Monitoring Gesetzessammlung

058U0798

IT - DPR

058U0798

Ricostituzione del comune di Lucinasco, in provincia di Imperia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958 n. 798)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769 , con il quale il comune di Lucinasco fu soppresso ed aggregato al comune di Chiusavecchia; Viste le istanze in data 22 e 28 gennaio 1956, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Lucinasco ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Chiusavecchia in data 25 marzo 1956, n. 471, e del Consiglio provinciale di Imperia in data 8 ottobre 1956, n. 51, con le quali fu espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 aprile 1958, n. 637; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Lucinasco, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Chiusavecchia ed il ricostituito comune di Lucinasco, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Chiusavecchia.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Chiusavecchia, che sara' inquadrato negli organici del comune di Lucinasco, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 giugno 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 161. - DI PRETORO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht