053U1281
053U1281
Riordinamento dell'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia in "Istituto tecnico nautico e industriale statale". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953 n. 1281)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 ; Visto il decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, n. 783 , riguardante, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1953, l'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici, istituito in La Spezia col decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, numero 783 , e' riordinato in "Istituto tecnico nautico e industriale statale" con i seguenti indirizzi specializzati: macchinisti, capitani, navalmeccanici, meccanici elettricisti (ramo meccanici). All'Istituto resta annessa la scuola tecnica industriale gia' aggregata all'Istituto tecnico industriale per navalmeccanici.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto e la scuola tecnica suddetti sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
All'Istituto di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
Per la sezione nautica dell'Istituto stesso fanno carico, rispettivamente, al comune e alla provincia di La Spezia gli oneri indicati negli articoli 91, lettera F) n. 8 e 144, lettera E) n. 2, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Art. 3
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto e' fissato nella misura di L. 72.600.000.
La maggiore spesa di L. 28.160.000 derivante dall'istituzione e dal riordinamento di cui al precedente art. 1 gravera' sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1953 EINAUDI SEGNI - FANFANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 54. - TEMPESTA
Tabella
Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico e industriale di La Spezia
Parte di provvedimento in formato grafico