceramico;
Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Settore Gres ceramico;
Settore Ceramiche d'arte;
Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte:
con l'intervento in rappresentanza delle aziende industriali dei sigg: rag. Clemente Cadenazzi, sig. Marco Gobbi, dott. Giorgio Martini, geom. Giuseppe Trivulzio e dei dottori Luigi Scagnolari e dott. Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dell'avv. Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia e del dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI E AFFINI (C.G.I.L.) rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria Nazionale sigg. Libano Silvano, Libero Lemmi, Primo Spangaro, Lelio Vaglini; con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai sigg. Mario Besorzi, Renato Franceschelli, Renato Marroni, Enrico Traiani, Gino Fontanelli, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del Segretario Generale dott. Luciano Lama e del signor Eugenio Guidi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI ED AFFINI - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini - rappresentata dal Segretario Generale cav. Alberto Abbiati assistito dai signori: Augusto Bot, Enzo Danieli, Enrico Beretta, Maestri Angelo; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal dottor Dionigi Coppo assistito dal cav.
Alberto Abbiati;
la UNIONE ITALIANA LAVORO - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi - rappresentata per delega dei sigg. Sergio Cesare e De Jesa Gaetano, dal sig. Reggiroli, dei sigg. Mauro Mazzilli e Mario Zuppiroli, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoro nella persona del sig. Vanni dott. Raffaele.
Addi', 31 luglio 1957, in Milano.
Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'industria italiana.
Tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata, dai proprio presidente dott. Angelo Lupi, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione:
Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Settore Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore Piastrelle di gres ceramico;
Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
Settore Gres ceramico;
Settore Ceramiche d'arte;
Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei sigg. rag. Clemente Cadenazzi, sig. Marco Gobbi, dott. Giorgio Martini, geom. Giuseppe Trivulzio, e dott. Luigi Scagnolari e dott.
Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia, e del dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA rappresentata, per delega dal Segr. Naz. sig. Giulio Giocondi, dal sig. Bruno Scheggi;
e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli impiegati dipendenti dalle industrie dei settori sopra elencati.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' effettuata secondo la disciplina legislativa in materia di collocamento.
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) il luogo di lavoro;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Nella lettera inoltre verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carita d'identita' o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari;
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge;
5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
L'azienda inoltre potra', prima dell'assunzione, fare sottoporre l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
Art. 2
Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia, saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui agli articoli 38-39 (indennita' di anzianita' in caso di licenziamento, indennita' di anzianita' in caso di dimissioni), si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga da un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le nome previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezioni fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di anzianita'.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitata niente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione.
Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti casi:
a) impiegati amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) impiegati tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, l'impiegato sara' ammesso a proseguire il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' di indennita'.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno della assunzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di la categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo del servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione lino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 4
Art. 4.
CATEGORIE
Gli impiegati si suddividono nelle categorie seguenti:
1ª Categoria.
Appartengono alla prima categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi una specifica preparazione e capacita' professionale e che svolgono funzioni direttive nei limiti delle istruzioni impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda, o che comunque esplichino equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e responsabilita'.
2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati d'ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni di concetto in genere.
3ª Categoria - Gruppo "A".
Appartengono alla 3ª categoria - gruppo "A", gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, svolgenti mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
3ª Categoria - Gruppo "B".
Appartengono alla 3ª categoria - gruppo "B", gli impiegati amministrativi d'ordine d'ambo i sessi, che svolgono mansioni non richiedenti particolare preparazione e pratica d'ufficio.
Art. 5
Art. 5.
TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati e diplomati di scuole medie superiori che verranno assunti quali impiegati, non potranno essere assegnati a categorie inferiori, rispettivamente alla 2ª ed alla 3ª - A, anche se al loro primo impiego.
Gli stessi, previa presentazione dei documenti comprovanti il titolo di studio, possono, se gia' in servizio come impiegati, chiedere l'assegnazione alle categorie di cui sopra.
Art. 6
Art. 6.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
L'operaio che passi alla qualifica di impiegato nella stessa azienda nella quale presta la propria opera, verra' liquidata di tutto quanto gli spetta fino al giorno del passaggio di qualifica, come in caso di licenziamento, e dal giorno della sua assunzione ex-novo ad impiegato gli verra' riconosciuta - per tenere conto del servizio precedentemente prestato - agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita', delle ferie e del trattamento di malattia, una anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 6 mesi per ogni anno e mezzo di anzianita' maturata con la qualifica di operaio.
Il riconoscimento della suddetta anzianita' convenzionale, non avra' luogo a favore del lavoratore, che, all'atto del passaggio di qualifica, non abbia maturato un'anzianita' di almeno 4 anni come operaio.
All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del presente contratto, consegna il passaggio alla categoria impiegatizia e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso di qualche scaglione di anzianita' utile al conseguimento del premio di anzianita' di cui all'art. 41 del C.C.N. di lavoro 31 gennaio 1957 per gli operai della ceramica, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria, da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a:
tanti quindicesimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel primo scaglione; oppure, tanti ottavi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta, nel corso del secondo scaglione; infine,
tanti settimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel corso del terzo scaglione.
Restando esclusi bene inteso i periodi per i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianita' di cui all'art. 16.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DI QUALIFICA SPECIALE (EX EQUIPARATO)
A QUELLA DI IMPIEGATO
L'intermedio che passi alla qualifica di impiegato nella stessa azienda nella quale presta la propria opera, verra' liquidato di tutto quanto gli spetta fino al giorno del passaggio di qualifica, come in caso di licenziamento, e dal giorno della sua assunzione ex-novo ad impiegato gli verra' riconosciuta - per tener conto del servizio precedentemente prestato - agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita', delle ferie e del trattamento di malattia, una anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 6 mesi per ogni anno e mezzo di anzianita' maturata con la qualifica speciale.
Il riconoscimento della suddetta anzianita' convenzionale non avra' luogo a favore del lavoratore che, all'atto del passaggio di qualifica, non abbia maturato una anzianita' di almeno 3 anni con la qualifica speciale.
Art. 8
Art. 8.
MUTAMENTO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di la categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla la categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, richiamo alle armi per un periodo non superiore a sei mesi, aspettativa, ecc., non da' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria superiore, importo che in ogni caso deve essere almeno pari al 25 per cento della differenza intercorrente tra, i i minimi contrattuali delle due rispettive categorie.
Art. 9
Art. 9.
CUMULO DI MANSIONI
Agli impiegati ai quali vengono affidate con carattere di continuita' mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza.
Art. 10
Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di tanti cento ottantesimi (1/180) dello stipendio minimo tabellare aumentato degli aumenti di merito per quanto sono le ore di servizio prestate.
L'orario di lavoro dev'essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere ricuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il ricupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, puo' essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per gli operai.
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Art. 11
Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato una altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Art. 12
Art. 12.
FESTIVITA' NAZIONALI E GIORNI FESTIVI
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) la festivita' nazionale del 2 giugno, le ricorrenze nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre;
c) le festivita' di cui appresso:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Ascensione (mobile);
5) Corpus Domini (mobile);
6) SS. Pietro e Paolo 29 giugno);
7) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
8) Ognissanti (1 novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento o l'azienda;
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Lunedi di Pasqua.
Per le festivita' di cui sopra non verra' corrisposto alcun particolare compenso, decorrendo pertanto la sola normale retribuzione.
Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b) e c) cada di domenica od in un altro giorno destinato a riposo settimanale compensativo, e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (1/26) in aggiunta alla retribuzione mensile.
In caso di prestazioni di lavoro nelle festivita' di cui ai comma b) e c), in aggiunta alla normale retribuzione, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione per le ore di lavoro prestato, maggiorata della percentuale stabilita per il lavoro festivo di cui all'art. 13.
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a coincidere con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), la sostituzione sara' concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
Art. 13
Art. 13.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 1° dell'art. 10 (orario di lavoro) del presente contratto.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' nazionali e infrasettimanali previste dall'articolo 12 del presente contratto.
Nessun impiegato puo' rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione, vale a dire: stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria piu' aumenti periodici di anzianita' ed eventuale terzo elemento) diviso 180 e indennita' di contingenza giornaliera diviso otto:
1) Lavoro straordinario diurno............. 30%
2) Lavoro straordinario notturno........... 65%
3) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8
ore)............................................ 65%
4) Lavoro notturno non compreso in turni... 40%
5) Lavoro notturno compreso in turni avvi-
cendati......................................... 20%
6) Lavoro festivo.......................... 50%
7) Lavoro nei giorni domenicali per gli im-
piegati lavoranti a turni avvicendati, nei due
turni domenicali................................ 10%
Le percentuali suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 14
Art. 14.
RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese colla specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata, mentre l'azienda e' tenuta a rilasciare all'interessato dichiarazione relativa alla differenza in contestazione.
Nel caso che l'azienda ritardi oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre l'impiegato avra' facolta', volendolo, di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 15
Art. 15.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con partecipazioni agli utili nonche' con premi di prodazione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso, dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo di complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), c), del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo, corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b), c), del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) o per 180 (centottanta).
Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
Art. 16
Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Dopo il compimento del ventesimo anno di eta' gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto riguarda le variazioni delle indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare, sulla contingenza in atto al 31 dicembre, ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio, verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per le stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 60% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 60% degli scatti di cui al comma precedente.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. (Vedi norme esplicative).
Art. 17
Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' all'impiegato una tredice.
Una mensilita' d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione di tale mensilita', avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita', quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero.
Il periodo di prova seguito conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 18
Art. 18.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO E CAUZIONI
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari all'8 per cento dello stipendio base di categoria piu' contingenza.
Le somme eventualmente richieste agli impiegati a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 19
Art. 19.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita', non esista possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
Art. 20
Art. 20.
TRASFERTE
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
Art. 21
Art. 21.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati nella nuova localita' di lavoro o che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di anzianita' ed al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita' sostitutiva. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, anche nella ipotesi avanti prevista, l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe, senza congiunti a carico, ovvero della intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico.
I rimborsi e le indennita' di cui ai comma 3° e 4° vanno corrisposti sempreche' il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato.
Per i casi di trasferimento all'estero varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
Art. 22
Art. 22.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono trasferiti in zona malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
Art. 23
Art. 23.
FERIE
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, pari a:
giorni 15 in caso di anzianita' da un anno compiuto fino a due anni compiuti;
giorni 20 in caso di anzianita' da oltre due anni fino a otto anni compiuti;
giorni 25 in caso di anzianita' da oltre otto anni fino a diciotto anni compiuti;
giorni 30 in caso di anzianita' di oltre diciotto anni.
I giorni festivi di cui all'art. 12 che ricorrano nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
Nel fissare l'epoca delle ferie sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'anno, all'impiegato - non in prova - saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata a questi effetti come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.
Nel caso in cui l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sara' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata.
Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Art. 24
Art. 24.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze, salvo motivo di forza maggiore, debbono essere giustificate all'azienda al piu' tardi entro il giorno successivo.
All'impiegato che ne faccia, giustificata domanda, la azienda puo' accordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione.
Non si fara' mai luogo a trattenuta dalla retribuzione quando il permesso sia richiesto per comprovate gravi necessita' familiari.
Agli impiegati che dimostrino di seguire corsi di studio, verranno accordati, a richiesta, permessi nel limite strettamente necessario a sostenere gli esami.
Anche per questi permessi non si fara' luogo a trattenuta sulla retribuzione.
Art. 25
Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio, all'impiegato sara' concesso un congedo di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile.
Tale congedo non sara' computato nel periodo ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
Art. 26
Art. 26.
PERMESSI E CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno essere concessi brevi permessi, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le cariche sindacali e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
Art. 27
Art. 27.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale nonche' di segretario o vice-segretario sia regionale, provinciale o comunale nelle organizzazioni dei lavoratori oppure chiamato a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali, verra' concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
Nel caso di aspettativa non compete retribuzione
Art. 28
Art. 28.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare alla azienda, stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di:
a) 6 mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre tre e fino a sei anni compiuti;
c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre sei e fino a dieci anni compiuti;
d) 12 mesi per anzianita' di servizio oltre I dieci anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianita' di cui al punto a):
intera retribuzione globale per i primi tre mesi meta' retribuzione globale per i tre mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto b):
intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; meta' retribuzione globale per i quattro mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto c):
intera retribuzione globale per i primi cinque mesi; meta' retribuzione globale per i cinque mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto d):
intera retribuzione globale per i primi sei mesi: meta' retribuzione globale per i sei mesi successivi.
In caso di ricaduta nella stessa malattia, entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari alla meta' dei periodi stessi.
Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, per malattia e ricaduta, ed il relativo trattamento saranno:
a) per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e 6 mesi a meta' retribuzione globale;
b) per anzianita' di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 8 + 4 = 12 di cui 4 mesi ad intera retribuzione globale e 8 mesi a meta' retribuzione globale;
c) per anzianita' di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti: mesi 10 + 5 = 15; di cui 5 mesi ad intera retribuzione globale e 10 mesi a meta' retribuzione globale;
d) per anzianita' di servizio oltre i 10 anni: mesi 12 + 6 = 18; di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e 12 mesi a meta' retribuzione globale.
L'impiegato soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avra' diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennita' per inabilita' temporanea previsto dalla legge;
2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti quelli di cui ai punti a), b), c), e d), l'impiegato percepira' il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento e per dimissioni.
Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si fara' luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento piu' favorevole.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia o di infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, per dimissioni, ferie, festivita', 13ª mensilita', ecc.).
Art. 29
Art. 29.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA'
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio e' quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. (Vedi norme esplicative).
Art. 30
Art. 30.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva e richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto sino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiami considerati di breve durata dalle vigenti disposizioni di legge. In difetto di rientro in azienda entro i termini previsti, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e della anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio, sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennita' competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo s'intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Per il trattamento in caso di richiamo alle armi valgono le vigenti disposizioni di legge.
Art. 31
Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
Come stabilito dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1916 (Alta Italia) e dall'art. 27 dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 del presente contratto, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Art. 32
Art. 32.
FONDO DI PREVIDENZA
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938, contenente il regolamento della Previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
Art. 33
Art. 33.
MENSE AZIENDALI
Tenendo conto della grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennita' sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilita' di esame locale o aziendale della materia.
Art. 34
Art. 34.
REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Art. 35
Art. 35.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dalla azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 36
Art. 36.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita' con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita' per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera c) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
Art. 37
Art. 37.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
Anni di servizio Mesi di preavviso
cat. 3 cat. 2 cat. 1
fino a 5 anni non compiuti. 1 11/2 3
da 5 a 10 anni non compiuti 11/2 2 4
oltre 10 anni.............. 2 3 5
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
La parte che risolve il rapporto d'impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie e sara' considerato utile agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Art. 38
Art. 38.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 36 (Provvedimenti disciplinari) si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1946, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1947 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuito personale" per i quali varra' la norma dell'art. 47 del presente contratto.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 32 del presente contratto.
Art. 39
Art. 39.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente del presente contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre un anno fino a cinque anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano un'anzianita' di servizio di oltre 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, e 55° anno di eta' se donna, indipendentemente dall'anzianita' di servizio, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 40
Art. 40.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
E DI INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di anzianita' e l'indennita' sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 38 e 39 del presente contratto, nonche' i ratei maturati delle ferie, della tredicesima mensilita' e le altre eventuali spettanze, verranno liquidati secondo le norme dell' art. 2122 del Codice civile .
Si richiamano inoltre le norme di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 ed al regio decreto-legge 1 agosto 1945, n. 708 , circa la corresponsione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
Art. 41
Art. 41.
CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE
E FALLIMENTO DI AZIENDA
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate.
Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze.
Per il caso di fallimento, valgono le disposizioni di legge.
Art. 42
Art. 42.
CERTIFICATO DI LAVORO
E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda, dovra' consegnare all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione dei rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesse di giustificazione.
Art. 43
Art. 43.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e in caso di mancato accordo, alle competenti Associazioni Nazionali di categoria.
Art. 44
Art. 44.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne o del delegato di impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.
Art. 45
Art. 45.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni interessate alla, definizione del presente Contratto Nazionale Collettivo normativo di lavoro hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.
Art. 46
Art. 46.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 47
Art. 47.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Fermo il principio della inscindibilita' di cui all'articolo 46 le parti, col presente contratto, dichiarano che non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni piu' favorevoli all'impiegato attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute ad personam.
Art. 48
Art. 48.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia, di contratto di impiego nelle aziende industriali.
Art. 49
Art. 49.
DISPOSIZIONI FINALI
Qualora fra le organizzazioni dei lavoratori siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'industria italiana.
Art. 50
Art. 50.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto normativo di lavoro avra' decorrenza dal 1 luglio 1957 e avra' la durata di due anni da tale data; esso si intendera' tacitamente prorogato alla scadenza, di anno in anno, se non verra' disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-Norme esplicative
NORME ESPLICATIVE
1) Con riferimento alla soppressione dell'art. 10 - Benemerenze Nazionali - del precedente contratto di lavoro 27 febbraio 1952, le Parti si danno atto che, pur presumendosi che non abbiano ad esistere casi che non siano stati sistemati, ove tuttavia si presentassero situazioni di impiegati aventi diritto al trattamento suddetto, le
ditte faranno luogo alla applicazione delle norme relative.
2) Con riferimento all'art. 16 - Aumenti periodici di anzianita' - si precisa che:
Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente al 1 giugno 1952 sono con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme comprensive delle quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
=====================================================================
| ex I zona |ex II zona| ex III zona| ex IV zona
|---------- |----------|------------|-----------
CATEGORIA |uom. |donne|uom.|donne| uom.|donne | uom.|donne
---------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----
| | | | | | | |
1ª categoria........ | 2520|2520 |2450| 2450| 2390| 2390 | 2340| 2340
2ª categoria........ | 1740|1530 |1690| 1490| 1650| 1460 | 1630| 1430
3ª categoria gruppo A| 1150|1620 |1120| 1000| 1690| 980 | 1070| 960
3ª categoria gruppo B| 880| 790 | 800| 780| 840| 703 | 820| 750
3) Con riferimento all'art. 29 - Trattamento in caso di maternita'
- le parti si danno atto che le impiegate in forza alla data di entrata in vigore del presente contratto, e che vengono a trovarsi nelle condizioni tutelate dalla legge conserveranno "ad personam" il trattamento economico rispondente a quello gia' previsto dall'art. 20 del C.C.N. 27 aprile 1949 e precisamente:
- intera retribuzione per i primi 4 mesi;
- mezza retribuzione per alti due mesi;
fatta deduzione di quanto esse avessero a percepire per atti di previdenza del datore di lavoro per l'evenienza di gravidanza e di puerperio.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 30 OTTOBRE 1957 PER LE CATEGORIE SPECIALI
(EX-EQUIPARATI) DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI SETTORI
DELLA CERAMICA
Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
Terraglia forte e terraglia dolce;
Piastrelle di gres ceramico;
Piastrelle di maiolica di terraglia e di altro tipo;
Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di
fire-clay;
Gres ceramico;
Ceramiche d'arte;
Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte.
Addi' 30 ottobre 1957, in Milano
Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione
Generale dell'Industria italiana.
fra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA B DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal proprio precedente, dott. Angelo Lupi, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione:
Settore: Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e
steatite;
Settore: Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore: Piastrelle di gres ceramico;
Settore: Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo,;
Settore: Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di
porcellana e di fine-clay;
Settore: Gres ceramico;
Settore: Ceramiche d'arte:
Settore: Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle aziende Industriali dei sigg.: rag. Clemente Cadenazzi, geom. Trivulzio cav. Giuseppe, dott.
Luigi Porego, cav. Mado Costi e del dott. Gastone Carini e del dott.
Luigi Scagnolari; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia e del dottor Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI a AFFINI (C.G.I.L.), rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dal componenti la Segreteria nazionale sigg. Libano Silvano, Libero Lemmi, Primo Spangaro, Lelio Vaglini; con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai sigg. Mario Besozzi, Iris Demarchi, Renato Franceschelli ed Angelo Signorelli; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del segretario generale dott. Luciano Lama e del sig. Eugenio Guidi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI B AFFINI - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini - rappresentata dal suo segretario generale cav. Alberto Abbiati con la partecipazione dei lavoratori del Sindacato Provinciale di Milano e Vercelli: con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal dott. Dionigi Coppe assistito dal cav. Albertoq Abbiati;
la UNIONE ITALIANA LAVORO - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi - rappresentata per delega dai sigg. Sergio Cesare e De Jean Gaetano, dal signor Oreste Reggiroli e Angelo Arrighi, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro nella persona del dott.
Raffaele Vanni.
Addi' 30 ottobre 1957, in Milano
Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione
Generale dell'Industria italiana,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA il DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal proprio presidente, dott. Angelo Lupi, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione:
Settore: Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e
steatite;
Settore: Terraglia forte e terraglia dolce;
Settore: Piastrelle di gres ceramico;
Settore: Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
Settore: Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di
porcellana e di fire-clay;
Settore: Gres ceramico:
Settore: Ceramiche d'arte;
Settore: Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte;
con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali dei sigg.: rag. Clemente Cadenazzi, geom. Trivulzio cav. Giuseppe, dott.
Luigi Perego, cav. Mario Costi e del dott. Gastone Carini e del dott.
Luigi Scagnolari; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della. Delegazione Alta Italia e del dottor Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata, per delega del segretario nazionale sig. Giulio Giocondi, dal sig. Bruno Scheggi;
e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale
normativo di lavoro a valere per gli appartenenti alle categorie speciali (gia' equiparati) nelle industrie dei settori sopra elencati.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione dei lavoratori ai quali si riferisce il presente
contratto avverra a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
Art. 2
Art. 2.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del presente comma: i lavoratori
che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnicopratica, sempreche' non partecipino con abituale continuita' al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza,
assistenza, custodia e simili, gia' regolate dalle classificazioni operaie.
Art. 3
Art. 3.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE
I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo
svolgimento delle mansioni avanti specificate comportino il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi
diritto alla qualifica speciale.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova e' fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di
comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di
ciascuna, delle parti, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'.
Qualora, alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda
alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intendera' confermato in servizio.
Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da
conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
Art. 5
Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA
ALLA QUALIFICA SPECIALE (gia' equiparati)
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale nella
stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex uovo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, ai soli delle ferie e del trattamento di malattia ed infortunio, di una maggiore anzianita' convenzionale pari a sei mesi per ogni anno e mezzo compiuto di anzianita' maturata nella qualifica operaia.
La maggiore anzianita' convenzionale sara' riconosciuta sempreche'
il lavoratore abbia maturato un'anzianita' da operaio di almeno tre anni.
All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del
presente contratto, consegua il passaggio alla categoria, speciale e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso di qualche scaglione di anzianita' utile ai conseguimento del premio di anzianita' di cui allo art. 41 del C.C.N. di lavoro 31 gennaio 1957 per gli operai della ceramica, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che,
al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a:
tanti quindicesimi quanti sono gli anni di servizio maturati come
operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel primo scaglione; oppure, tanti ottavi quanti sono gli anni di servizio maturati come
operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel corso del secondo scaglione, infine,
tanti settimi quanti sono gli anni di servizio maturati come
operaio, se l'interruzione e' avvenuta, nel corsa del terzo scaglione.
Restano esclusi, bene inteso, i periodi per, i quali vengono
calcolati gli aumenti periodici di anzianita' di cui all'art. 1.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTI Dl MANSIONI
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere
temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico.
Al lavoratore appartenente alla seconda categoria, di equiparati
che sia destinato, per incarico della direzione o chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella prima categoria, dovra'; essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta prima categoria.
Trascorso un periodo di 60 giorni nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore, sara' senz'altro passato nella prima categoria, salvo che si tratti di sostituzione altro lavoratore assente per malattie, ferie richiamo, alle armi, per un periodo non superiore ai 6 mesi, ecc. nel qual caso il passaggio non avviene.
Art. 7
Art. 7.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i
limiti stabiliti dalla legge ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali, per i lavoratori addetti a, lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 E' lavoro
festivo quello effettuato nelle festivita' di cui all'art. 8.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
1) lavoro straordinario diurno, 28%;
2) lavoro straordinario notturno, 60%;
3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore), 60%;
4) lavoro notturno non compreso in turni, 40%;
5) lavoro notturno compreso in turni avvicendati, 19%;
6) lavoro festivo, 49%;
7) lavoro nei giorni domenicali per lavoranti a turni
avvicendati, nei due turni domenicali, 10%.
Le maggiorazioni percentuali sopra dette non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore, Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 9, in essa compresa l'indennita' di contingenza.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti
previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed
autorizzati.
Art. 8
Art. 8.
FESTIVITA'
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni
festivi:
a) le domeniche ed i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) la festivita' nazionale del 2 giugno, le ricorrenze nazionali
del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre;
c) le festivita' di cui appresso:
1) Capodanno - 1 gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) S. Giuseppe - 19 marzo;
4) Ascensione - mobile;
5) Corpus Domini - mobile;
6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
7) Assunzione di Maria Vergine - 15 agosto;
8) Ognissanti - 1 novembre;
9) Immacolata Concezione - 8 dicembre;
10) S. Natale - 25 dicembre;
11) S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento o
l'azienda:
12) S. Stefano - 26 dicembre:
13) Lunedi di Pasqua.
Per le festivita' di cui sopra, non verra' corrisposto alcun
particolare compenso, decorrendo pertanto la sola qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere A e c) cada di domenica od in altro giorno destinato a ripeso settimanale compensativo, e' dovuta all'intermedio una giornata di retribuzione (1/26) in aggiunta alla retribuzione mensile, in caso di prestazioni di lavoro nelle festivita' di cui ai comma b) (e e), in aggiunta alla normale retribuzione, verra', corrisposta all'intermedio la retribuzione per le ore di lavoro prestato, maggiorata della percentuale stabilita per il lavoro festivo di cui all'art. 7.
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a, coincidere con
una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), la sostituzione sara' concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
Art. 9
Art. 9.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione del lavoratore e' costituita dai seguenti elementi:
a) paga mensile (minimo contrattuale, aumenti periodici di
anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altro eccedenze sul minimo contrattuale);
b) Indennita' di contingenza';
c) eventuali indennita' continuative o di ammontare determinato;
d) gratifica natalizia.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della paga
mensile di cui ai punti a-) e e), si divide la paga stessa rispettivamente per 26 (ventisei) e per 180 (centottanta).
Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere
dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.
Art. 10
Art. 10.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
Come stabilito dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 30 marzo
1946 (Alta Italia) e dall'art. 27 dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro-Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del contratto operai, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', la paga mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Art. 11
Art. 11.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore, cui si applica la presente regolamentazione per
l'anzianita' di servizio maturata dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda il gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) ha diritto, - indipendentemente da ogni aumento di merito, a dodici aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale mensile della
categoria cui appartiene il lavoratore compresa l'indennita' di contingenza.
Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare,
non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere calcolati
perecentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel successivi comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria.
In caso di passaggio dalla 2 alla la categoria, la anzianita' agli
effetti degli aumenti periodici non verra' interrotta ma si fara' luogo alla ricalcolazione percentuale sui minimo della prima categoria degli scatti biennali gia', maturati.
Besta quindi, confermato che il numero complessivo degli scatti
biennali non potra' superare i dodici, anche nel caso di passaggio alla prima categoria.
Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tali
categorie l'importo predetto sara' rivalutato ricalcolandolo percentualmente sul nuovo minimo contrattuale.
NORME TRANSITORIE ALL'ART. 11
1. - Per il lavoratore che prima della, data di applicazione degli
accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e del 23 maggio 1946 svolgeva presso la stessa azienda le medesime mansioni che gli hanno dato titolo per la assegnazione alla qualifica speciale (gia' equiparati) si terra' conto del periodo di servizio prestato con le suddette mansioni successivamente al 1 gennaio 1939.
La norma di cui al comma precedente si applica anche, nell'ipotesi
in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione dell'indennita' di licenziamento.
Resta precisato che il riconoscimento del maggior numero di aumenti periodici di anzianita' avra' decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, senza cioe' che si debba addivenire per il periodo anteriore a tale data alla corresponsione di differenze arretrate di retribuzione.
2. - Gli importi degli aumenti periodici di anzianita', maturati
anteriormente al 1 giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme comprensive delle quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
=====================================================================
| ex I zona |ex II zona| ex III zona| ex IV zona
|---------- |----------|------------|-----------
CATEGORIA |uom. |donne|uom.|donne| uom.|donne | uom.|donne
---------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----
1ª categoria.........|1650 |1400 |1600|1400 |1550 | 1250 |1550 |1310
2ª categoria.........|1100 | 950 |1070| 920 |1050 | 900 |1050 | 900
Art. 12
Art. 12.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita, dal lavoratore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero.
La corresponsione della gratifica natalizia deve nor malmente avvenire alla, vigilia di Natale.
Art. 13
Art. 13.
FERIE
Il lavoratore che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo per ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
giorni 15 per gli aventi anzianita' da 1 a 4 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 4 e fino a 8 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio oltre gli 8 e fino ai 19 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 19 anni compiuti.
I giorni festivi di cui all'art. 8 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dell'azienda.
Il periodo delle ferie deve avere normalmente carattere continuativo e, di norma, non deve avere inizio di domenica.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie ed illeso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve, essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata a questi effetti come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usarli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall'art. 24 del Contratto operai.
Art. 14
Art. 14.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore cui permesso di tredici giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione s che sara' corrisposta, da parte della azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
Art. 15
Art. 15.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia o di infortunio il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti;
2) conservazione del posto per mesi 8 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 anni e fino a 12 anni compiuti;
3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 12 anni e fino a 15 anni compiuti;
4) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto:
primo caso: all'intera retribuzione per i primi due mesi e mezzo; alla meta' per ali altri tre mesi e mezzo successivi;
secondo caso: all'intera retribuzione per i primi tre mesi e mezzo; alla meta' per gli altri quattro mesi e mezzo successivi;
terzo caso: all'intera retribuzione per i primi quattro mesi e mezzo; alla meta' per gli altri cinque mesi e mezzo successivi;
quarto caso: all'intera retribuzioni, per i primi cinque mesi e mezzo; alla meta' per altri sei mesi e mezzo successivi.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato, e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla, presente regolamentazione compresa l'idennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra i lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 17.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore, si la rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Art. 16
Art. 16.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
fino a 5 anni di servizio compiuti: 1° categoria, mesi 1; 2ª categoria, mezzo mese;
oltre i 5 anni di servizio e fino ai 10 compiuti: 1° categoria, mesi 1 e mezzo; 2ª categoria, mesi 1;
oltre i 10 anni di servizio: la categoria, mesi 2 a mezzo; 2ª categoria, mesi 1 e mezzo.
Per quanto concerne l'eventuale riconoscimento della anzianita' convenzionale agli effetti del preavviso si fl riferimento all'art. 5 del presente contratto.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, al sensi del
primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere ai lavoratore del permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Art. 17
Art. 17.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 43 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente alla assegnazione alla qualifica speciale (gia' equiparati) ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle province dell'Italia Settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle province del l'Italia Centro-Meridionale, una indennita' di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.
Per l'anzianita' dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile.
Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1952 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata, per ogni anno di anzianiti, nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, rese uguali a mese intero.
Art. 18
Art. 18.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, dopo compiuti due anni interi di servizio, verranno corrisposte al lavoratore le sottoindicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'art. 17 del presente Contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio di oltre 6 anni.
L'intera indennita' di anzianiti e dovuta al lavoratore, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del, sessantesimo anno di eta', se uomo, e cinquantacinquesimo anno di eta' se donna, sempre che abbia maturato almeno due anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, nonche' alle lavoratrici dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 19
Art. 19.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni Interne o del Delegato d'Impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.
Art. 20
Art. 20.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nel contratto operai del 31 gennaio 1957, ad eccezione di quelle relative agli articoli 8, 14,15, 29, 41, 50.
Art. 21
Art. 21.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto avra' decorrenza dal 1 ottobre 1957 ed avra' la durata di due anni da tale data; esso si intendera' prorogato tacitamente di anno in anno se non verra disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Visto, il Ministro per ti lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Accordo del 29 luglio 1959-Accordo
ACCORDO DEL 29 LUGLIO 1959 PER LA REVISIONE DEI MINIMI
SALARIALI E STIPENDIALI DEGLI ADDETTI AL SETTORE DELLA
CERAMICA
Addi' 29 luglio 1959
Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la presidenza del Sottosegretario on. Storochi assistito dai dottori Pistillo e Maffei;
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICHE DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Felice Sciomachen e dal rag. Renzo Rossi, rispettivamente segretario e vice segretario dell'Associazione stessa e dall'avv.
Mario Cardellini, segretario della Delegazione di Roma, avvenuto, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti sigg.: dott.
Francesco Biondo, rag. Clemente Codenazzi, cav. Mario Costi, dott.
Giuseppe Cristini, dott. Giorgio Martini, dott. Ing. Renato Meregalli dott. Giacomo, Montefiore, dott. Guido Pessin geom. Giuseppe Tribuzio, dott. Carlo Vaccaci del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli Industriali della provincia di Forli, del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriali di Cuneo; la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale, composta dai sigg.: dott. Giorgio Izzi, avv. Giancarlo Capecchi, dott. Filippo Forno;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI E AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria Nazionale signori: Libero Lemmi, Silvano Libano, Primo Spangaro. Lelio Vaglini, con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai sigg.: Luigi Battaglia, Giovanni.
Bertolino, Mario Besozzi, Riccardo Beneveni, Pietro Biggi, Athos Bonaccorsi, Giovanni Bortoluzzi, Rodolfo Calzavara, Angela Capi, Oreste Casagrande, Livio Catelli, Giuseppe Ceccuti, Pietro Crevena, Ardelio Cerrettini, Lidia De Ambrogi, Teseo Deri, Mario Garlaschelli, Eligio Genesi. Giovanni Faccini Giro Ferrari, Giuseppe Ferrari, Dino Filippi, Gostante Lechi, Riccardo Legramandi, Luigi Magnani. Luigi Mammi, Carlo Murialdo, Lande Nizzi, Pietro Parodi, Otello Patrizi, Otello Petroni, Loris Quattrini, Mario Salvadori, Angelo Signorelli, Enrico Traiani, Giuliano Tralori, Pietro Verducci, Armando Zerbini; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, C.G.I.L., rappresentata dagli on.li Vittorio Foa, Luciano Romagnoli e dal sig. Eugenio Guidi;
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo segretario generale cav. uff. Alberto Alibiati, dai vice segretari nazionali sigg.: Giovanni Lazzeri e Lino Bortolin, con la par tecipazione dei rappresentanti dei vari sindacati provinciali di categoria sigg.: Giuseppe Buelli, cav. Enzo Daniele, Alfio Arcangeli, cav. Giuseppe Ninzoli, Enrico Berretta, Michele Calvi, rag. Erminio Galmarini, Augusto Bot, Gino Rossetti, Aldo De Ambroggi; con l'assistenza della CONFEDERIAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. nella persona del segretario generale on. dott.
Bruno Storti, del segretario generale aggiunto dott. Dianigi Coppo dal segretario dottore Paolo Cavezzali, con l'assistenza del comm.
Ettore Azais e Mario Pinna;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO CERAMICA ABRASIVI, rappresentata dei segretario responsabile signor Giuliano Sommi, dai componenti la Segreteria nazionale sigg.: Cireno Bucciarelli e Gennaro Lanza, con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori, e con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEI, LAVORO U.I.L. - Servizio Sindacale, rappresentata dal segretario confederale Raffaele Vanni e dai sigg. Sergio Cesare e Gaetano De Jcsu;
Addi' 29 luglio 1959
Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la presidenza del sottosegretario onorevole Storchi, assistito dai dottori Pistillo e Maffei;
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Felice Sciomachen, e dal rag. Renzo Rossi, rispettivamente segretario e vice segretario dell'Associazione stessa e dall'avv.
Mario Cardellini, segretario della Delegazione di Roma, con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti sigg. dott. Francesco Biondo, rag. Clemente Codenuzzi, cav.
Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giorgio Martini, dott.
ing. Renato Meregalli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Vaccari e dal dott. Luigi Scagnolari della Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini della Associazione degli Industriali della provincia di Forli del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriale di Cuneo;
la DELEGAZIONE DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, composta da sigg.; dott. Giorgio Izzi, avv. Giancario Capecchi, dott.
Filippo Forno;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E DELLA CERAMICA (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del segretario nazionale sig. Giocondi dal sig. Bruno Scheggi.
E' stato l'aggiunto il seguente accordo per la revisione dei minimi contenuti nelle tabelle retributive vigenti per gli operai, per gli addetti alle categorie speciali e per gli impiegati dipendenti dia Aziende industria della categoria della ceramica (escluso il settore degli abrasivi):
OPERAI IMPIEGATI, ADDETTI ALLE CATEGORIE SPECIALI AUMENTO DEI 2% SUI MINIMI TABELLARI PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
Il presente accordo decorrera' dal 1 luglio c. a. ed avra' la durata fino al 31 dicembre 1961; esso si intendera' tacitamente prorogato alla scadenza, di anno in anno, se non verra' disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le parti convengono inoltre di prorogare la validita' dei contratti collettivi nazionali normativi di lavoro degli operai, degli addetti alle categorie speciali e degli impiegati appartenenti alla industria dei settori della, ceramica, fino al 31 dicembre 1961 con l'intesa del tacito rinnovo, alla scadenza, dei contratti stessi, di anno ai anno, nel caso non siano stati disdettati da una delle parti con formalita' di cui al presente comma.
Le parti si incontreranno entro il 10 settembre 1959 Per perfezionare le nuove tabelle dei salari e degli stipendi minimi, quali risultano dopo l'applicazione dello aumento sopra indicato.
Letto, firmato, e sottoscritto.
Parte di provvedimento in formato grafico