058U1294
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Misure per il 1958 del contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958 n. 1294)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 22, lettera b) , e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell' art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Sentita la Commissione centrale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie:
nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B;
nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.
Art. 2
Le tabelle allegate al presente decreto sono vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - VIGORELLI - TAMBRONI - PRETI - ANDREOTTI - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1959 Atti dei, Governo, registro n. 118, foglio n. 19. - VILLA
Tabella A
TABELLA A
1. Ancona 12. Parma
2. Arezzo 13. Perugia
3. Belluno 14. Pisa
4. Corno 15. Ravenna
5. Firenze 16. Siena
6. Forli 17. Sondrio
7. Genova 18. Trento
8. Livorno 19. Treviso
9. Lucca 20. Varese
10. Milano 21. Venezia
11. Padova
TABELLA B 1. Bologna 7. Modena
2. Cagliari 8. Pavia
3. Cremona 9. Pesaro
4. Gorizia 10. Pistoia
5. La Spezia 11. Terni
6. Macerata 12. Udine