056U0013
056U0013
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per l'emigrazione e la colonizzazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956 n. 13)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive aggiunte e modificazioni; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono stabilite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Art. 2
L'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383 , il premio giornaliero di presenza di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni, conglobati negli stipendi di cui al precedente articolo, sono soppressi.
Art. 3
Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4 , 5 , 6 , 7 , 10 , 11 , 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A
Tabella degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione dei gruppi "A" e "B" dal 1° luglio 1955
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione del gruppo "C" dal 1° luglio 1955
Parte di provvedimento in formato grafico