060U0833
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Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960 n. 833)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni; Visto l' art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 547 , che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960; Visto l' art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 , concernente la disciplina e la finalita' del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato; Visto l' art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , relativa alla proroga ed alla modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere derivante dalla applicazione della stessa legge si fara' fronte, per lo esercizio finanziario 1959-1960, con un prelevamento di L. 800.000.000 dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto che il fondo di riserva dell'Azienda medesima presenta una disponibilita' di L. 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria Centrale; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1959-1960, all'onere derivante dall'applicazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , concernente la proroga, e la modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.
Art. 2
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata:
Cap. n. 13-ter (di nuova, istituzione).- "Pre-
levamento dal fondo di riserva".................. L. 800.000.000 Spesa:
Cap. n. 60 (modificata la denominazione). - "
Spese per l'impianto di collegamenti telefonici.
Concorso nelle spese per l'esecuzione di impianti
telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova isti-
tuzione ( legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , modifi-
cata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28
giugno 1956, n. 716 e 30 dicembre 1959, numero
1215 ) ............................................ L. 800.000.000
---------- Il presente decreto sara' comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1960 GRONCHI MANNA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 212. - VILLA