Monitoring Gesetzessammlung

049U0146

IT - DPR

049U0146

Aumento della tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949 n. 146)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 ; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485 ; Visto il decreto Presidenziale 1 settembre 1948, n. 1153 , che apporta modifiche alle tariffe telefoniche interurbane; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485 , e' aumentata come segue dal 1 maggio 1949:
L. 16 su linee fino a 3 chilometri;
L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;
L. 47 su linee oltre i 25 chilometri.
L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addi' 6 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
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