052U3705
052U3705
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di D'Onghia Giovanni fu Giovanni Antonio, in comune di Palagiano (Taranto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3705)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 , e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano provincia di Taranto); Udito il parere, in data 14 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia, di Taranto), per una superficie di ettari 12.48.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.
Art. 4
Di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 6. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia Giovanni fu Giovanni Antonio, in comune di Palagiano (provincia di Taranto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 , decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico