Monitoring Gesetzessammlung

053U0927

IT - DPR

053U0927

Riconoscimento della personalita' giuridica della fondazione di religione denominata "Opera per il ragazzo della strada", con sede in Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953 n. 927)

Art. 1

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalita' giuridica della fondazione di religione denominata "Opera per il ragazzo della strada", con sede in Roma e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Giovanni Patrizio Carroll Abbing e viene approvato lo statuto della fondazione medesima.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 80. - PALLA
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