056U0507
056U0507
Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America effettuato in Roma il 12 novembre 1954 ed il 26 gennaio 1955 per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i brevetti di pilota ed i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956 n. 507)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della. Costituzione; Visto il regio decreto 25 gennaio 1932, n. 254 , relativo all'approvazione dell'Accordo stipulato a Washington il 13-14 ottobre 1931 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per l'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio dei brevetti di piloti, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di Note effettuato in Roma il 12 novembre 1954 ed il 26 gennaio 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i brevetti di pilota ed i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MARTINO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
Scambio di Note
Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i
brevetti di piloti e i certificati per aeromobili ed accessori
importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. I
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
N. 48/01320/77
Roma, li' 26 gennaio 1955
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota del 12 novembre 1954 con
la quale Vostra Eccellenza mi ha comunicato che il Governo degli Stati Uniti d'America desidera sostituire con un nuovo testo l'art. 9 dell'Accordo di Navigazione Aerea tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo all'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio di brevetti di pilota, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso a Washington il 13-14 ottobre 1931.
Il testo del nuovo accordo comunicatomi da Vostra Eccellenza e' qui
appresso riprodotto in italiano:
Art. I
(a) Il presente accordo e' applicabile agli aerei civili costruiti nel territorio continentale degli Stati Uniti d'America, inclusa l'Alaska, ed esportati in Italia; ed agli aerei costruiti in Italia ed esportati nel territorio continentale degli Stati Uniti d'America, inclusa la Alaska.
(b) Questo accordo si estendera' agli aerei civili di tutte le
categorie, inclusi quelli impiegati per trasporti pubblici e quelli impiegati a scopi privati, come pure alle parti componenti di tali aerei.
Art. II
Art. II
Le competenti autorita' degli Stati Uniti conferiranno ai
certificati di navigabilita' per l'esportazione rilasciati dal Registro Aeronautico italiano in Italia nei riguardi di aerei che dovranno essere in seguito registrati negli Stati Uniti la stessa validita' che conferirebbero ai certificati rilasciati in base alle norme in vigore in materia negli Stati Uniti, purche' detti aerei siano stati costruiti in Italia secondo i requisiti di navigabilita' italiani.
Art. III
Art. III
Le competenti autorita' italiane conferiranno ai certificati di
navigabilita' per l'esportazione rilasciati dalla "Civil Aeronautics Administration" negli Stati Uniti nei riguardi di aerei che dovranno in seguito essere registrati in Italia la stessa validita' che conferirebbero ai certificati rilasciati in base alle norme in vigore in materia in Italia purche' detti aerei siano stati costruiti nel continente degli Stati Uniti ed Alaska secondo i requisiti di navigabilita' degli Stati Uniti.
Art. IV
Art. IV
(a) Le autorita' competenti degli Stati Uniti prenderanno le
opportune disposizioni affinche' venga data effettiva comunicazione alle autorita' italiane competenti dei particolari delle modifiche obbligatorie prescritte negli Stati Uniti allo scopo di mettere le autorita' italiane in grado di ordinare che queste modifiche vengano apportate agli aerei dei tipi contemplati i cui certificati sono stati da esse convalidati.
(b) Le autorita' competenti degli Stati Uniti accorderanno, ove
occorra, alle autorita' italiane competenti facilitazioni nei riguardi delle modifiche non obbligatorie tali da toccare la validita' dei certificati di navigabilita' convalidati secondo i termini di questo accordo o qualsiasi delle altre condizioni originali di convalida.
Daranno analoghe facilitazioni nei riguardi di riparazioni
importanti eseguite in modo diverso dal montaggio di parti di ricambio fornite dai costruttori originali.
Art. V
Art. V
(a) Le autorita' competenti italiane prenderanno le opportune
disposizioni affinche' venga data effettiva comunicazione alle autorita' competenti degli Stati Uniti dei particolari delle modifiche obbligatorie prescritte in Italia, allo scopo di mettere in grado le autorita' degli. Stati Uniti di ordinare che queste modifiche vengano apportate agli aerei dei tipi contemplati, i cui certificati sono stati da esse convalidati.
(b) Le autorita' competenti italiane accorderanno, ove occorra,
alle autorita' degli Stati Uniti facilitazioni nei riguardi di modifiche non obbligatorie tali da toccare la validita' dei certificati di navigabilita' convalidati secondo i termini di questo accordo o qualsiasi delle altre condizioni originali di convalida.
Daranno analoghe facilitazioni nei riguardi di riparazioni
importanti eseguite in modo diverso dal montaggio di parti di ricambio fornite dai costruttori originali.
Art. VI
Art. VI
(a) Le autorita' competenti di ciascun paese avranno il diritto di rendere la convalida dei certificati di navigabilita' per l'esportazione soggetta all'adempimento di qualsiasi condizione speciale che sia al momento richiesta da esse per il rilascio di certificati di navigabilita' nel loro proprio paese. Le informazioni riguardanti queste condizioni speciali nei riguardi di uno dei due paesi saranno di volta in volta comunicate all'altro paese.
(b) Le autorita' competenti di ciascun paese terranno le autorita' competenti dell'altro paese pienamente e correntemente informate di tutte le norme in vigore sulla navigabilita' degli aerei civili e qualsiasi modifica che possa ad esse essere di volta in volta apportata.
Art. VII
Art. VII
La procedura da seguirsi nell'applicazione delle disposizioni del presente accordo formera' oggetto di corrispondenza diretta, ogni volta cio' si renda necessario, fra le autorita' competenti degli Stati Uniti e quelle italiane.
Art. VIII
Art. VIII
(a) Al presente accordo potra' essere posto termine, dall'uno o
dall'altro dei due Governi, mediante preavviso di sei mesi all'altro Governo.
(b) Questo accordo porra' termine e sostituira' l'art. 9
dell'Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia per l'ammissione degli aerei civili, il rilascio di licenze ai piloti e l'accettazione di certificati per gli aerei e gli accessori importati come merci, effettuato mediante lo scambio delle note firmate a Washington il 13 e 14 ottobre 1931.
Ho l'onore di assicurare V. E. che il testo che precede e' stato
approvato dal Governo italiano e pertanto la presente nota, unitamente alla nota di V. E. del 12 novembre 1954 costituiscono un accordo fra i due Governi.
L'accordo entra in vigore alla data della presente nota.
Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta
considerazione.
MARTINO
A Sua Eccellenza
Clare BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO