052U0707
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Proroga del termine di cui all'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, relativo all'invio, per l'anno in corso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle segnalazioni individuatali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1952 n. 707)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178 ; Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458; Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di cui all'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Il termine previsto dall'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dei Ministeri, entro il 30 giugno dell'anno in corso, delle segnalazioni individuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana" e' prorogato al 31 ottobre 1952.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 81. - FRASCA