056U0884
056U0884
Misura degli aggi spettanti ai rivenditori dei generi di monopolio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956 n. 884)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757 , 22 novembre 1953, n. 974 , 18 giugno 1954, n. 526 , 24 agosto 1954, n. 1088 e 26 ottobre 1955, n. 1195 , che determinano la misura degli aggi a favore dei rivenditori di generi di monopolio; Ritenuta la necessita' di variare la misura degli aggi per i tabacchi lavorati nazionali posti in vendita dall'Amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
L'aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e' determinato nella misura del sei per cento del prezzo di tariffa.
Art. 2
Il supplemento di aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita dei tipi di tabacchi lavorati nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757 , 22 novembre 1953, n. 974 , 18 giugno 1954, n. 526 , 24 agosto 1951, n. 1083 e 26 ottobre 1955, n. 1195 , e' determinato nella misura dell'uno per cento del prezzo di tariffa.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 39. - RELLEVA