059U1468
059U1468
Istituzione di Istituti e Scuole d'arte (Ascoli Piceno ed altri). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 1959 n. 1468)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58 , concernente la classificazione dei regi Istituti e delle regie Scuole d'arte; Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 , concernente l'aggiornamento della legislazione relativa all'istituzione artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico; Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651 , concernente la classifica e trasformazione delle Scuole d'arte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1959, sono istituiti i seguenti Istituti d'arte e le seguenti Scuole d'arte di 2° grado:
A) Istituti d'arte:
Ascoli Piceno - Sezioni: arti grafiche; arte del legno; fotografia artistica.
Ravenna - Sezione: arte del mosaico.
B) Scuole d'arte di 2° grado:
Calitri - Sezioni: arte della ceramica; arte del legno; arte del merletto e del ricamo.
Fermo - Sezioni: arte della ceramica; arte dei metalli.
Forli - Sezioni: decorazione pittorica; arte del tessile.
Guidizzolo - Sezioni: decorazione pittorica; arte del legno.
Sono approvate le piante organiche relative ai sopramenzionati Istituti d'arte e Scuole d'arte, di cui alle sei tabelle annesse al presente decreto e che ne formano parte integrante.
Art. 2
L'Istituto d'arte per l'arredamento e la decorazione della nave e degli interni, istituito in Trieste, con decreto n. 167 del 23 maggio 1955 del Commissario generale italiano per il territorio di Trieste e avente le seguenti sezioni: decorazione pittorica; arte del legno; arte dei metalli; arte del tessile, e' riconosciuto Istituto statale d'arte, con la medesima denominazione e con effetto dal 1 ottobre 1955.
E' approvata la relativa pianta organica, di cui alla tabella 7 annessa al presente decreto e che ne forma parte integrante.
Art. 3
All'istituzione ed al mantenimento degli Istituti d'arte e delle Scuole d'arte, di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato, nella misura dei tre quarti della spesa totale. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto.
I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione, nonche' al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il funzionamento dei laboratori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1°agosto 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - SEGNI Visto, ti Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 109. - VILLA
Tabelle
TABELLA 1
Istituto statale d'arte di Ascoli Piceno
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2
Istituto statale d'arte per il mosaico di Ravenna
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3
Scuola d'arte di 2° grado do Calitri
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4
Scuola d'arte di 2° grado di Fermo
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5
Scuola d'arte di 2° grado di Forli'
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 6
Scuola d'arte di 2° grado di Guidizzolo
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 7
Istituto d'arte di Trieste
Parte di provvedimento in formato grafico