054U0895
054U0895
Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954 n. 895)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto Presidenziale 24 gennaio 1951, n. 525 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale ed ai relativi Protocolli e scambi di Note conclusi a Lisbona, tra l'Italia ed il Portogallo, il 24 luglio 1953.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a partire dal 1 luglio 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI GAVA - TREMELLONI - MARTINELLI - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 33. - TEMPESTA
Art. 1
Accordo commerciale tra il Governo italiano e il Governo portoghese
Il Governo italiano e il Governo portoghese, allo scopo di favorire
nel quadro della collaborazione economica europea lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le due Parti contraenti continueranno ad applicare ai prodotti
originari e provenienti da ciascuno dei due Paesi tutte le misure adottate o che saranno adottate in conformita' delle decisioni dell'O.E.C.E. e particolarmente di quelle in materia di liberazione degli scambi e di non discriminazione del commercio non ancora liberato.
Art. 2
Art. 2.
Agli effetti del presente Accordo, sono considerati come prodotti italiani i prodotti originari e provenienti dall'Italia, e dal territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, e come prodotti portoghesi, quelli originari e provenienti dal Portogallo e dai suoi territori d'oltremare.
Art. 3
Art. 3.
Il Governo italiano autorizzera' l'importazione in Italia dei
prodotti portoghesi indicati nella Lista 4 (Allegato I al presente Accordo), almeno sino alla concorrenza dei valori indicati in tale lista.
Il Governo portoghese, da parte sua, si impegna a rilasciare le
licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso l'Italia, almeno fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista A.
Art. 4
Art. 4.
Il Governo portoghese autorizzera' l'importazione in Portogallo e nei territori d'oltremare portoghesi dei prodotti italiani contemplati nella Lista B (Allegato 2 al presente Accordo), almeno fino alla concorrenza dei quantitativi o valori indicati nella lista stessa.
Il Governo italiano, da parte sua, si impegna a rilasciare le
licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso il Portogallo ed i suoi territori d'oltre mare, almeno sino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista B.
Resta inteso che per i contingenti compresi nelle annesse Liste A, B le cui voci risultino parzialmente liberate rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, le cifre previste si applicano alla parte non liberata dei contingenti rispettivi.
Art. 5
Art. 5.
Per quanto riguarda i prodotti che hanno formato oggetto di misure di liberazione nei Paesi importatori e che per tale motivo non sono riportati nelle Liste A e B, i due Governi si impegnano a rilasciare le licenze di esportazione o le altre autorizzazioni necessarie fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati rispettivamente nelle Liste C e D (Allegati 3 e 4 del presente Accordo).
Art. 6
Art. 6.
Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare misure intese a limitare l'importazione dei prodotti attualmente menzionati nelle tabelle di liberazione presentate all'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, detto Governo entrera' immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari.
In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il
Paese importatore adottera' le disposizioni necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accordera', inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno eguali alla media delle quantita' importate durante i tre ultimi anni precedenti l'entrata in vigore delle nuove misure.
Art. 7
Art. 7.
Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare nuove misure per
limitare le sue esportazioni, detto Governo entrera' immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari.
In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il
Paese esportatore adottera' le misure necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accordera', inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno uguali alla media delle quantita' esportate durante i tre ultimi anni precedenti l'entrata in vigore delle nuove misure.
Art. 8
Art. 8.
I contingenti di importazione e di esportazione saranno ripartiti in quote trimestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale ed i due Governi si comunicheranno, reciprocamente, alla fine di ciascun trimestre, le licenze rilasciate a valere sui contingenti medesimi.
Art. 9
Art. 9.
Ambedue i Governi procureranno di prendere le misure necessarie
perche' i prodotti che ciascun Paese importera' dall'altro non vengano riesportati.
Art. 10
Art. 10.
Le due Parti contraenti sono d'accordo nell'escludere le operazioni
di compensazione privata e gli affari di reciprocita' negli scambi commerciali tra i due Paesi.
Art. 11
Art. 11.
Allo scopo di agevolare lo sviluppo degli scambi commerciali fra
l'Italia ed il Portogallo verra' costituita una. Commissione Mista composta di rappresentanti dei due Governi.
La Commissione avra' il compito di controllare l'esecuzione del
presente Accordo e di procedere periodicamente alla revisione e all'aggiornamento delle liste annesse, sopratutto in relazione alle decisioni che potessero, eventualmente, essere adottate nel quadro dell'O.E.C.E. o di altri organismi internazionali.
Art. 12
Art. 12.
I pagamenti dei prodotti importati e rispettivamente esportati in base al presente Accordo saranno regolati conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Pagamenti in vigore.
Art. 13
Art. 13.
Il presente Accordo entra in vigore a partire dal 1 luglio 1953 e sara' valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno.
Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana e in lingua
portoghese entrambi i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo portoghese
CORREA DE BARROS
Per il Governo italiano
VENTURINI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Accordo-Lista A
ALL. 1 - Lista A
IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI PORTOGHESI
NON COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE ITALIANE
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Lista B
ALL. 2 - Lista B
IMPORTAZIONI IN PORTOGALLO DI PRODOTTI ITALIANI
NON COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE PORTOGHESI
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Lista C
ALL. 3 - Lista C
PRODOTTI PORTOGHESI
COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE ITALIANE
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Lista D
ALL. 4 - Lista D
PRODOTTI ITALIANI
COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE PORTOGHESI
(Impegni italiani ad autorizzare l'esportazione verso il Portogallo)
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo annesso
PROTOCOLLO ANNESSO
ALL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO
In occasione della conclusione dell'Accordo Commerciale parafato in
data odierna, le Delegazioni dei due Paesi hanno convenuto quanto segue:
1) In caso di abolizione, durante il periodo di validita'
dell'Accordo, parafato in data odierna, delle misure di liberazione stabilite in via autonoma dai due Governi, le competenti Autorita' del Paese importatore adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari in vista di assicurare la continuita' degli scambi.
2) Nel caso previsto nel paragrafo precedente, la Commissione
Mista italo-portoghese si riunira' immediatamente allo scopo di adattare l'Accordo alla nuova situazione, con il fine di mantenere il piu' alto volume possibile agli scambi commerciali reciproci, tenendo conto dei risultati raggiunti durante la liberazione. La fissazione dei contingenti nei settori ex-liberati sara' effettuata con criteri quanto piu' possibile uniformi.
3) Nel caso di cui al precedente paragrafo 1), e in quanto la
Commissione Mista non si riunisca, le competenti Autorita' del Paese importatore prenderanno adeguate misure allo scopo di permettere l'esecuzione dei contratti in corso come pure la fornitura dei prodotti aventi carattere stagionale, concedendo licenze per l'importazione dei prodotti compresi nelle Liste A e B, annesse all'Accordo firmato il 23 agosto 1952, nella proporzione dei rispettivi contingenti, e di qualunque altro prodotto almeno nella media delle quantita' importate durante i tre ultimi anni precedenti l'entrata in vigore delle nuove misure.
Lisbona, 24 luglio 1953
Per il Governo italiano Per il Governo portoghese
VENTURINI J. A. CORREA DE BARROS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO
CONCERNENTE ALCUNE QUESTIONI DI PAGAMENTO
TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO
Nel corso delle conversazioni che hanno avuto luogo nel luglio 1953
a Lisbona fra gli esperti finanziari della Delegazione italiana e della Delegazione Portoghese, e' stato convenuto quanto segue:
I. - Il testo del primo paragrafo dell'articolo 12 dell'Accordo di pagamento del 18 febbraio 1950 viene sostituito dalla formulazione seguente:
" Per tutto il tempo in cui il "Conto Generale" restera' aperto,
saranno osservate le disposizioni dell'Accordo sull'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, fintantoche' quest'ultimo rimarra' in vigore e sara' applicabile all'Italia ed al Portogallo".
II. - Il paragrafo n. 10 dell'articolo 5 dell'Accordo suddetto
viene sostituito dai paragrafi seguenti:
" 10) spese e commissioni bancarie;
11) abbonamenti a giornali e a pubblicazioni periodiche;
12) introiti consolari;
13) qualsiasi altro pagamento corrente di cui l'Ufficio
italiano dei Cambi e il Banco de Portugal converranno di autorizzare il trasferimento".
Il presente Protocollo entrera' in vigore dopo essere stato
parafato e sara' in qualsiasi momento suscettibile di revisione o modifica fatta di comune accordo.
Lisbona, 24 luglio 1953
Per il Governo portoghese
J. A. CORREA DE BARROS
Per il Governo italiano
VENTURINI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Accordo-Scambi di note
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Lisbona, 24 luglio 1953
Signor Presidente,
nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione
dell'Accordo commerciale parafato in data odierna, e due Delegazioni hanno avuto occasione di constatare che una piu' stretta collaborazione tra i due Paesi offrirebbe la possibilita' di una intensificazione dei traffici italo-portoghesi.
A tale riguardo mi permetto di attirare l'attenzione della S. V.
sulle possibilita' dell'industria italiana che, per la sua efficienza, per la sua attrezzatura e per le opere effettuate, non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, e' senza dubbio in grado di partecipare a molti lavori previsti nel piano sessennale di sviluppo economico. Mi riferisco ai problemi da risolvere specialmente nei settori idraulico, idroelettrico, delle comunicazioni, portuale e delle costruzioni navali, nei quali l'industria italiana vanta una lunga esperienza.
In conseguenza di cio' sottopongo alla S. V., a nome del mio
Governo, la proposta che gli organi e gli enti competenti siano informati di queste effettive possibilita', affinche' venga considerata, con particolare benevolenza, la partecipazione dell'industria italiana ai lavori che saranno eseguiti per lo sviluppo industriale del Paese.
Le saro' grato se vorra' darmi un cenno di assicurazione su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta
considerazione.
A. VENTURINI
Al Signor
Dr. Jose' Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della delegazione Portoghese
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Lisbona, 24 luglio 1953
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:
"Nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo commerciale parafato in data odierna, la Delegazione portoghese ha precisato che il contingente di 6.000 tonnellate di manganese che figura nella lista C deve essere fornito per il momento dai territori d'oltremare portoghesi, ma che, se le circostanze si modificheranno, potra' comprendere anche manganese di origine metropolitana".
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta
considerazione.
A. VENTURINI
Al Signor
Dr. Jose' Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Lisbona, 24 luglio 1953
Signor Presidente,
In occasione della conclusione dell'Accordo Commerciale tra
l'Italia e il Portogallo parafato in data odierna, ho l'onore di ricordare che il Governo italiano e' parte contraente nel Trattato 18 aprile 1951 che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Il Governo italiano informera' il Governo portoghese se nell'ambito
dell'articolo 75 l'Alta Autorita' della predetta Comunita' abbia formulato riserve.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta
considerazione.
A. VENTURINI
Al Signor
Dr. Jose' Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Lisbona, 24 luglio 1953
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:
"Nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo Commerciale parafato in data odierna, la Delegazione portoghese ha richiamato l'attenzione della Delegazione italiana sugli effetti pregiudizievoli che sono derivati all'esportazione portoghese dalle misure recentemente adottate in Italia con le quali e' stato disposto un aumento del 5% ad valorem sul dazio d'importazione delle conserve di pesce portoghesi aumentato ancora di una tassa di L. 6,50 al chilo per merce prodotta con olio di arachide".
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta
considerazione.
A. VENTURINI
Al Signor
Dr. Jose' Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI