Monitoring Gesetzessammlung

058U0118

IT - DPR

058U0118

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958 n. 118)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 1957, n. 13; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 19 dicembre 1957, e il relativo atto integrativo stipulato il 20 gennaio 1958, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di malattie infettive in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1958 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 125. - RELLEVA

Convenzione professore malattie infettive facolta' medicina Sassari- art. 1

Repertorio n. 52
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
L'anno millenovecentocinquantasette, addi' diciannove (19) del mese di dicembre a Cagliari in una sala del palazzo della Regione autonoma della Sardegna e precisamente nell'ufficio dell'on. Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono comparsi i signori:
prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886 e domiciliato presso il Rettorato della Universita' di Sassari nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' di Sassari in data 9 dicembre 1957 (allegato A);
l'on. dott. Pierina Falchi, nata a Nuoro il 27 gennaio 1919 e domiciliata per la carica presso l'Assessorato regionale alla istruzione, assistenza e beneficenza, nella sua qualita' di Assessore e legale rappresentante della Regione sarda, autorizzata alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 15 maggio 1957, n. 13 (allegato B).
Premesso:
a) che lo statuto dell'Universita' di Sassari nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di malattie infettive e che ragioni particolari di interesse regionale, riconosciute dal Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia in seduta del 21 gennaio 1957, rendono opportuna l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive (allegato C);
b) che la Regione autonoma della Sardegna, accogliendo l'istanza si e' fatta promotrice di un provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera a) che precede;
c) che la legge regionale in data 15 maggio 1957, n. 13 , pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna" (parte I e II) in data 31 maggio 1957, n. 21, ha autorizzato l'Amministrazione regionale della Sardegna a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione della Universita' di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia (vedi allegato B);
d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 7 agosto 1957 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniseicentomila (2.600.000) aumentata del venti (20) per cento (venti lire ogni cento lire) per la costituzione dell'apposito fondo da destinare al trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto (allegato D);
e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (vedi allegato F), il Senato accademico (allegato E) ed il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione.
Tutto cio' premesso, i suddetti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza del testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1.
Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , in aggiunta ai posti assegnati in organico un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "malattie infettive".

Art. 2

Art. 2.
La Regione autonoma della Sardegna a mezzo del suo legale rappresentante assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di "malattie infettive", la somma annua di lire duemilioniseicentomila (2.600.000), nonche' il venti (20) per cento (lire venti ogni cento lire) di tale somma per costituire l'apposito fondo da destinare al trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, il tutto a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.

Art. 3

Art. 3.
La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4

Art. 4.
L'Universita' di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "malattie infettive", compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro.
Eventuali eccedenze, fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' di Sassari, dovranno da questa ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di malattie infettive fara' capo.

Art. 5

Art. 5.
Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato la somma di lire duemilioniseicentomila (2.600.000) e la percentuale del venti (20) per cento destinata alla costituzione del fondo per la cessazione dal servizio, di cui al precedente art. 2, risultassero inferiori alla somma che l'Universita' di Sassari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di malattie infettive, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza.
La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Art. 6

Art. 6.
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con conseguente cessazione del titolare stesso.
Le somme eventualmente eccedenti il trattamento di cessazione o che comunque non spettassero al titolare del posto stesso all'atto di cessazione del rapporto d'impiego, accantonate sul fondo costituito dal versamento della percentuale del venti per cento (20%) di cui all'art. 2, saranno restituite alla Regione autonoma della Sardegna.

Art. 7

Art. 7.
La presente convenzione avra' la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di anni dieci (10) ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8

Art. 8.
Il trattamento di cessazione sara' operante per il successivo periodo nel caso di tacita rinnovazione della convenzione.

Art. 9

Art. 9.
La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro e bollo, ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
La presente convenzione diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo.
Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto scritto di mio pugno del quale ho dato lettura alle parti contraenti che a mia richiesta lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti.
L'atto consta di numero due (2) fogli su sette pagine intere e fin qui della ottava.
f.to: Pierina Falchi
" Pasquale Marginesu
" Giuseppe Pitzorno funzionario rogante.

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Cagliari 19 dicembre 1957-articolo unico

Repertorio n. 53
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Cagliari addi' 19 dicembre 1957 tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza e l'Universita' degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia di detta Universita'.
L'anno millenovecentocinquantotto, addi' venti (20) del mese di gennaio, a Macomer (provincia di Nuoro), in una delle sale della Casa comunale, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono personalmente comparsi:
il prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, e domiciliato presso il Rettorato della Universita' degli studi di Sassari, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari in data 18 gennaio 1958 (allegato A);
l'on. dott. Pierina Falchi, nata a Nuoro il 27 gennaio 1919, e domiciliata per la carica presso l'Assessorato pubblica istruzione, assistenza e beneficenza della Regione autonoma della Sardegna in Cagliari, nella sua qualita' di Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, autorizzata alla stipulazione del presente atto con deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna in data 16 gennaio 1958 (allegato B);
Premesso:
a) che tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, e l'Universita' degli studi di Sassari, rispettivamente rappresentate dall'on. dott.
Pierina Falchi, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza e dal rettore prof. Pasquale Marginesu, addi' diciannove (19) del mese di dicembre dell'anno millenovecentocinquantasette, a Cagliari, e' stata stipulata, per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia della predetta Universita', apposita convenzione, a rogito del sottoscritto funzionario, convenzione registrata a Sassari il 21 dicembre 1957, col n. 1458, modello I, volume 287, gratis;
b) che il Ministero della pubblica istruzione con nota del 10 gennaio 1958, n. 132, diretta al rettore dell'Universita' degli studi di Sassari, ha fatto conoscere che il Ministero del tesoro nel dare il suo assenso di massima all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui alla lettera a) della presente premessa, ha rappresentato la necessita' di integrare con un atto aggiuntivo, redatto nelle debite forme, la convenzione su calendata nel senso che vengano apportate alcune variazioni alle norme in essa contenute;
c) che la Giunta della Regione autonoma della Sardegna nella seduta del 16 gennaio 1958, a seguito di richiesta del rettore dell'Universita' degli studi di Sassari, ha deliberato di autorizzare l'Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 19 dicembre 1957, mediante il quale vengano apportate alla medesima convenzione le modifiche richieste dal Ministero del tesoro (allegato B);
d) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari, in seduta del 18 gennaio 1958, in adesione alle richieste del Ministero del tesoro di cui alla citata lettera del Ministero della pubblica istruzione in data 10 gennaio 1958, n. 132 , ha deliberato in conformita' e ha dato mandato al rettore di intervenire alla stipulazione del presente atto per conto ed in nome della Universita' di Sassari ed a sottoscriverlo nell'interesse della medesima, dispensandolo dal sottoporre dalla approvazione lo schema della relativa convenzione, considerando fin da ora pro rato e valido il di lui operato (allegato A);
Tutto cio' premesso, i signori comparenti della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:
Articolo unico.
Alle norme qui appresso indicate contenute nella convenzione stipulata a Cagliari in data 19 dicembre 1957, tra la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, assistenza e beneficenza e l'Universita' degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia della predetta Universita', convenzione registrata a Sassari il 21 dicembre 1957, col n. 1458, modello I, volume 287, gratis, sono apportate le seguenti variazioni:
a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' di Sassari le somme di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno";
b) l'art. 4 e' integrato, dopo il primo comma, dal seguente: "L'Universita' di Sassari si impegna, altresi', a versare annualmente allo Stato l'importo del 20% (venti per cento) di cui al precedente art. 2";
c) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Qualora, in dipendenza di aumento del trattamento economico spettante al titolare dell'istituendo posto e derivante sia da progressione in carriera del titolare stesso, sia da miglioramenti economici di carattere generale disposti dallo Stato a favore del professori universitari la somma di lire duemilioniseicentomila (L. 2.600.000) risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Sassari e' tenuta a rimborsare allo Stato, a norma del primo comma del precedente art. 4, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare alla stessa Universita' la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data da cui hanno inizio le variazioni del trattamento economico. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente il contributo del 20% (venti per cento) di cui al precedente art. 2, in relazione alle integrazioni apportate alla suindicata somma di lire duemilioniseicentomila (L. 2.600.000)";
d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 1 restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio";
e) l'art. 8 e' soppresso.
Il presente atto e' esente da tasse di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , perche' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari.
Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, a mia richiesta, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti.
Il presente atto si compone di numero due (2) fogli ed e' scritto su sei (6) pagine intere e fin qui della settima (VII).
f.to: Pierina Falchi
" Pasquale Marginesu
" Giuseppe Pitzorno funzionario rogante.
Registrato a Sassari il 21 gennaio 1958, n. 1714, mod. I, vol. 287, gratis.
Il procuratore: dott. M. MAFFEI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht