053U0333
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Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad acquistare un immobile per la costruzione della sala di contrattazione per operatori di mercato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953 n. 333)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 , convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 , e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Vista la deliberazione n. 413/15 del 18 novembre 1952 , con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona - che, con decreto n. 1589 in data 7 dicembre 1951, del Presidente della Repubblica , venne autorizzata ad acquistare un immobile per la costruzione della sala di contrattazione per operatori di mercato - ha stabilito di acquistare un secondo immobile al fine di disporre della zona di terreno edificatorio necessaria per detta costruzione, a mano a mano che gli altri immobili ivi esistenti siano disponibili per la vendita; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona, e' autorizzata ad acquistare dal sig. Portesani Romeo di Innocente, un immobile, sito in via Lanaioli n. 43, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 413/15 del 18 novembre 1952 .
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 1953
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1953.
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 66. - PALLA