048U1676
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Aliquote del capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la quarta applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1948 n. 1676)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la quarta applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 maggio 1947, n. 500 , sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue: CATEGORIA Capi 1ª cl. Capi 2ª cl. Capi 3ª cl. Secondi capi TOTALE Nocchieri.............. Segnalatori............ Cannonieri............. Elettricisti........... S. D. T................ I.E.F.................. Aiutanti............... Carpentieri............ R. T................... Siluristi.............. Torpedinieri........... Palombari.............. Meccanici.............. Furieri................ Infermieri............. Musicanti.............. Portuali............... 8 10 19 4 5 - 1 5 21 1 2 2 36 39 2 1 5 7 9 16 5 2 1 3 1 1 5 2 - 12 23 1 5 4 4 6 20 5 4 2 - 2 3 2 1 5 12 15 6 10 5 16 61 103 22 4 5 3 4 92 18 - 11 45 56 21 6 15 35 86 138 36 15 8 7 12 117 26 5 18 105 133 30 22 29 TOTALI... 161 97 102 482 842
Art. 2
Il collocamento a riposo, o la dispensa dal servizio Previsti dal presente decreto devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 1948. Tuttavia, per esigenze di servizio, potranno essere rinviati a data successiva, e comunque non oltre il 30 giugno 1949, i collocamenti a riposo o la dispensa dal servizio di secondi capi nel limite di 150 unita', gia' comprese nell'aliquota di cui al precedente art. 1.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1948 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 75. - CARLOMAGNO